FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
STATUTO FEDERALE
TITOLO
I: LA FEDERAZIONE
Art. 1 Costituzione,
scopi e fini istituzionali
Art. 2 Durata e sede
Art. 3 Gestione
Finanziaria
Art.
4 Esercizio Finanziario
TITOLO
II: LE SOCIETA’
Art. 5 Affiliati ed Aderenti
Art.
6 Diritti delle A.S.A.
Art.
7 Tesserati
Art.
8 Doveri delle A.S.A. e dei Tesserati
Art.
9 Rinnovo dell’Affiliazione
Art.
10 Tesseramento, durata e cessazione
TITOLO
III: ORGANIZZAZIONE FEDERALE
Art.
11 Organi Federali
TITOLO
IV: ORGANI CENTRALI
Art.
12 L’Assemblea Nazionale
Art.
13 L’Assemblea Nazionale Straordinaria
Art.
14 Verifica dei poteri
Art.
15 Il Presidente Federale
Art.
16 Il Consiglio Federale
Art.
17 Cariche d’Onore
Art.
18 La Segreteria
TITOLO
V: ORGANI DI CONTROLLO
Art.
19 Il Collegio dei Revisori dei Conti
TITOLO
VI: ORGANI PERIFERICI
Art.
20 L’Assemblea
Regionale
Art. 21 Il
Presidente del Comitato Regionale
Art.
22 Il Comitato Regionale
Art.
23 Il Delegato Regionale
TITOLO
VII: ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
Art.
24 Principi informatori della Giustizia Federale
Art.
25 Il Procuratore Federale
Art.
26. Il Giudice Unico
Art.
27 La Commissione d’Appello
Art.
28 La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport
Art.
29 Vincolo di giustizia
Art.
30 Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale
TITOLO
VIII: CARICHE FEDERALI
Art.
31 Requisiti di Eleggibilità
Art.
32 Candidature per le Cariche Federali
Art. 33 Integrazioni degli Organi
Federali
Art.
34 Incompatibilità
TITOLO
IX: PATRIMONIO ED ENTRATE
Art.
35 Patrimonio
Art.
36 Entrate
TITOLO
X: MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Art.
37 Modifiche allo Statuto
Art.
38 Scioglimento della Federazione
TITOLO
XI: NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE
Art.
39 Regolamenti
Art.
40 Entrata in vigore dello Statuto
TITOLO I: LA
FEDERAZIONE
1. Il
26 novembre 1980 si è costituita mediante atto notarile l’Associazione Italiana
Cricket, che si trasformava in Federazione Cricket Italiana (F.Cr.I.) il 23
febbraio 1997 venendo riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(C.O.N.I.) il 28 febbraio 1997.
2. La
F.Cr.I. ha per scopo la promozione, lo sviluppo e la regolamentazione del gioco
del cricket in Italia e lo sviluppo dell’attività sportiva finalizzata
all’attività nazionale ed internazionale nell’ambito delle direttive impartite
dall’International Cricket Council (I.C.C.), dall’European Cricket Council
(E.C.C.) e dal C.O.N.I. nel rispetto delle forme di equa rappresentanza e pari
opportunità. In
particolare la F.Cr.I. privilegia:
a) la lotta contro
l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di
violenza;
b) la promozione, formazione e
preparazione del settore giovanile;
c) la formazione degli atleti e
dei quadri tecnici ed arbitrali;
d) la prevenzione e repressione
dell’uso di sostanze e dei metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche
degli atleti nelle attività sportive agonistiche.
3.
La F.Cr.I. è una Associazione senza fini di
lucro.
4.
L’attività della F.Cr.I. è estranea ad ogni
influenza religiosa, partitica e razziale.
5.
La F.Cr.I. è costituita da tutte le associazioni
che, nell’ambito del territorio nazionale, svolgono l’attività sportiva del
Cricket e che, escludendo dai propri scopi ogni fine di lucro, si impegnano ad
osservare lo Statuto ed i Regolamenti.
6.
La F.Cr.I. è l’unico organismo autorizzato a
disciplinare lo Sport del Cricket nel territorio nazionale ed a rappresentare
l’Italia in detto Sport in campo internazionale. A tal fine è affiliata
all’I.C.C. ed all’E.C.C. di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti,
sempreché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I e
del C.I.O., e dalle quali è riconosciuta unica rappresentante del Cricket in
Italia.
7.
La F.Cr.I. è riconosciuta dal C.O.N.I., in
qualità di disciplina sportiva associata direttamente al C.O.N.I., sotto la cui
vigilanza espleta la propria attività, pur essendo dotata di autonomia tecnica,
organizzativa e di gestione, svolgendo la sua attività ed esplicando i suoi
poteri sulla base del principio di democrazia interna attraverso i propri
organi, centrali e periferici, secondo le norme previste dal presente Statuto e
dai Regolamenti Federali.
1. La
durata della F.Cr.I. è illimitata e la sua sede è in Roma.
1.
La gestione finanziaria della F.Cr.I. avviene
secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio
preventivo.
2.
Il bilancio preventivo di ciascun esercizio
finanziario e le relative variazioni deliberate dal Consiglio Federale ed il
bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Nazionale Ordinaria annuale devono
essere trasmessi al C.O.N.I., unitamente alla relazione del Presidente Federale
e del Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto di quanto eventualmente
stabilito dal C.O.N.I. medesimo.
3.
Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve e capitale, non potranno essere distribuiti fra gli associati, neanche
in modo indiretto, ma dovranno essere impiegati per il perseguimento esclusivo
dell’attività istituzionale.
4.
Le quote ed i contributi associativi versati non
sono né restituibili né trasmissibili.
1.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno
solare.
TITOLO II: LE
SOCIETA’
1. Le Associazioni Sportive, gli organismi sportivi e le Società che hanno come fini la pratica del Cricket, per poter svolgere attività sportiva devono richiedere ed ottenere la affiliazione da parte della F.Cr.I.
2. Le Società, le associazioni e gli organismi sportivi sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.F. della F.Cr.I., se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e devono depositare presso la Segreteria della F.Cr.I. copia del loro Statuto Sociale e l’elenco delle persone investite di cariche sociali. Lo Statuto deve essere sottoposto all’approvazione dell’organo che procede al riconoscimento. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto, nonché i Regolamenti interni e le loro variazioni.
3. Gli Statuti delle Associazioni che richiedono l’affiliazione devono prevedere organi direttivi eletti democraticamente dalle assemblee dei Soci e la chiara esclusione dello scopo di lucro ed, altresì, devono essere ispirati al principio di pari opportunità.
4. Qualora la forma di associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo Statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere espressamente il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva detratta la riserva di legge.
5. Il riconoscimento e l’affiliazione delle associazioni polisportive sono fatte per la singola sezione che pratica il Cricket. Gli Statuti con gli eventuali regolamenti, debbono rispondere ai criteri indicati nei punti precedenti.
6. Le Associazioni, Società ed organismi sportivi sono di seguito indicati con la denominazione di Associazioni Sportive Affiliate (A.S.A.).
7. Le A.S.A. cessano di appartenere alla F.Cr.I. nei seguenti casi:
a) per
recesso;
b) per
scioglimento volontario;
c) per
inattività sportiva durante un anno federale;
d) per
radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli
Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
e) per
mancato rinnovo dell’affiliazione annuale;
f) per
revoca dell’affiliazione da parte del C.F., nei soli casi di perdita dei
requisiti prescritti.
8. Le A.S.A. possono presentare
ricorso avverso il diniego o la revoca dell’affiliazione innanzi alla Giunta
Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. n, dello Statuto di
detto Ente.
9. In ogni caso di cessazione, le A.S.A. devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.Cr.I. e ad altre A.S.A.
10.
I componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo
delle A.S.A. cessate sono personalmente e solidalmente tenuti all’adempimento
di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed
eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa
statale. Comunque gli ex - dirigenti delle società morose cessate non possono
entrare a far parte della Dirigenza di altre società fintanto che i debiti
della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di
violazione, il C.F. è tenuto a respingere o a revocare l’affiliazione della
società interessata.
11.
La cessazione di appartenenza alla F.Cr.I.
comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
1. Le
A.S.A. hanno diritto:
a)
di partecipare alle Assemblee secondo le norme
statutarie e regolamentari;
b) di
partecipare all’attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici
nonché, secondo le norme federali, all’attività internazionale;
c)
“di
organizzare competizioni a livello interregionale, nazionale ed internazionale, stage tecnici, camp e
manifestazioni promozionali di cricket in Italia e all’estero.
2.
Le A.S.A. possono usufruire, in relazione ai
risultati sportivi ed organizzativi, di contributi assegnati in base alle
disponibilità di bilancio con apposita delibera del C.F..
3. Nell’assegnazione
di questi eventuali contributi, il C.F. deve tenere conto di tutti gli
eventuali contributi erogati alle A.S.A. dalle Pubbliche Amministrazioni.
Tesserati
1. Fanno
parte e sono tesserati alla F.Cr.I. i dirigenti federali, il Presidente
Onorario ed i Membri d’Onore, i dirigenti e gli atleti delle A.S.A., i soci
degli affiliati, gli arbitri, i tecnici federali, i tecnici delle A.S.A. e
tutti coloro che, nell’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali,
svolgono attività nell’ambito della F.Cr.I.
2. Il
tesseramento è l’atto che lega una persona alla F.Cr.I. in un rapporto
giuridico – sportivo.
3. La
tessera federale viene rilasciata dalla F.Cr.I. direttamente o tramite la
A.S.A. di appartenenza.
4. Il
tesseramento degli atleti, dei soci affiliati, dei dirigenti sociali, dei
tecnici sociali è valido solo dopo accettazione della relativa domanda
d’affiliazione o di rinnovo dell’affiliazione annuale. Per i Dirigenti Federali
il tesseramento avviene all’atto della elezione o della nomina. Per il
Presidente Onorario ed i Membri d’Onore il tesseramento avviene all’atto della
proclamazione da parte dell’Assemblea Nazionale.
5. Per
i tecnici e gli arbitri federali il tesseramento avviene al momento
dell’iscrizione ai rispettivi Ruoli Federali.
6. I
tesserati hanno diritto:
a)
di partecipare all’attività federale
personalmente o attraverso le rispettive A.S.A.;
b)
di indossare la divisa sportiva federale,
osservando le disposizioni emanate dalla F.Cr.I. in materia;
c) di
concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.
1. Le
A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. che, per una qualsiasi ragione,
contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della
Federazione, sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dalle norme
statutarie e dal Regolamento Federale di Giustizia e Disciplina.
2. Tutte
le A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. sono tenuti a rispettare e far
rispettare i principi della lealtà e correttezza sportiva, ad osservare e far
osservare le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le
deliberazioni adottate e le disposizioni impartite dagli Organi Federali,
accettando ed eseguendo tutte le decisioni, impegnandosi ad astenersi da ogni
diversa azione o giudizio. Dovranno, altresì, adempiere agli obblighi di
carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
3. Tutte
le A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. sono tenuti a rispettare e far
rispettare le regole emanate dalle competenti organizzazioni sportive nazionali
ed internazionali.
4. Ogni
azione tendente ad eludere i suddetti principi può comportare l’adozione di
provvedimenti disciplinari fino alla radiazione. Sono in ogni caso fatti salvi
i mezzi d’impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del
Regolamento Federale di Giustizia e Disciplina.
5.
Le
A.S.A. sono tenute a mettere a disposizione della F.Cr.I. gli atleti
selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane così come
gli atleti medesimi sono tenuti a mettersi a disposizione della Federazione e
ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
1. Le
A.S.A. devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e
nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
1. Le
procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento
Organico.
2. Il
tesseramento ha validità annuale e scade il 31 dicembre. Le A.S.A. hanno facoltà di
rinnovare il tesseramento entro l’1 dicembre precedente fermo restando il
consenso del tesserato, comunicando i nominativi dei tesserati per i quali
intendono avvalersi di questa opzione, salvo diverso accordo tra A.S.A. e
singoli tesserati al momento del tesseramento che, tuttavia, non potrà essere
in nessun caso superiore a quattro anni.
3. Il
tesseramento cessa:
a)
per dimissioni;
b)
per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o
per perdita della qualifica o dei requisiti che hanno determinato il
tesseramento;
c)
per ritiro della tessera a seguito di sanzione
comminata dai competenti Organi federali di Giustizia;
d)
per il verificarsi di uno dei casi previsti
dall’art. 5.8 del presente Statuto.
TITOLO III:
ORGANIZZAZIONE FEDERALE
Organi Federali
1. Sono
organi centrali della F.Cr.I.:
a)
l’Assemblea Nazionale (A.N.);
b)
il Presidente Federale (P.F.);
c)
il Consiglio Federale (C.F.);
d)
il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.).
2.
Sono organi periferici della F.Cr.I.:
a)
l’Assemblea Regionale (A.R.);
b)
il Presidente Regionale (P.R.);
c)
il Comitato Regionale (C.R.);
d)
il Delegato Regionale (D.R.).
3.
Sono organi di giustizia sportiva della F.Cr.I.:
a)
il Procuratore Federale (Pr.F.);
b)
il Giudice Unico (G.U.);
c)
la Commissione d’Appello (C.d.A.).
TITOLO IV:
ORGANI CENTRALI
L’Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano della F.Cr.I., avendo i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto ed essendo costituita da:
a) i Presidenti delle A.S.A. che abbiano maturato un’anzianità di 12 mesi di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva svoltasi nell’arco dei suddetti 12 mesi, abbiano svolto con carattere continuativo ed effettivo attività agonistica, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla F.Cr.I.;
b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto (a) dagli atleti della A.S.A. medesima in attività in possesso della maggiore età;
c) i rappresentanti dei tecnici delle A.S.A., eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto (a) dai tecnici della A.S.A. medesima in attività ed in possesso della maggiore età;
d) gli eventuali tecnici federali non legati ad A.S.A. purchè regolarmente iscritti all’Albo.
2.
I Presidenti delle A.S.A. possono farsi
rappresentare in A.N. da un altro componente il Consiglio Direttivo della
stessa A.S.A. regolarmente tesserato alla F.Cr.I. e munito di delega scritta
rilasciata dal Presidente stesso corredata dall’indicazione della carica
rivestita dal delegato.
3.
Limitatamente agli atleti ed ai tecnici, ogni
delegato può rappresentare, con delega scritta, il delegato di categoria di una
altra A.S.A. appartenente alla stessa Regione.
4.
Partecipano, altresì, all’A.N. senza diritto di
voto e senza possibilità di rappresentare A.S.A. né direttamente né per delega:
a)
il Presidente Onorario ed i Membri d’Onore;
b)
Il Presidente ed i Consiglieri Federali;
c)
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
d)
Il Segretario Generale della F.Cr.I.;
e)
I componenti degli organi periferici, compresi i
rispettivi Presidenti;
f)
I componenti degli organi di giustizia.
5.
L’A.N. Ordinaria, da tenersi ogni anno entro e
non oltre il 30 aprile, espleta obbligatoriamente le seguenti funzioni:
a)
approva il bilancio consuntivo corredato della
relazione del Consiglio Federale e della relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti ;
b)
nomina, su proposta del C.F., il Presidente
Onorario ed i Membri d’Onore;
c)
delibera sugli altri argomenti posti all’ordine
del giorno;
6.
Ogni quattro anni, entro e non oltre il 15 marzo
dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, la Assemblea
elegge con votazioni separate e successive:
a)
Il Presidente Federale;
b)
I componenti il Consiglio Federale;
c)
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
nel numero di sua spettanza tra i quali il candidato con il maggior numero di
preferenze assume la presidenza del Collegio.
7.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di
voti, salvo i casi di proposta di modifica dello Statuto e di scioglimento
della F.Cr.I.
8.
La morosità, derivante dal mancato pagamento
delle quote d’affiliazione, di rinnovo dell’affiliazione e di tesseramento,
preclude il diritto di partecipare all’Assemblea. E’ preclusa, altresì, la
partecipazione all’Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti
disciplinari comminati dagli organi di Giustizia e in corso di esecuzione.
9.
L’Assemblea Ordinaria elettiva e non elettiva è
valida, in prima convocazione, con la presenza di rappresentanti che
rappresentino, direttamente o per delega, almeno due terzi del numero totale
degli aventi diritto al voto.
10.
L’Assemblea Ordinaria elettiva e non elettiva è
valida, in seconda convocazione, con la presenza di rappresentanti che
rappresentino, direttamente o per delega, almeno la metà più uno del numero
totale degli aventi diritto al voto.
11.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal P.F. su
delibera del C.F. che ne fissa la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno.
12.
Le convocazioni agli aventi diritto a
partecipare alla Assemblea Ordinaria debbono essere spedite almeno 25 giorni
prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata contenente la data,
l’ora, la sede e l’ordine del giorno.
13.
Indipendentemente dall’atto formale della
convocazione, la data dell’Assemblea deve essere resa nota almeno 30 giorni
prima con comunicato federale.
14.
Le votazioni si svolgono, se non diversamente
deciso dal Presidente dell’Assemblea, per alzata di mano e controprova, per
appello nominale, o a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli
aventi diritto al voto.
15.
Tutte le elezioni devono avvenire mediante
votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l’Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico,
che può essere eletto anche per acclamazione all’unanimità.
16.
Oltre ai tecnici federali non legati ad A.S.A.
cui spetta 1 voto, in A.N., ad ogni A.S.A. che si trovi nelle condizioni
previste dall’art. 12, comma 1 (a) del presente Statuto vengono assegnati 10
voti di base così ripartiti:
a)
7 al Presidente o al delegato rappresentante il
Presidente della A.S.A.;
b)
2 al rappresentante degli atleti o al delegato
rappresentante gli atleti della A.S.A.;
c)
1 al rappresentante dei tecnici o al delegato
rappresentante i tecnici della A.S.A.
17.
Tutte le cariche federali si intendono
onorifiche.
18.
Le cariche federali hanno la durata di un
quadriennio olimpico, salvo quella di Delegato Regionale che ha durata annuale.
L’Assemblea Nazionale Straordinaria
1. L’Assemblea Nazionale può essere convocata in riunione straordinaria ad iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta della metà più uno degli aventi diritto al voto, ovvero su richiesta della metà più uno dei componenti il C.F.
2. Le modalità di convocazione, svolgimento ed i quorum costitutivi e deliberativi dell’A.N. Straordinaria sono i medesimi previsti per l’A.N. Ordinaria, salvo i casi di proposte di modifica dello Statuto e di proposta di scioglimento della Federazione.
3. In
caso di richiesta di A.N. Straordinaria per la proposta di scioglimento della
Federazione, nel qual caso il numero dei richiedenti non deve essere inferiore
ai quattro quinti degli aventi diritto al voto.
4. L’A.N.
Straordinaria, sia che sia stata richiesta metà più uno degli aventi diritto al
voto, sia che sia stata richiesta della metà più uno dei componenti il C.F.,
dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta alla
Federazione, a mezzo lettera raccomandata, l’ultima domanda valida per
raggiungere il numero minimo di richiedenti necessario e svolgersi entro 30
giorni successivi alla convocazione.
5. L’atto
formale di convocazione è sempre di competenza del Presidente della F.Cr.I.,
salvo i casi previsti dal presente Statuto.
6. L’A.N.
Straordinaria espleta le seguenti funzioni:
a)
elegge, con votazioni separate e successive
nell’ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il P.F.,
l’intero C.F. decaduto ovvero i singoli membri dello stesso venuti a mancare
per qualsiasi motivo o singoli membri del CRC, ai sensi del presente Statuto;
b)
delibera sulle proposte di modifica allo Statuto
da sottoporre alla Giunta Nazionale C.O.N.I. per la relativa approvazione;
c)
delibera sulla proposta di scioglimento della
F.Cr.I.;
d)
delibera sugli argomenti posti all’ordine del
giorno.
8.
L’A.N. Straordinaria, previo rispetto delle
modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può
essere convocata anche in concomitanza della A.N. Ordinaria.
Verifica dei poteri
1. La
verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all’A.N. Ordinaria e
Straordinaria e del diritto di voto, nonché della regolarità delle deleghe, è
svolta dai membri della Commissione d’Appello che costituiscono la Commissione
Verifica Poteri.
2. Nelle
A.N. elettive i componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione
Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.
Il Presidente Federale
1. Il
Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione.
2. Il
P.F., unitamente al C.F., è responsabile nei confronti del C.O.N.I. e dell’A.N.
del funzionamento della F.Cr.I.
3. Il
P.F. sovrintende a tutta l’attività della F.Cr.I., compiendo tutti gli atti
espressamente non riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi
Federali.
4. Il
P.F. vigila su tutti gli Organi ed Uffici della F.Cr.I., esclusi gli Organi di
Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Al
P.F. spetta in particolare:
a)
la convocazione e la presidenza delle riunioni
del C.F. previa formulazione dell’ordine del giorno;
b)
vigilare sull’esecuzione delle delibere
adottate;
c)
la convocazione dell’A.N. Ordinaria e
Straordinaria, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
d)
la sottoscrizione degli atti e provvedimenti che
non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri organi;
e)
l’adozione, in casi di estrema urgenza, dei
provvedimenti indispensabili per la gestione della F.Cr.I., sottoponendo le
relative delibere alla ratifica del C.F. nella sua prima riunione utile.
6.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il
P.F. è sostituito dal Vicepresidente.
7.
In caso di impedimento definitivo del P.F. si dà
luogo al rinnovo delle cariche di P.F. e dei componenti il C.F., con indizione
di un’A.N. Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i
successivi 30 giorni, a cura del Vicepresidente, incaricato della reggenza
temporanea.
8.
In caso di dimissioni del P.F., si ha
l’immediata decadenza di tutto il C.F., il quale resterà in carica unitamente
al P.F. dimissionario sino allo svolgimento dell’A.N. Straordinaria all’uopo
convocata nei termini precedentemente indicati.
9.
Il P.F. ha la facoltà di concedere la grazia,
osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia.
10.
La facoltà di concedere la grazia può essere
esercitata purché risulti scontata la metà della pena. Nei casi di radiazione,
la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni
dall’adozione del provvedimento definitivo.
1. Il Consiglio Federale è l’organo direttivo e di amministrazione della F.Cr.I. e dura in carica per l’intero quadriennio olimpico.
2. Il
C.F. è
composto dal Presidente e da 6 Consiglieri così eletti nell’A.N. Elettiva:
a)
4 dai Presidenti delle A.S.A., o dai loro
delegati, aventi diritto di voto in Assemblea;
b)
1 dai rappresentanti degli atleti delle A.S.A.
aventi diritto di voto in Assemblea;
c)
1 dai rappresentanti dei tecnici delle A.S.A.
aventi diritto di voto in Assemblea e dagli altri tecnici federali.
3.
Nella sua prima riunione, il C.F. elegge nel suo
ambito il Vicepresidente della F.Cr.I.
4.
Spetta al C.F.:
a)
realizzare i fini istituzionali della F.Cr.I.;
b)
dare esecuzione alle delibere dell’A.N.;
c)
amministrare i fondi a disposizione della
F.Cr.I.;
d)
deliberare il conto consuntivo da sottoporre
all’A.N. Ordinaria annuale; unitamente all’allegata relazione;
e)
approvare il bilancio preventivo e le sue
eventuali variazioni;
f)
emanare e modificare tutti i Regolamenti
federali compresi quelli di Giustizia ed Antidoping, da sottoporre alla Giunta
Nazionale del C.O.N.I. per l’approvazione;
g)
vigilare sull’osservanza dello Statuto, delle
altre norme federali ed in particolare sulle regole che disciplinano il
dilettantismo;
h)
esercitare il controllo di legittimità
sull’elezione dei Comitati Regionali e, in caso di gravi irregolarità nella
gestione o di gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento da parte di questi,
ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento da parte dei
medesimi, procede allo scioglimento dei C.R., nominando in sostituzione un
Commissario il quale entro 60 giorni provvederà all’indizione dell’Assemblea
elettiva da tenersi nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli
Organi;
i)
nominare e revocare i Delegati Regionali ed
eventuali Commissioni, determinandone i compiti;
j)
ratificare le deliberazioni
d’estrema urgenza del P.F, verificandone i presupposti;
k)
nominare, con esclusione di revoca anticipata,
per la durata del quadriennio olimpico, i componenti gli Organi di Giustizia;
l)
deliberare
su tutto quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti e sulla
interpretazione degli stessi;
m)
deliberare, se delegato dal Consiglio Nazionale
del C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società, associazioni ed
organismi sportivi;
n)
deliberare in merito alle domande di
affiliazione e rinnovo dell’affiliazione delle A.S.A.;
o)
concedere l’amnistia e l’indulto, prefissando i
limiti del provvedimento;
p)
determinare le dotazioni finanziarie degli
organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
q)
designare il Presidente Onorario ed i Membri
d’Onore da sottoporre all’A.N.;
r)
deliberare gli importi di tutte le quote
e tasse federali;
s)
deliberare sulle richieste di fusione ed
incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento
Organico;
t)
deliberare
l’ordine del giorno dell’A.N. salvi i casi relativi alla richiesta di
convocazione della Assemblea Straordinaria da parte degli aventi diritto al
voto;
u)
emanare le disposizioni d’attuazione del
tesseramento;
v)
deliberare, infine, su quant’altro non previsto
nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.
5.
Il C.F. deve essere convocato dal P.F. o dal
Vicepresidente almeno quattro volte nell’anno sportivo federale a mezzo di
lettera raccomandata, fax o e mail, spedita almeno 7 giorni prima della data
stabilita e contenente l’ordine del giorno.
6.
Il C.F. deve essere inoltre convocato con le medesime
procedure a seguito di richiesta formulata dalla maggioranza dei componenti.
7.
Perché siano valide le riunioni del C.F.
occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica tra cui il
Presidente o, in caso di assenza di quest’ultimo, il Vicepresidente.
8.
Alle riunioni del C.F., cui partecipa senza
diritto di voto il Segretario Generale della F.Cr.I., deve essere invitato
l’intero Collegio dei Revisori dei Conti.
9.
Sarà compito del Segretario Federale redigere i
verbali delle riunioni del C.F., sottoscrivendoli unitamente a chi presiede la riunione.
10.
Il P.F., in relazione ai punti all’ordine del
giorno del C.F.,
può invitare a parteciparvi i consulenti della Federazione ed i responsabili
dei vari settori federali.
11.
Le deliberazioni del C.F.
sono valide, se assunte dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione. In
caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
12.
Il voto, in sede di C.F.,
non è delegabile.
13.
Il C.F. decade per:
a)
vacanze determinatesi per qualsivoglia motivo
non contemporaneamente nell’arco del quadriennio della metà più uno dei
Consiglieri Federali. In tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata del C.F.
ma non del Presidente che dovrà provvedere alla celebrazione dell’A.N.
Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni dall’evento e da tenersi nei
successivi 30 giorni per l’elezione dei soli Consiglieri;
b)
dimissioni contemporanee della metà più uno dei
Consiglieri Federali. In tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata del C.F.
e del Presidente, cui spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla
celebrazione dell’A.N. Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini di
cui al punto precedente;
c)
dimissioni del Presidente. In tale ipotesi, si
avrà la decadenza immediata del Presidente e del C.F., i quali restano in
carica sino alla celebrazione dell’A.N. Straordinaria da convocarsi e tenersi
nei termini di cui al punto (a);
d)
impedimento definitivo del P.F.. Tale ipotesi è
contemplata dall’art. 15.7 del presente Statuto;
e)
mancata approvazione del bilancio consuntivo
solo nel caso in cui tale deliberazione sia assunta con almeno la metà più uno
dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto sul territorio nazionale.
In tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata del P.F. e del C.F.,
ai quali spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’A.N.
Straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini di cui al punto (a).
14. L’eventuale decadenza del C.F. non comporta la decadenza del C.R.C. e degli Organi di Giustizia.
15. Il Consigliere che si assente, salvo i casi di forza maggiore, per più di tre riunioni consecutive del C.F., decade automaticamente.
16. Alla sostituzione del Consigliere Federale decaduto si provvederà secondo quanto previsto dall’art. 33.1 del presente Statuto.
17. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
Cariche d’Onore
1. L’Assemblea Federale, su proposta del C.F., può nominare Presidente Onorario e Membro d’Onore, coloro che abbiano acquisito particolari meriti in campo agonistico e dirigenziale.
La Segreteria
1. La Segreteria della F.Cr.I.
è formata dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli
Organi Federali. Essa è retta dal Segretario, che coordina e dirige gli uffici
centrali e periferici assumendone la responsabilità.
2. Il
Segretario Federale è nominato dal C.F. su proposta del Presidente.
3. Il
Segretario Federale assiste nella qualifica alle riunioni delle Assemblee e del
C.F. e ne redige i verbali.
1. Il
Segretario Federale ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle
Commissioni e degli Organi Periferici.
2. Il
Segretario Federale, in caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare
da un altro componente della Segreteria.
TITOLO V:
ORGANI DI CONTROLLO
Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il
C.R.C. è l’organo di controllo amministrativo della F.Cr.I.
2. Il
C.R.C. è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei tre membri
effettivi ed uno dei due supplenti sono nominati dal C.O.N.I.
3. Il
C.R.C. è eletto dall’Assemblea Federale e resta in carica per il quadriennio
olimpico.
4. I
membri del C.R.C. eletti in A.N. debbono essere iscritti all’albo dei Revisori
dei Conti.
5. Il
C.R.C. ha il compito di:
a)
controllare la gestione amministrativa di tutti
gli Organi della F.Cr.I.;
b)
accertare la regolare tenuta della contabilità
F.Cr.I.;
c)
verificare, almeno ogni tre mesi, l’esatta
corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa l’esistenza
dei valori e dei titoli di proprietà;
d)
redigere una relazione al bilancio preventivo ed
al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
e)
vigilare sull’osservanza delle norme di legge e
statutarie.
5.
Il C.R.C. è convocato e presieduto dal suo
Presidente che risulterà essere il candidato avente ricevuto il maggior numero
di suffragi in sede elettiva.
6.
Il C.R.C. delibera a maggioranza assoluta.
7.
I Revisori dei Conti effettivi possono, anche
individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio,
compiere ispezioni o procedere ad accertamenti presso tutti gli organi della
F.Cr.I., previa comunicazione al P.F.. Le risultanze delle singole ispezioni,
comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente
rese note al Presidente del Collegio, che ha l’obbligo di segnalarle al P.F.
per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
8.
La prima riunione del C.R.C. dovrà tenersi non
oltre 20 giorni dopo la data di celebrazione dell’Assemblea elettiva. Dopodichè
il C.R.C. dovrà riunirsi almeno quattro volte l’anno su convocazione del suo
Presidente.
9.
Delle riunioni del C.R.C. deve redigersi un
processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli
intervenuti.
10.
Il C.R.C. si riunisce su invito della Segreteria
Federale e tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve assistere a tutte le
riunioni del C.F. nonché a quelle di altri organi chiamati ad adottare
provvedimenti amministrativi.
11.
I membri supplenti del C.R.C. intervengono alle
sedute degli Organi deliberanti nel caso di temporanea assenza di un membro
effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla
Segreteria Federale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza alla
riunione, salvo i casi di forza maggiore.
12.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, questo viene integrato da un
supplente e, così ricostituito , il Collegio viene presieduto, fino alla
successiva Assemblea dal membro effettivo più anziano per età.
13. In
caso di vacanze, per qualsiasi motivo, dei singoli revisori effettivi, si
procede alla integrazione dell’Organo, effettuando la sostituzione con i membri
supplenti in ordine d’età.
14. In
caso di impossibilità di procedere alle sostituzioni di cui sopra si provvederà
all’integrazione alla prima Assemblea utile. Qualora l’Assemblea utile sia
stata di recente celebrata e le vacanze siano in numero tale da non consentire
il normale funzionamento dell’Organo, sarà indetta entro 60 giorni e tenuta nei
successivi 30 giorni l’A.N. straordinaria per le elezioni integrative.
TITOLO VI:
ORGANI PERIFERICI
1. L’Assemblea Regionale
è il massimo organo della F.Cr.I. in ambito regionale ed è composto da:
a) i Presidenti delle A.S.A. nelle Regione che abbiano maturato un’anzianità di 12 mesi di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva svoltasi nell’arco dei suddetti 12 mesi, abbiano svolto con carattere continuativo ed effettivo attività sportiva, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla F.Cr.I.;
b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. della Regione ricadente nelle condizioni del punto a dagli atleti della A.S.A. medesima in attività ed in possesso della maggiore età;
c) i rappresentanti dei tecnici delle A.S.A. della Regione, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto a dai tecnici della A.S.A. medesima in attività ed in possesso della maggiore età più gli eventuali altri tecnici federali non legati ad A.S.A.
2.
A seguito di motivata richiesta presentata da
almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla Regione,
ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti del
Comitato stesso, deve essere indetta l’A.R. in sessione straordinaria.
3.
Nelle A.R. è ammessa una sola delega, a
condizione che le A.S.A. con diritto di voto nell’ambito della Regione siano
superiori a 20.
4.
I componenti i Consigli periferici, compresi i
rispettivi Presidenti, non possono rappresentare società né direttamente né per
delega.
5.
L’A.R. è indetta dal Consiglio Regionale ed è
convocata dal Presidente con le stesse modalità, in quanto applicabili,
dell’A.N.
6.
Nel caso di nuova costituzione di un Comitato
Regionale, l’A.R. è convocata dal P.F. su deliberazione del C.F. a mezzo di
lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita e
contenente l’ordine del giorno.
7.
L’A.R. Ordinaria, da tenersi annualmente entro e
non oltre il 31 gennaio:
a)
elegge ogni quattro anni, con votazioni separate
e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Regionale;
b)
vota la relazione sulla gestione del Consiglio
Regionale predisposta dallo stesso;
c)
delibera sugli argomenti posti all’ordine del
giorno.
8.
L’A.R. Straordinaria, oltre a deliberare sui
vari argomenti posti all’ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza
anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l’intero organo o ad
eleggere singoli membri dello stesso, in sostituzione di quelli venuti a
mancare per qualsiasi motivo, secondo le norme previste dallo Statuto.
9.
Per i termini entro cui vanno convocate le Assemblee,
elettive e straordinarie valgono le disposizioni relative all’A.N. in quanto
applicabili.
10.
Per tutto quanto non previsto nel presente
articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all’A.N. nonché alle norme
del Regolamento Organico.
Il Presidente del Comitato Regionale
1. Il
Presidente del Comitato Regionale è eletto dall’Assemblea Regionale
regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per
l’elezione del Presidente della Federazione, e secondo le disposizioni di cui
al presente Statuto e di quelle del Regolamento Organico in materia di
presentazione delle candidature.
2. Il
Presidente del C.R. dura in carica per il quadriennio olimpico.
3. Il
Presidente del C.R. rappresenta ai soli fini sportivi la F.Cr.I. nel territorio
di competenza.
4. Il
Presidente del C.R. convoca e presiede le riunioni del C.R. e, nei termini e
nei casi stabiliti dal presente Statuto, convoca l’A.R..
5. Il
Presidente del C.R. è responsabile, unitamente al C.R., del funzionamento del
Comitato medesimo nei confronti dell’A.R. e del C.F..
6. Nelle
ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi
di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni
previste nel presente Statuto per il Presidente della F.Cr.I.
Il Comitato Regionale
1. Nelle regioni in cui risultino affiliate alla F.Cr.I. almeno 10 A.S.A., aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 12.1 del presente Statuto, deve essere costituito il Comitato Regionale ad opera del C.F.
2. Il
Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto da quattro membri, compreso
il Presidente, un rappresentante degli atleti delle A.S.A. nella Regione ed un
rappresentante dei tecnicti nella Regione, eletti dall’A.R., che restano in
carica per la durata del quadriennio olimpico.
3. Il
C.R. ha i seguenti compiti:
a)
assolve ai compiti necessari per la gestione
dell’attività federale nell’ambito territoriale di competenza;
b)
attua, dirama e controlla l’esecuzione dei
regolamenti e delle delibere federali;
c)
propone alla Federazione il calendario delle
attività federali regionali inserendovi eventualmente le richieste di
competizioni a livello interregionale, nazionale o internazionale;
d)
organizza e dirige a livello tecnico le
competizioni approvate dalla Federazione a livello regionale e nazionale,
comunicando i risultati direttamente alla Federazione;
4.
Per la convocazione del C.R., per la validità
delle deliberazioni, la decadenza e l’integrazione dello stesso, valgono in
quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il C.F.
5.
Nella Regione Trentino – Alto Adige vengono
costituiti rispettivamente nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano, organi
provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli
organi periferici a livello regionale.
Il Delegato Regionale
1. Nelle
regioni cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma
dell’art. 22, il C.F. per assicurarsi la promozione e lo svolgimento delle
attività federali, può nominare un Delegato Regionale con l’incarico di
addivenire alla costituzione del C.R. L’incarico ha durata annuale ed è
rinnovabile.
2. Il
D.R. a fine anno deve presentare una dettagliata relazione circa l’esito del
suo mandato per consentire al C.F. stesso le opportune valutazioni di merito e
di adottare i provvedimenti necessari.
3. La
decadenza del C.F. comporta anche quella del D.R.
TITOLO VII:
ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
Art. 24
Principi
informatori della Giustizia Federale
1. Il
perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme inserite nello
Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l’osservanza dei principi derivanti
dall’Ordinamento Giuridico Sportivo, l’esigenza di una particolare tutela da
riservare al concetto di “fair play” (gioco leale) e la decisa opposizione ad
ogni forma di illecito sportivo, all’uso di sostanze vietate, alla violenza sia
fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite
dall’istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il
territorio nazionale.
2. E’
garantito il diritto alla difesa, la possibilità di ricusazione e l’obbligo di astensione del Giudice nei
casi di legittima suspicione, ovvero la possibilità di revisione del giudizio.
3. E’
garantito il diritto all’impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e
cautelari, salva la squalifica per una giornata di gara, qualora sia
oggettivamente impossibile lo espletamento del secondo grado di giudizio.
4. Viene
applicata l’esecutorietà provvisoria a seguito delle sentenze di 1° grado, fatta
salva la facoltà della Commissione d’Appello di sospendere, in tutto o in
parte, per gravi motivi e su istanza di parte l’efficacia esecutiva o
l’esecutorietà della sentenza.
Il Procuratore Federale
1. Il Procuratore Federale ed un suo supplente sono nominati dal C.F. all’inizio di ogni quadriennio olimpico e durano in carica per un quadriennio.
2. Al
Pr.F sono
attribuite le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi
di Giustizia.
3. L’Ufficio
del Pr.F. è
composto dal
Pr.F., dal suo supplente e da uno o più collaboratori nominati
dal C.F.
4. E’
facoltà del Pr.F. nel corso del procedimento richiedere la sospensione
cautelare dell’inquisito illustrando in tal senso:
a)
la motivazione;
b)
la fissazione della scadenza della sospensione
cautelare;
c)
la validità degli elementi raccolti.
5.
Il Pr.F. svolge la sua attività
su tutto il territorio nazionale con le procedure previste dal Regolamento di
Giustizia e Disciplina.
Il Giudice Unico
1. Il
Giudice Unico è un organo monocratico di prima istanza.
2. Il
G.U. ed un suo supplente sono nominati dal C.F. all’inizio e per la durata del
quadriennio olimpico.
3. Al
G.U. sono rimessi tutti i procedimenti disciplinari instaurati a seguito
d’infrazioni alle normative e delibere federali ed a seguito d’infrazioni
tecniche riportate negli atti trasmessi dai Giudici Arbitri.
4. Il
G.U. esplica l’attività di propria competenza sull’intero territorio nazionale.
La Commissione d’Appello
1. La
Commissione d’Appello è l’organo di giustizia di seconda istanza. La C.d.A. è
composta da tre membri effettivi e due membri supplenti che sono nominati dal
C.F. all’inizio e per la durata del quadriennio olimpico.
2. Il
Presidente della C.d.A. viene eletto in seno ai tre componenti effettivi della
Commissione nella loro prima riunione, che viene convocata dal Presidente della
Federazione entro quindici giorni dalla formazione dell’Organo.
3. La
C.d.A. s’intende validamente costituita con la presenza di tre membri
effettivi, eventualmente sostituiti in caso d’impedimento dai supplenti. In
assenza del Presidente, ne assume le veci il membro effettivo più anziano della
Commissione.
4. Tutte
le decisioni della C.d.A. vengono prese a maggioranza semplice di voti.
5. La
C.d.A. esplica l’attività di propria competenza sull’intero territorio
nazionale quale organo collegiale di seconda istanza su tutti i gravami
presentati avverso le decisioni del G.U.
6.
In occasione delle Assemblee Nazionali, la
C.d.A. assume la funzione di Commissione Verifica Poteri sempreché i suoi
componenti non concorrano a cariche elettive nel qual caso la Commissione
Verifica Poteri viene integrata con membri nominati dal C.F.
7.
Il giudizio d’appello si svolge con le modalità
previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.
8.
La C.d.A. può proporre al C.F. modifiche ed
integrazioni al Regolamento di Giustizia e Disciplina.
9.
Alla C.d.A. è demandato l’accertamento delle
condizioni d’ineleggibilità ed incompatibilità.
10.
La C.d.A. è competente in materia di
riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della
condanna. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal
giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro
modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
1. Le controversie che
contrappongono la Federazione Cricket Italiana a soggetti affiliati e/o
tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera
di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a
condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o
comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della
giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico -
disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120
giorni.
2. Le controversie di cui al
precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o
tesserato, ovvero ad istanza della Federazione, ad un tentativo di
conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per
lo Sport. L’istanza deve essere proposta entro 60 giorni dalla data in cui la
parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado
o comunque non soggetta ad impugnazione.
3. Qualora non sia stata
raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza
della Federazione ovvero ad istanza dell’affiliato o del tesserato, ad un
procedimento arbitrale presso la Camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
4. Il procedimento è
disciplinato dal regolamento di conciliazione ed arbitrato deliberato dal
Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
5. Restano escluse dalla
competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per
lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali
siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito della Federazione.
1.
I provvedimenti adottati dagli Organi della
F.Cr.I. hanno piena efficacia nell’ambito dell’ordinamento sportivo nei
confronti di tutte le A.S.A., i tesserati e, comunque, i soggetti della F.Cr.I.
2.
Le A.S.A., gli aderenti ed i tesserati si
impegnano a non adire alla magistratura ordinaria o ad altre autorità che non
siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura
connesse all’attività espletata nell’ambito della F.Cr.I.
3.
Il C.F., per particolari e giustificati motivi,
può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente.
1.
La mancata concessione da parte del C.F. della
deroga di cui al comma precedente deve essere, comunque, adeguatamente
motivata.
2.
Il C.F. è tenuto ad esprimersi sulla richiesta
di deroga entro 30 giorni dalla stessa dandone tempestiva comunicazione
all’interessato.
3.
Decorso il termine di 30 giorni riportato al
comma precedente, in mancanza di comunicazione alcuna da parte del C.F. la
deroga si ritiene concessa.
4.
L’inosservanza delle disposizioni del presente
articolo e di quello successivo comportano l’adozione di provvedimenti
disciplinari sino alla radiazione dai ruoli federali.
1.
Le A.S.A., gli aderenti ed i tesserati della
F.Cr.I. esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio
arbitrale la risoluzione di ogni controversia di qualsiasi genere che possa
essere rimessa ad arbitrato ai sensi degli artt. 806 e seguenti c.p.c. e che
dovesse insorgere per qualsivoglia fatto o causa originati dalla attività
sportiva o federale e che non rientri nella competenza degli Organi di
Giustizia.
2.
Il Collegio Arbitrale è costituito dal
Presidente e da due Membri, nominati uno da ciascuna delle parti i quali
provvedono alla nomina del Presidente.
3.
In difetto d’accordo, la nomina del Presidente
del Collegio Arbitrale è demandata al Presidente della C.d.A. Spetta anche al
Presidente della C.d.A, la eventuale nomina dell’arbitro di parte qualora
questa non abbia avuto luogo.
4. Gli
arbitri, in quanto espressamente convenuto e accettato, giudicano
inappellabilmente quali amichevoli compositori con le procedure previste dal
Regolamento di Giustizia e Disciplina.
5. Il
lodo arbitrale deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente
e, per l’esecuzione, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua
sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria della F.Cr.I. che,
altresì, dovrà darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
TITOLO VIII:
CARICHE FEDERALI
Requisiti d’eleggibilità
1. Per
poter essere eletti alle cariche federali occorre:
a)
essere in possesso della cittadinanza italiana;
b)
non avere riportato condanne penali passate in
giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a
pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
c)
non aver riportato nell’ultimo decennio, salva
riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad
un anno, da parte delle F.S.N., del C.O.N.I. o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti;
d)
non aver subito sanzioni di sospensione
dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che
alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e)
per i candidati consiglieri in rappresentanza
degli atleti è necessario essere in attività o essere stati tesserati alla
Federazione come atleta per almeno due anni;
f)
per i candidati consiglieri in
rappresentanza dei tecnici è necessario essere in attività o essere stati
tesserati alla Federazione come tecnico per almeno due anni;
g)
per tutti gli altri candidati essere o essere
stati tesserati per almeno due anni.
2.
La mancanza iniziale anche di uno solo dei
requisiti, accertata dopo l’elezione o sopraggiunta nel corso del mandato
comporta l’immediata decadenza dalla carica.
3. Risultano
ineleggibili tutti coloro che hanno come fonte primaria o prevalente di reddito
un’attività commerciale collegata all’attività della Federazione.
4.
E’ richiesta l’iscrizione all’albo dei revisori
contabili dei membri, effettivi e supplenti, eletti del Collegio dei Revisori
dei Conti.
1.
Il tesserato che sia in possesso dei requisiti
d’eleggibilità di cui all’art. 31 del presente Statuto e che intenda concorrere
ad una carica federale, centrale o periferica, deve porre la propria formale
candidatura facendola pervenire alla Segreteria Federale o a quella periferica.
2.
La candidatura deve essere posta per iscritto
indicando specificamente la carica per cui ci s’intende candidare e
dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso
dei requisiti prescritti, pena l’irricevibilità della candidatura.
3.
Le candidature per qualsiasi carica centrale
devono essere presentate almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita
per l’effettuazione dell’Assemblea ovvero 10 (dieci) giorni prima nella ipotesi
prevista di convocazione di A.N. straordinaria di cui all’art. 13 del presente
Statuto.
4.
Le candidature per le cariche periferiche
regionali devono essere presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data
stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea.
5.
Tutte le candidature per le cariche federali
devono pervenire alla Segreteria Federale, a mezzo di lettera a mano o tramite
raccomandata o altro mezzo idoneo (fax, corriere et cetera). In ogni caso, fa
fede la data del protocollo d’arrivo.
6.
Tutte le candidature per le cariche periferiche
regionali devono pervenire con le medesime modalità del comma precedente alla
Segreteria di competenza.
7.
In occasione di una A.N. o A.R. e consentito
candidarsi per una sola carica.
1.
In caso di dimissioni, decadenza, non
accettazione della carica o altro motivo di cessazione in numero insufficiente
a dare luogo alla decadenza dell’intero Organo, si procede all’integrazione
chiamando a far parte dell’Organo stesso i candidati non eletti nell’ultima
elezione purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo candidato
eletto.
2.
Risultando impossibile l’integrazione nei modi
previsti dal comma precedente, si procederà ad elezione alla prima Assemblea
utile. Ove sia compromessa la funzionalità dell’organo o non sia più garantita
la rappresentanza di atleti e tecnici ove prevista dal presente Statuto, si
dovrà procedere alla convocazione entro 60 (sessanta) giorni dall’evento, ed
alla celebrazione nei successivi 30 (trenta) giorni di un’Assemblea straordinaria
per le necessarie integrazioni.
1.
La qualifica di componente gli organi centrali è
incompatibile con qualsiasi altra carica centrale e periferica della F.Cr.I.
2.
Le cariche di P.F., componente del C.R.C. e
membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica
federale e sociale nell’ambito della F.Cr.I.
3.
Le qualifiche di P.F. e Consigliere Federale
sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva
nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
4.
La qualifica di arbitro è incompatibile con
tutte le cariche federali e sociali.
5.
La qualifica di arbitro è incompatibile anche
con la qualifica di tecnico.
6.
Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo,
in una delle situazioni d’incompatibilità è tenuto ad optare fra le cariche
ricoperte entro il termine di 15 giorni dall’assunzione della seconda carica.
In caso di mancata opzione nei termini, si ha l’automatica decadenza dalla
carica assunta posteriormente.
TITOLO IX:
PATRIMONIO ED ENTRATE
1.
Il patrimonio della F.Cr.I. è costituito dai
fondi di riserva, investimenti, immobili, donazioni, lasciti ed altro, previa
deliberazione d’accettazione del C.F. Del patrimonio federale fanno parte anche
tutte le somme che pervengono senza specifica destinazione
2.
Tutti i beni oggetto del patrimonio devono
risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio di ogni anno, tenuto
dalla Segreteria e debitamente vistato dal C.R.C.
1.
Le entrate della F.Cr.I. sono costituite :
a)
dagli eventuali contributi di C.O.N.I., I.C.C..,
E.C.C.. ed altri enti;
b)
dalle quote federali di affiliazione, rinnovo
dell’affiliazione e tesseramento;
c)
dai proventi delle manifestazioni sportive;
d)
dalla gestione dei servizi;
e)
dalle donazioni, erogate a qualunque titolo, da
privati, da Enti o Società, ed accettate con delibera dal C.F.;
f)
dai proventi derivanti da tutte le altre
attività istituzionali, comprese le sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità,
inflitte alle A.S.A.
TITOLO X:
MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
1.
Le proposte di modifica allo Statuto,
determinate e specifiche, devono essere presentate al C.F. da almeno metà più
una degli aventi diritto al voto.
2.
Il C.F. può anche indire di propria iniziativa
l’A.N. Straordinaria per esaminare ed eventualmente deliberare le modifiche
allo Statuto che ritenga opportuno proporre alla Assemblea stessa.
3.
Verificate da parte del C.F. le condizioni
riportate ai commi precedenti, il P.F. convoca entro 60 (sessanta) giorni
l’A.N. Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.
4.
Nell’ordine del giorno dell’A.N. Straordinaria
devono essere espressamente specificati tutti gli articoli dello Statuto di cui
è proposta la modifica.
5.
Per l’approvazione delle proposte di modifica
allo Statuto è necessaria una maggioranza di almeno 2/3 gli aventi diritto al
voto partecipanti all’A.N. Straordinaria.
6. Le
modifiche allo Statuto entreranno in vigore il giorno successivo al loro esame
di conformità da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..
1.
Per procedere a discussione sull’eventuale
scioglimento della Federazione è necessaria la convocazione di una apposita
A.N. Straordinaria richiesta da almeno 4/5 degli aventi diritto al voto.
2.
L’A.N. Straordinaria per lo scioglimento della
Federazione sarà validamente costituita con la presenza, in prima o in seconda
convocazione, dei 4/5 gli aventi diritto al voto.
3.
Per deliberare lo scioglimento della Federazione
necessita una maggioranza di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto senza
possibilità di deleghe.
4. In
caso di scioglimento della Federazione, l’A.N. deciderà circa la destinazione
del patrimonio e provvederà alla nomina dei liquidatori sempre con una
maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto al voto.
TITOLO XI:
NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE
1.
Le norme d’attuazione del presente Statuto e
quelle occorrenti per l’esplicazione dell’attività tecnico - sportiva sono
stabilite dai Regolamenti Federali.
2.
I Regolamenti e le eventuali modifiche sono
deliberati dal C.F. Sono soggetti all’esame di conformità della Giunta
Nazionale del C.O.N.I. il Regolamento di Giustizia e Disciplina e il
Regolamento di Lotta al Doping.
3. Per
quanto non dispongono lo Statuto ed i Regolamenti Federali, valgono i
regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme dell’ordinamento
giuridico sportivo.
1.
Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno
successivo all’esame di conformità da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.