LE DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)


Costituzione di una associazione sportiva

Per la costituzione di un'associazione sportiva non è richiesta alcuna forma particolare. Tuttavia è preferibile (per la complessità dei rapporti giuridici nascenti da tale atto, le problematiche fiscali connesse, l'esigenza di evitare contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo e degli impegni dei soci) formalizzare la nascita dell'associazione con un atto costitutivo scritto con il quale i soci fondatori stabiliscono di dare vita al sodalizio ed approvano lo statuto, che ne disciplina la vita.

Le associazioni sportive rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute, previste e disciplinate agli artt.36 e seguenti del Codice Civile.
Sono associazioni non riconosciute tutti quei club costituitisi per volontà di un gruppo di soci fondatori che dopo essersi riuniti, aver concordato le regole "del loro stare assieme" e aver deciso lo scopo - nel nostro caso praticare e diffondere le discipline sportive - hanno iniziato a praticare tali discipline affiliandosi alla federazione corrispondente.

Per costituire un’associazione sportiva (non riconosciuta) non è obbligatoria la costituzione per atto notarile e non sono previste forme di pubblicità esterna (ad esempio, iscrizione alla Camera di commercio). Le regole dello "stare insieme" di un’associazione sono inserite nei due atti che sanciscono la nascita dell’ente: l’atto costitutivo e lo statuto.

L’atto costitutivo evidenzia il momento in cui si crea l’associazione e indica i nominativi dei soci fondatori, la data e il luogo di costituzione.

Lo statuto ha natura contrattuale, poiché è un accordo pluriassociativo, e contiene lo schema di gestione dell’associazione (assemblea dei soci, consiglio direttivo e presidente, scopo sociale ed eventuali organi di controllo). Lo statuto può contenere tutte quelle clausole che i soci ritengono opportune per garantire la migliore gestione dell’associazione.

Debbono essere, però, necessariamente previste alcune norme tipo, requisiti senza i quali l’associazione non potrebbe ottenere il riconoscimento da parte della propria federazione.
La più importante è l’assenza di scopo di lucro. Con tale termine si intende il divieto di distribuire gli eventuali utili di gestione tra i soci. L’importante è che questo utile venga, necessariamente, reinvestito per finalità associative.
Altro requisito, conseguenza necessaria di quanto appena detto, è l’obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere gli eventuali beni residui alla federazione o ad altre associazioni con finalità analoghe.
Lo statuto adottato può essere modificato ed adeguato alla nuova realtà dell’associazione, mediante approvazione del nuovo testo da parte dell’assemblea straordinaria dei soci, convocata e costituita secondo le modalità previste dal vecchio statuto.

Esempio di Statuto tipico

 

Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. di un associazione sportiva
L'associazione, deve richiedere l'attribuzione del codice fiscale, che ha la funzione di targa identificativa e che consente la riconoscibilità dell'associazione nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

Per poter ottenere l'attribuzione del codice fiscale il legale rappresentante dell'associazione o la persona da questi delegata deve presentare al competente ufficio delle entrate un apposito modulo, compilato in ogni sua parte.

L'ufficio rilascia immediatamente il codice fiscale a mezzo di un certificato apposito.

Esso ha natura solamente identificativa dell'associazione, ossia fornisce un'identità e non comporta alcun obbligo amministrativo correlato, al contrario di quanto si verifica con la richiesta di attribuzione di partita IVA.

La richiesta di partita IVA, presuppone una dichiarazione di inizio attività commerciale, che comporta automaticamente, una serie di oneri, indipendenti dalla realizzazione o meno di ricavi.

E' quindi chiaro che, qualora un'associazione voglia iniziare anche una attività commerciale, dovrà richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA e, quindi, si troverà a possedere due diversi codici identificativi: l'uno, cioè il codice fiscale, ai fini anagrafici, l'altro, la partita IVA, ai fini fiscali.