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Per la costituzione di
un'associazione sportiva non è richiesta alcuna forma particolare.
Tuttavia è preferibile (per la complessità dei rapporti giuridici
nascenti da tale atto, le problematiche fiscali connesse, l'esigenza di
evitare contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo e degli impegni
dei soci) formalizzare la nascita dell'associazione con un atto
costitutivo scritto con il quale i soci fondatori stabiliscono di dare
vita al sodalizio ed approvano lo statuto, che ne disciplina la vita.
Le associazioni
sportive rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute,
previste e disciplinate agli artt.36 e seguenti del Codice Civile.
Sono associazioni non riconosciute tutti quei club costituitisi per
volontà di un gruppo di soci fondatori che dopo essersi riuniti, aver
concordato le regole "del loro stare assieme" e aver deciso lo
scopo - nel nostro caso praticare e diffondere le discipline sportive -
hanno iniziato a praticare tali discipline affiliandosi alla federazione
corrispondente.
Per costituire
un’associazione sportiva (non riconosciuta) non è obbligatoria
la costituzione per atto notarile e non sono previste forme di
pubblicità esterna (ad esempio, iscrizione alla Camera di commercio).
Le regole dello "stare insieme" di un’associazione sono
inserite nei due atti che sanciscono la nascita dell’ente: l’atto
costitutivo e lo statuto.
L’atto costitutivo
evidenzia il momento in cui si crea l’associazione e indica i
nominativi dei soci fondatori, la data e il luogo di costituzione.
Lo statuto ha
natura contrattuale, poiché è un accordo pluriassociativo, e contiene
lo schema di gestione dell’associazione (assemblea dei soci, consiglio
direttivo e presidente, scopo sociale ed eventuali organi di controllo).
Lo statuto può contenere tutte quelle
clausole che i soci ritengono opportune per garantire la migliore
gestione dell’associazione.
Debbono essere, però,
necessariamente previste alcune norme tipo, requisiti senza i quali
l’associazione non potrebbe ottenere il riconoscimento da parte della
propria federazione.
La più importante è l’assenza di scopo di lucro. Con tale termine si
intende il divieto di distribuire gli eventuali utili di gestione tra i
soci. L’importante è che questo utile venga, necessariamente,
reinvestito per finalità associative.
Altro requisito, conseguenza necessaria di quanto appena detto, è
l’obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere gli eventuali beni
residui alla federazione o ad altre associazioni con finalità analoghe.
Lo statuto adottato può essere modificato ed adeguato alla nuova realtà
dell’associazione, mediante approvazione del nuovo testo da parte
dell’assemblea straordinaria dei soci, convocata e costituita secondo
le modalità previste dal vecchio statuto.
Esempio
di Statuto tipico
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