REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO II°

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI

CAPO IV

TRASFERIMENTI E VINCOLI SPORTIVI

 

Art 119             Generalità

 

119.1            La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati agonistici e, limitatamente ai casi ritenuti dal Consiglio Federale di forza maggiore, quali motivi di studio e dimora o familiari e cambi di residenza, i tesserati pre - agonistici.

 

Art 120             Vincolo e modalità di trasferimento

 

120.1            L'unico proprietario del cartellino - tessera agonistica, è l’atleta maggiorenne.

 

120.2            L'atleta che abbia compiuto il 18° anno d'età dal 1° gennaio dell'anno per cui viene tesserato da una A.S.A. è vincolato all'A.S.A. stessa per la sola durata dell'anno sportivo per il quale è in vigore il tesseramento.

 

120.3            Ogni tesserato maggiorenne è libero di svolgere attività agonistica per un'altra AS.A. nell'anno successivo a meno che egli ricada in quanto previsto dall'art. 121.2 del presente regolamento. (integrazione a modifica ex 120.1)

 

120.4            L'atleta minorenne a cui viene rilasciata la tessera agonistica (cartellino) dall'A.S.A. di primo tesseramento agonistico si intende vincolato al rinnovo del tesseramento per la stessa A.S.A. anche per gli anni successivi fino al compimento del 18° anno d'età.

 

Deroga             Norma transitoria ex novo:

 

L'atleta che compia il 18° anno d'età prima del termine fissato dalla Federazione per i tesseramenti ordinari (31 marzo di ogni anno) ha deroga per rinnovare o non rinnovare il tesseramento in corso fino al 31 ottobre dell'anno precedente.

 

L'A.S.A di appartenenza o di nuovo tesseramento dovrà depositare il cartellinamento completo entro i trenta giorni dalla stipula dell'accordo con l'atleta, così da evitare la possibilità di eventuali doppi tesseramenti derivanti da una disparità di scadenze.

 

Cessazione del vincolo sportivo al compimento del 18° anno d'età. Concessione del nulla-osta.

 

120.5            L'atleta tesserato per un' A.S.A con tessera agonistica che compia il 18° anno d'età in una data successiva a quella in cui è stato effettuato il tesseramento agonistico ricade in quanto previsto dall'art. 120.1 delle presenti norme ed è fatto obbligo a terminare la stagione agonistica a cui l'A.S.A. di appartenenza ha aderito secondo gli obblighi ed i dettami dell'etica sportiva.

 

120.5/a           Deferimento

L'atleta che nelle condizioni descritte dall'art. 120.5 non ottemperi ai doveri dell'etica sportiva può incorrere nel deferimento, da parte dell' A.S.A. per cui è tesserato, agli Organi di Disciplina Federali.

 

120.6            Al compimento del 18° anno d'età ogni atleta tesserato diviene proprietario del proprio cartellino per il dovuto adeguamento alle norme della legge 91, del cambiamento di stato civile e alla possibilità di acquisire la cittadinanza italiana.

 

120.7           E' altresì previsto un indennizzo per l'A.S.A. di provenienza

per la concessione del nulla-osta all'atleta che voglia tesserarsi per A.S.A. diversa da quella di appartenenza.

 

120.8            L’entità dell’indennizzo va stabilito fra le A.S.A. stesse qualora se ne ravvedano gli

estremi (atleta di alto livello e/o di interesse nazionale). Per mancato accordo e conseguente rifiuto da parte dell'A.S.A. di provenienza di concessione del nulla-osta, può intervenire la Federazione a tutela dell'atleta, qualora se ne individui la oggettiva necessità.

 

120.9        A tutela dell’ASA tuttavia la Federazione concede il rifiuto del rilascio del nullaosta,

da parte dell’ASA nei confronti dell’atleta, per un’intera stagione agonistica successiva a quella di richiesta. Trascorso detto lasso di tempo l’atletà sarà automaticamente svincolato.

 

Art. 121             Vincolo Sportivo fra Atleta ed A.S.A.

 

121.1        L'atleta maggiorenne tesserato per una A.S.A. è vincolato alla A.S.A. stessa per la

durata dell'anno sportivo per il quale è in vigore il tesseramento.

 

121.2            L'atleta e l'A.S.A possono, tuttavia, di comune accordo, stabilire un periodo di vincolo maggiore alla cadenza annuale fino ad un massimo di quattro anni mediante accordo scritto che acquista efficacia con il deposito di una copia presso la Segreteria federale, purché detto deposito avvenga nel termine di 30 giorni dall'atto della stipula dell'accordo stesso.

 

121.2/a           Detto accordo deve rispondere a tutti i requisiti di legge e di chiarezza fra le parti

                    che la Federazione andrà a verificare per la sua definitiva acquisizione.

 

121.3            I termini degli accordi stipulati fra l'atleta e l'A.S.A. per sottoscrivere un vincolo sportivo fra le parti, costituiranno la base di trattativa per un eventuale contenzioso di svincolo ed indennizzo fra le parti stesse.

 

121.4            Sono tassativamente vietati accordi fra A.S.A. e atleti che determinino di fatto il doppio tesseramento per la stessa stagione agonistica.

 

121.5            E' fatto obbligo da parte dell'atleta di comunicare tempestivamente e/o autocertificare l'appartenenza alla singola A.S.A. di tesseramento e da parte dell'A.S.A. la richiesta cautelativa di controllo incrociato dei tesseramenti da parte della Segreteria federale.

 

121.6            Tutti gli atleti agonisti, sia maggiorenni che minorenni, che ricadono nel regime di vincolo sportivo si intendono liberi da ogni vincolo qualora l’AS.A. di appartenenza non sia in grado di garantire la stagione agonistica di loro competenza.

 

121.7            La Federazione interverrà a garantire gli atleti nell'ottica dello svolgimento dell'attività agonistica così come nei confronti dei minori interverrà nei casi di trasferimento di forza maggiore dovuti a responsabilità dei loro genitori.