Art 119 Generalità
119.1 La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i
tesserati agonistici e, limitatamente ai casi ritenuti dal Consiglio Federale
di forza maggiore, quali motivi di studio e dimora o familiari e cambi di
residenza, i tesserati pre - agonistici.
Art 120 Vincolo e modalità di trasferimento
120.1 L'unico proprietario del cartellino - tessera agonistica,
è l’atleta maggiorenne.
120.2 L'atleta che abbia compiuto il 18° anno d'età dal 1°
gennaio dell'anno per cui viene tesserato da una A.S.A. è vincolato all'A.S.A.
stessa per la sola durata dell'anno sportivo per il quale è in vigore il
tesseramento.
120.3 Ogni tesserato maggiorenne è libero di svolgere attività
agonistica per un'altra AS.A. nell'anno successivo a meno che egli ricada in
quanto previsto dall'art. 121.2 del presente regolamento. (integrazione a
modifica ex 120.1)
120.4 L'atleta minorenne a cui viene rilasciata la tessera
agonistica (cartellino) dall'A.S.A. di primo tesseramento agonistico si intende
vincolato al rinnovo del tesseramento per la stessa A.S.A. anche per gli anni
successivi fino al compimento del 18° anno d'età.
Deroga Norma transitoria ex novo:
L'atleta che compia il 18° anno d'età prima del
termine fissato dalla Federazione per i tesseramenti ordinari (31 marzo di ogni
anno) ha deroga per rinnovare o non rinnovare il tesseramento in corso fino al
31 ottobre dell'anno precedente.
L'A.S.A di appartenenza o di nuovo tesseramento
dovrà depositare il cartellinamento completo entro i trenta giorni dalla
stipula dell'accordo con l'atleta, così da evitare la possibilità di eventuali
doppi tesseramenti derivanti da una disparità di scadenze.
Cessazione del vincolo sportivo al
compimento del 18° anno d'età. Concessione del nulla-osta.
120.5 L'atleta tesserato per un' A.S.A con tessera agonistica
che compia il 18° anno d'età in una data successiva a quella in cui è stato
effettuato il tesseramento agonistico ricade in quanto previsto dall'art. 120.1
delle presenti norme ed è fatto obbligo a terminare la stagione agonistica a
cui l'A.S.A. di appartenenza ha aderito secondo gli obblighi ed i dettami
dell'etica sportiva.
120.5/a
Deferimento
L'atleta che nelle condizioni descritte dall'art.
120.5 non ottemperi ai doveri dell'etica sportiva può incorrere nel
deferimento, da parte dell' A.S.A. per cui è tesserato, agli Organi di
Disciplina Federali.
120.6 Al compimento del 18° anno d'età ogni atleta tesserato
diviene proprietario del proprio cartellino per il dovuto adeguamento alle
norme della legge 91, del cambiamento di stato civile e alla possibilità di
acquisire la cittadinanza italiana.
120.7
E'
altresì previsto un indennizzo per l'A.S.A. di provenienza
per la concessione del nulla-osta all'atleta che
voglia tesserarsi per A.S.A. diversa da quella di appartenenza.
120.8 L’entità
dell’indennizzo va stabilito fra le A.S.A. stesse qualora se ne ravvedano gli
estremi (atleta di alto livello e/o di interesse
nazionale). Per mancato accordo e conseguente rifiuto da parte dell'A.S.A. di
provenienza di concessione del nulla-osta, può intervenire la Federazione a
tutela dell'atleta, qualora se ne individui la oggettiva necessità.
120.9 A
tutela dell’ASA tuttavia la Federazione concede il rifiuto del rilascio del
nullaosta,
da parte dell’ASA nei confronti dell’atleta, per
un’intera stagione agonistica successiva a quella di richiesta. Trascorso detto
lasso di tempo l’atletà sarà automaticamente svincolato.
Art. 121 Vincolo Sportivo fra Atleta ed A.S.A.
121.1 L'atleta
maggiorenne tesserato per una A.S.A. è vincolato alla A.S.A. stessa per la
durata dell'anno sportivo per il
quale è in vigore il tesseramento.
121.2 L'atleta e l'A.S.A possono, tuttavia, di comune accordo,
stabilire un periodo di vincolo maggiore alla cadenza annuale fino ad un
massimo di quattro anni mediante accordo scritto che acquista efficacia con il
deposito di una copia presso la Segreteria federale, purché detto deposito
avvenga nel termine di 30 giorni dall'atto della stipula dell'accordo stesso.
121.2/a
Detto accordo deve rispondere a
tutti i requisiti di legge e di chiarezza fra le parti
che la Federazione andrà a verificare
per la sua definitiva acquisizione.
121.3 I termini degli accordi stipulati fra l'atleta e l'A.S.A.
per sottoscrivere un vincolo sportivo fra le parti, costituiranno la base di
trattativa per un eventuale contenzioso di svincolo ed indennizzo fra le parti
stesse.
121.4 Sono tassativamente vietati accordi fra A.S.A. e atleti
che determinino di fatto il doppio tesseramento per la stessa stagione
agonistica.
121.5 E' fatto obbligo da parte dell'atleta di comunicare
tempestivamente e/o autocertificare l'appartenenza alla singola A.S.A. di
tesseramento e da parte dell'A.S.A. la richiesta cautelativa di controllo
incrociato dei tesseramenti da parte della Segreteria federale.
121.6 Tutti gli atleti agonisti, sia maggiorenni che minorenni,
che ricadono nel regime di vincolo sportivo si intendono liberi da ogni vincolo
qualora l’AS.A. di appartenenza non sia in grado di garantire la stagione
agonistica di loro competenza.
121.7 La Federazione interverrà a garantire gli atleti
nell'ottica dello svolgimento dell'attività agonistica così come nei confronti
dei minori interverrà nei casi di trasferimento di forza maggiore dovuti a
responsabilità dei loro genitori.