FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

STATUTO FEDERALE

 

 

INDICE

 

TITOLO I: LA FEDERAZIONE

 

Art. 1 Costituzione, scopi e fini istituzionali

Art. 2 Durata e sede

Art. 3 Gestione Finanziaria

Art. 4 Esercizio Finanziario

 

TITOLO II: LE SOCIETA’

 

Art. 5 Affiliati ed Aderenti

Art. 6 Diritti delle A.S.A.

Art. 7 Tesserati

Art. 8 Doveri delle A.S.A. e dei Tesserati

Art. 9          Rinnovo dell’Affiliazione

Art. 10 Tesseramento, durata e cessazione

 

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE FEDERALE

 

Art. 11 Organi Federali

 

TITOLO IV: ORGANI CENTRALI

 

Art. 12 L’Assemblea Nazionale

Art. 13 L’Assemblea Nazionale Straordinaria

Art. 14 Verifica dei poteri

Art. 15 Il Presidente Federale

Art. 16 Il Consiglio Federale

Art. 17 Cariche d’Onore

Art. 18 La Segreteria

 

TITOLO V: ORGANI DI CONTROLLO

 

Art. 19 Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

TITOLO VI: ORGANI PERIFERICI

 

Art. 20 L’Assemblea Regionale

Art. 21 Il Presidente del Comitato Regionale

Art. 22 Il Comitato Regionale

Art. 23 Il Delegato Regionale

 

TITOLO VII: ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

 

Art. 24 Principi informatori della Giustizia Federale

Art. 25 Il Procuratore Federale

Art. 26. Il Giudice Unico

Art. 27 La Commissione d’Appello

Art. 28 La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

Art. 29 Vincolo di giustizia

Art. 30 Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale

 

TITOLO VIII: CARICHE FEDERALI

 

Art. 31 Requisiti di Eleggibilità

Art. 32 Candidature per le Cariche Federali

Art. 33 Integrazioni degli Organi Federali

Art. 34 Incompatibilità

 

TITOLO IX: PATRIMONIO ED ENTRATE

 

Art. 35 Patrimonio

Art. 36 Entrate

 

TITOLO X: MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

 

Art. 37 Modifiche allo Statuto

Art. 38 Scioglimento della Federazione

 

TITOLO XI: NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE

 

Art. 39 Regolamenti

Art. 40 Entrata in vigore dello Statuto

 

TITOLO I: LA FEDERAZIONE

 

ART.1

Costituzione, scopi e fini istituzionali

 

1.     Il 26 novembre 1980 si è costituita mediante atto notarile l’Associazione Italiana Cricket, che si trasformava in Federazione Cricket Italiana (F.Cr.I.) il 23 febbraio 1997 venendo riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) il 28 febbraio 1997.

 

2.  La F.Cr.I. ha per scopo la promozione, lo sviluppo e la regolamentazione del gioco del cricket in Italia e lo sviluppo dell’attività sportiva finalizzata all’attività nazionale ed internazionale nell’ambito delle direttive impartite dall’International Cricket Council (I.C.C.), dall’European Cricket Council (E.C.C.) e dal C.O.N.I. nel rispetto delle forme di equa rappresentanza e pari opportunità. In particolare la F.Cr.I. privilegia:

 

a)   la lotta contro l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza;

b)  la promozione, formazione e preparazione del settore giovanile;

c)   la formazione degli atleti e dei quadri tecnici ed arbitrali;

d)  la prevenzione e repressione dell’uso di sostanze e dei metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive agonistiche.

 

3. La F.Cr.I. è una Associazione senza fini di lucro.

 

4. L’attività della F.Cr.I. è estranea ad ogni influenza religiosa, partitica e razziale.

 

5. La F.Cr.I. è costituita da tutte le associazioni che, nell’ambito del territorio nazionale, svolgono l’attività sportiva del Cricket e che, escludendo dai propri scopi ogni fine di lucro, si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

 

6. La F.Cr.I. è l’unico organismo autorizzato a disciplinare lo Sport del Cricket nel territorio nazionale ed a rappresentare l’Italia in detto Sport in campo internazionale. A tal fine è affiliata all’I.C.C. ed all’E.C.C. di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti, sempreché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I e del C.I.O., e dalle quali è riconosciuta unica rappresentante del Cricket in Italia.

 

 

7. La F.Cr.I. è riconosciuta dal C.O.N.I., in qualità di disciplina sportiva associata direttamente al C.O.N.I., sotto la cui vigilanza espleta la propria attività, pur essendo dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, svolgendo la sua attività ed esplicando i suoi poteri sulla base del principio di democrazia interna attraverso i propri organi, centrali e periferici, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti Federali.

 

ART. 2

Durata e Sede

 

1.     La durata della F.Cr.I. è illimitata e la sua sede è in Roma.

 

ART. 3

Gestione Finanziaria

 

1. La gestione finanziaria della F.Cr.I. avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio preventivo.

 

2. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario e le relative variazioni deliberate dal Consiglio Federale ed il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Nazionale Ordinaria annuale devono essere trasmessi al C.O.N.I., unitamente alla relazione del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal C.O.N.I. medesimo.

 

3. Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, non potranno essere distribuiti fra gli associati, neanche in modo indiretto, ma dovranno essere impiegati per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.

 

4. Le quote ed i contributi associativi versati non sono né restituibili né trasmissibili.

 

ART. 4

Esercizio Finanziario

 

1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

 

 

 

 

 

TITOLO II: LE SOCIETA’

 

ART. 5

Affiliati ed Aderenti

 

1.     Le Associazioni Sportive, gli organismi sportivi e le Società che hanno come fini la pratica del Cricket, per poter svolgere attività sportiva devono richiedere ed ottenere la affiliazione da parte della F.Cr.I.

 

2.     Le Società, le associazioni e gli organismi sportivi sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.F. della F.Cr.I., se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e devono depositare presso la Segreteria della F.Cr.I. copia del loro Statuto Sociale e l’elenco delle persone investite di cariche sociali. Lo Statuto deve essere sottoposto all’approvazione dell’organo che procede al riconoscimento. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto, nonché i Regolamenti interni e le loro variazioni.

 

3.     Gli Statuti delle Associazioni che richiedono l’affiliazione devono prevedere organi direttivi eletti democraticamente dalle assemblee dei Soci e la chiara esclusione dello scopo di lucro ed, altresì, devono essere ispirati al principio di pari opportunità.

 

4.     Qualora la forma di associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo Statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere espressamente il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva detratta la riserva di legge.

 

5.     Il riconoscimento e l’affiliazione delle associazioni polisportive sono fatte per la singola sezione che pratica il Cricket. Gli Statuti con gli eventuali regolamenti, debbono rispondere ai criteri indicati nei punti precedenti.

 

6.     Le Associazioni, Società ed organismi sportivi sono di seguito indicati con la denominazione di Associazioni Sportive Affiliate (A.S.A.).

 

7.     Le A.S.A. cessano di appartenere alla F.Cr.I. nei seguenti casi:

 

a)   per recesso;

b)  per scioglimento volontario;

c)  per inattività sportiva durante un anno federale;

d)  per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;

e)   per mancato rinnovo dell’affiliazione annuale;

f)    per revoca dell’affiliazione da parte del C.F., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti.

 

8.  Le A.S.A. possono presentare ricorso avverso il diniego o la revoca dell’affiliazione innanzi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. n, dello Statuto di detto Ente.

 

9. In ogni caso di cessazione, le A.S.A. devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.Cr.I. e ad altre A.S.A.

 

10. I componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo delle A.S.A. cessate sono personalmente e solidalmente tenuti all’adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Comunque gli ex - dirigenti delle società morose cessate non possono entrare a far parte della Dirigenza di altre società fintanto che i debiti della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione, il C.F. è tenuto a respingere o a revocare l’affiliazione della società interessata.

 

11. La cessazione di appartenenza alla F.Cr.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

 

ART. 6

Diritti delle A.S.A.

 

1.     Le A.S.A. hanno diritto:

 

a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

b) di partecipare all’attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all’attività internazionale;

c) “di organizzare competizioni a livello interregionale, nazionale ed  internazionale, stage tecnici, camp e manifestazioni promozionali di cricket in Italia e all’estero.

 

2. Le A.S.A. possono usufruire, in relazione ai risultati sportivi ed organizzativi, di contributi assegnati in base alle disponibilità di bilancio con apposita delibera del C.F..

3.  Nell’assegnazione di questi eventuali contributi, il C.F. deve tenere conto di tutti gli eventuali contributi erogati alle A.S.A. dalle Pubbliche Amministrazioni.

 

ART. 7

Tesserati

 

1.     Fanno parte e sono tesserati alla F.Cr.I. i dirigenti federali, il Presidente Onorario ed i Membri d’Onore, i dirigenti e gli atleti delle A.S.A., i soci degli affiliati, gli arbitri, i tecnici federali, i tecnici delle A.S.A. e tutti coloro che, nell’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, svolgono attività nell’ambito della F.Cr.I.

 

2.     Il tesseramento è l’atto che lega una persona alla F.Cr.I. in un rapporto giuridico – sportivo.

 

3.     La tessera federale viene rilasciata dalla F.Cr.I. direttamente o tramite la A.S.A. di appartenenza.

 

4.     Il tesseramento degli atleti, dei soci affiliati, dei dirigenti sociali, dei tecnici sociali è valido solo dopo accettazione della relativa domanda d’affiliazione o di rinnovo dell’affiliazione annuale. Per i Dirigenti Federali il tesseramento avviene all’atto della elezione o della nomina. Per il Presidente Onorario ed i Membri d’Onore il tesseramento avviene all’atto della proclamazione da parte dell’Assemblea Nazionale.

 

5.     Per i tecnici e gli arbitri federali il tesseramento avviene al momento dell’iscrizione ai rispettivi Ruoli Federali.

 

6.     I tesserati hanno diritto:

 

a) di partecipare all’attività federale personalmente o attraverso le rispettive A.S.A.;

b) di indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.Cr.I. in materia;

c) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

 

 

 

 

ART. 8
Doveri delle A.S.A. e dei Tesserati

 

1.     Le A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. che, per una qualsiasi ragione, contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione, sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dalle norme statutarie e dal Regolamento Federale di Giustizia e Disciplina.

 

2.     Tutte le A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. sono tenuti a rispettare e far rispettare i principi della lealtà e correttezza sportiva, ad osservare e far osservare le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite dagli Organi Federali, accettando ed eseguendo tutte le decisioni, impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio. Dovranno, altresì, adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

 

3.     Tutte le A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. sono tenuti a rispettare e far rispettare le regole emanate dalle competenti organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

 

4.     Ogni azione tendente ad eludere i suddetti principi può comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi d’impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento Federale di Giustizia e Disciplina.

 

5.      Le A.S.A. sono tenute a mettere a disposizione della F.Cr.I. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane così come gli atleti medesimi sono tenuti a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

 

Art. 9
Rinnovo dell’Affiliazione

 

1.     Le A.S.A. devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

 

Art. 10

Tesseramento, durata e cessazione

 

1.     Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

2.     Il tesseramento ha validità annuale e scade il 31 dicembre. Le A.S.A. hanno facoltà di rinnovare il tesseramento entro l’1 dicembre precedente fermo restando il consenso del tesserato, comunicando i nominativi dei tesserati per i quali intendono avvalersi di questa opzione, salvo diverso accordo tra A.S.A. e singoli tesserati al momento del tesseramento che, tuttavia, non potrà essere in nessun caso superiore a quattro anni.

 

3.     Il tesseramento cessa:

 

a) per dimissioni;

b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica o dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;

c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia;

d) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall’art. 5.8 del presente Statuto.

 

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE FEDERALE

 

Art. 11

Organi Federali

 

1.     Sono organi centrali della F.Cr.I.:

 

a) l’Assemblea Nazionale (A.N.);

b) il Presidente Federale (P.F.);

c) il Consiglio Federale (C.F.);

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.).

 

2. Sono organi periferici della F.Cr.I.:

 

a) l’Assemblea Regionale (A.R.);

b) il Presidente Regionale (P.R.);

c) il Comitato Regionale (C.R.);

d) il Delegato Regionale (D.R.).

 

3. Sono organi di giustizia sportiva della F.Cr.I.:

 

a) il Procuratore Federale (Pr.F.);

b) il Giudice Unico (G.U.);

c) la Commissione d’Appello (C.d.A.).

TITOLO IV: ORGANI CENTRALI

 

Art. 12

L’Assemblea Nazionale

 

1.     L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano della F.Cr.I., avendo i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto ed essendo costituita da:

 

a) i Presidenti delle A.S.A. che abbiano maturato un’anzianità di 12 mesi di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva svoltasi nell’arco dei suddetti 12 mesi, abbiano svolto con carattere continuativo ed effettivo attività agonistica, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla F.Cr.I.;

b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto (a) dagli atleti della A.S.A. medesima in attività in possesso della maggiore età;

c) i rappresentanti dei tecnici delle A.S.A., eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto (a) dai tecnici della A.S.A. medesima in attività ed in possesso della maggiore età;

d) gli eventuali tecnici federali non legati ad A.S.A. purchè regolarmente iscritti all’Albo.

 

2. I Presidenti delle A.S.A. possono farsi rappresentare in A.N. da un altro componente il Consiglio Direttivo della stessa A.S.A. regolarmente tesserato alla F.Cr.I. e munito di delega scritta rilasciata dal Presidente stesso corredata dall’indicazione della carica rivestita dal delegato.

 

3. Limitatamente agli atleti ed ai tecnici, ogni delegato può rappresentare, con delega scritta, il delegato di categoria di una altra A.S.A. appartenente alla stessa Regione.

 

4. Partecipano, altresì, all’A.N. senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare A.S.A. né direttamente né per delega:

a) il Presidente Onorario ed i Membri d’Onore;

b) Il Presidente ed i Consiglieri Federali;

c) I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) Il Segretario Generale della F.Cr.I.;

e) I componenti degli organi periferici, compresi i rispettivi Presidenti;

f)  I componenti degli organi di giustizia.

5. L’A.N. Ordinaria, da tenersi ogni anno entro e non oltre il 30 aprile, espleta obbligatoriamente le seguenti funzioni:

 

a) approva il bilancio consuntivo corredato della relazione del Consiglio Federale e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ;

 

b) nomina, su proposta del C.F., il Presidente Onorario ed i Membri d’Onore;

 

c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno;

 

6. Ogni quattro anni, entro e non oltre il 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, la Assemblea elegge con votazioni separate e successive:

 

a) Il Presidente Federale;

b) I componenti il Consiglio Federale;

c) I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza tra i quali il candidato con il maggior numero di preferenze assume la presidenza del Collegio.

 

7. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti, salvo i casi di proposta di modifica dello Statuto e di scioglimento della F.Cr.I.

 

8. La morosità, derivante dal mancato pagamento delle quote d’affiliazione, di rinnovo dell’affiliazione e di tesseramento, preclude il diritto di partecipare all’Assemblea. E’ preclusa, altresì, la partecipazione all’Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari comminati dagli organi di Giustizia e in corso di esecuzione.

 

9. L’Assemblea Ordinaria elettiva e non elettiva è valida, in prima convocazione, con la presenza di rappresentanti che rappresentino, direttamente o per delega, almeno due terzi del numero totale degli aventi diritto al voto.

 

10. L’Assemblea Ordinaria elettiva e non elettiva è valida, in seconda convocazione, con la presenza di rappresentanti che rappresentino, direttamente o per delega, almeno la metà più uno del numero totale degli aventi diritto al voto.

 

11. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal P.F. su delibera del C.F. che ne fissa la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno.

 

12. Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare alla Assemblea Ordinaria debbono essere spedite almeno 25 giorni prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata contenente la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno.

 

13. Indipendentemente dall’atto formale della convocazione, la data dell’Assemblea deve essere resa nota almeno 30 giorni prima con comunicato federale.

 

14. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell’Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale, o a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

 

15. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione all’unanimità.

 

16. Oltre ai tecnici federali non legati ad A.S.A. cui spetta 1 voto, in A.N., ad ogni A.S.A. che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 1 (a) del presente Statuto vengono assegnati 10 voti di base così ripartiti:

 

a) 7 al Presidente o al delegato rappresentante il Presidente della A.S.A.;

b) 2 al rappresentante degli atleti o al delegato rappresentante gli atleti della A.S.A.;

c) 1 al rappresentante dei tecnici o al delegato rappresentante i tecnici della A.S.A.

 

17. Tutte le cariche federali si intendono onorifiche.

 

18. Le cariche federali hanno la durata di un quadriennio olimpico, salvo quella di Delegato Regionale che ha durata annuale.

 

Art. 13

L’Assemblea Nazionale Straordinaria

 

1.       L’Assemblea Nazionale può essere convocata in riunione straordinaria ad iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta della metà più uno degli aventi diritto al voto, ovvero su richiesta della metà più uno dei componenti il C.F.

 

2.       Le modalità di convocazione, svolgimento ed i quorum costitutivi e deliberativi dell’A.N. Straordinaria sono i medesimi previsti per l’A.N. Ordinaria, salvo i casi di proposte di modifica dello Statuto e di proposta di scioglimento della Federazione.

 

3.       In caso di richiesta di A.N. Straordinaria per la proposta di scioglimento della Federazione, nel qual caso il numero dei richiedenti non deve essere inferiore ai quattro quinti degli aventi diritto al voto.

 

4.       L’A.N. Straordinaria, sia che sia stata richiesta metà più uno degli aventi diritto al voto, sia che sia stata richiesta della metà più uno dei componenti il C.F., dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta alla Federazione, a mezzo lettera raccomandata, l’ultima domanda valida per raggiungere il numero minimo di richiedenti necessario e svolgersi entro 30 giorni successivi alla convocazione.

 

5.       L’atto formale di convocazione è sempre di competenza del Presidente della F.Cr.I., salvo i casi previsti dal presente Statuto.

 

6.       L’A.N. Straordinaria espleta le seguenti funzioni:

 

a) elegge, con votazioni separate e successive nell’ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il P.F., l’intero C.F. decaduto ovvero i singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo o singoli membri del CRC, ai sensi del presente Statuto;

b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto da sottoporre alla Giunta Nazionale C.O.N.I. per la relativa approvazione;

c) delibera sulla proposta di scioglimento della F.Cr.I.;

d) delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

8. L’A.N. Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza della A.N. Ordinaria.

 

Art. 14

Verifica dei poteri

 

1.     La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all’A.N. Ordinaria e Straordinaria e del diritto di voto, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta dai membri della Commissione d’Appello che costituiscono la Commissione Verifica Poteri.

2.     Nelle A.N. elettive i componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

 

Art. 15

Il Presidente Federale

 

1.     Il Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione.

 

2.     Il P.F., unitamente al C.F., è responsabile nei confronti del C.O.N.I. e dell’A.N. del funzionamento della F.Cr.I.

 

3.     Il P.F. sovrintende a tutta l’attività della F.Cr.I., compiendo tutti gli atti espressamente non riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali.

 

4.     Il P.F. vigila su tutti gli Organi ed Uffici della F.Cr.I., esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

5.     Al P.F. spetta in particolare:

 

a) la convocazione e la presidenza delle riunioni del C.F. previa formulazione dell’ordine del giorno;

b) vigilare sull’esecuzione delle delibere adottate;

c) la convocazione dell’A.N. Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi previsti dal presente Statuto;

d) la sottoscrizione degli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri organi;

e) l’adozione, in casi di estrema urgenza, dei provvedimenti indispensabili per la gestione della F.Cr.I., sottoponendo le relative delibere alla ratifica del C.F. nella sua prima riunione utile.

 

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il P.F. è sostituito dal Vicepresidente.

 

7. In caso di impedimento definitivo del P.F. si dà luogo al rinnovo delle cariche di P.F. e dei componenti il C.F., con indizione di un’A.N. Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30 giorni, a cura del Vicepresidente, incaricato della reggenza temporanea.

 

8. In caso di dimissioni del P.F., si ha l’immediata decadenza di tutto il C.F., il quale resterà in carica unitamente al P.F. dimissionario sino allo svolgimento dell’A.N. Straordinaria all’uopo convocata nei termini precedentemente indicati.

 

9. Il P.F. ha la facoltà di concedere la grazia, osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia.

 

10. La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purché risulti scontata la metà della pena. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall’adozione del provvedimento definitivo.

 

Art. 16
Il Consiglio Federale

 

1.     Il Consiglio Federale è l’organo direttivo e di amministrazione della F.Cr.I. e dura in carica per l’intero quadriennio olimpico.

 

2.     Il C.F. è composto dal Presidente e da 6 Consiglieri così eletti nell’A.N. Elettiva:

 

a) 4 dai Presidenti delle A.S.A., o dai loro delegati, aventi diritto di voto in Assemblea;

b) 1 dai rappresentanti degli atleti delle A.S.A. aventi diritto di voto in Assemblea;

c) 1 dai rappresentanti dei tecnici delle A.S.A. aventi diritto di voto in Assemblea e dagli altri tecnici federali.

 

3. Nella sua prima riunione, il C.F. elegge nel suo ambito il Vicepresidente della F.Cr.I.

 

4. Spetta al C.F.:

 

a) realizzare i fini istituzionali della F.Cr.I.;

b) dare esecuzione alle delibere dell’A.N.;

c) amministrare i fondi a disposizione della F.Cr.I.;

d) deliberare il conto consuntivo da sottoporre all’A.N. Ordinaria annuale; unitamente all’allegata relazione;

e) approvare il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni;

f)  emanare e modificare tutti i Regolamenti federali compresi quelli di Giustizia ed Antidoping, da sottoporre alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l’approvazione;

g) vigilare sull’osservanza dello Statuto, delle altre norme federali ed in particolare sulle regole che disciplinano il dilettantismo;

h) esercitare il controllo di legittimità sull’elezione dei Comitati Regionali e, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento da parte di questi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento da parte dei medesimi, procede allo scioglimento dei C.R., nominando in sostituzione un Commissario il quale entro 60 giorni provvederà all’indizione dell’Assemblea elettiva da tenersi nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli Organi;

i)   nominare e revocare i Delegati Regionali ed eventuali Commissioni, determinandone i compiti;

j)   ratificare le deliberazioni d’estrema urgenza del P.F, verificandone i presupposti;

k) nominare, con esclusione di revoca anticipata, per la durata del quadriennio olimpico, i componenti gli Organi di Giustizia;

l)   deliberare su tutto quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti e sulla interpretazione degli stessi;

m) deliberare, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società, associazioni ed organismi sportivi;

n) deliberare in merito alle domande di affiliazione e rinnovo dell’affiliazione delle A.S.A.;

o) concedere l’amnistia e l’indulto, prefissando i limiti del provvedimento;

p) determinare le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;

q) designare il Presidente Onorario ed i Membri d’Onore da sottoporre all’A.N.;

r)  deliberare gli importi di tutte le quote e tasse federali;

s) deliberare sulle richieste di fusione ed incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;

t)   deliberare l’ordine del giorno dell’A.N. salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione della Assemblea Straordinaria da parte degli aventi diritto al voto;

u) emanare le disposizioni d’attuazione del tesseramento;

v) deliberare, infine, su quant’altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.

 

5. Il C.F. deve essere convocato dal P.F. o dal Vicepresidente almeno quattro volte nell’anno sportivo federale a mezzo di lettera raccomandata, fax o e mail, spedita almeno 7 giorni prima della data stabilita e contenente l’ordine del giorno.

 

6. Il C.F.  deve essere inoltre convocato con le medesime procedure a seguito di richiesta formulata dalla maggioranza dei componenti.

 

7. Perché siano valide le riunioni del C.F. occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica tra cui il Presidente o, in caso di assenza di quest’ultimo, il Vicepresidente.

 

8. Alle riunioni del C.F., cui partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale della F.Cr.I., deve essere invitato l’intero Collegio dei Revisori dei Conti.

 

9. Sarà compito del Segretario Federale redigere i verbali delle riunioni del C.F., sottoscrivendoli  unitamente a chi presiede la riunione.

 

10. Il P.F., in relazione ai punti all’ordine del giorno del C.F., può invitare a parteciparvi i consulenti della Federazione ed i responsabili dei vari settori federali.

 

11. Le deliberazioni del C.F. sono valide, se assunte dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

 

12. Il voto, in sede di C.F., non è delegabile.

 

13. Il C.F. decade per:

 

a) vacanze determinatesi per qualsivoglia motivo non contemporaneamente nell’arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri Federali. In tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata del C.F. ma non del Presidente che dovrà provvedere alla celebrazione dell’A.N. Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni dall’evento e da tenersi nei successivi 30 giorni per l’elezione dei soli Consiglieri;

b) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali. In tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata del C.F. e del Presidente, cui spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’A.N. Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini di cui al punto precedente;

c) dimissioni del Presidente. In tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata del Presidente e del C.F., i quali restano in carica sino alla celebrazione dell’A.N. Straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini di cui al punto (a);

d) impedimento definitivo del P.F.. Tale ipotesi è contemplata dall’art. 15.7 del presente Statuto;

e) mancata approvazione del bilancio consuntivo solo nel caso in cui tale deliberazione sia assunta con almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto sul territorio nazionale. In tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata del P.F. e del C.F., ai quali spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’A.N. Straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini di cui al punto (a).

 

14. L’eventuale decadenza del C.F. non comporta la decadenza del C.R.C. e degli Organi di Giustizia.

 

15. Il Consigliere che si assente, salvo i casi di forza maggiore, per più di tre riunioni consecutive del C.F., decade automaticamente.

 

16. Alla sostituzione del Consigliere Federale decaduto si provvederà secondo quanto previsto dall’art. 33.1 del presente Statuto.

 

17. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

 

Art. 17

Cariche d’Onore

 

1.     L’Assemblea Federale, su proposta del C.F., può nominare Presidente Onorario e Membro d’Onore, coloro che abbiano acquisito particolari meriti in campo agonistico e dirigenziale.

 

Art. 18

La Segreteria

 

1.  La Segreteria della F.Cr.I. è formata dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali. Essa è retta dal Segretario, che coordina e dirige gli uffici centrali e periferici assumendone la responsabilità.

 

2.  Il Segretario Federale è nominato dal C.F. su proposta del Presidente.

3.  Il Segretario Federale assiste nella qualifica alle riunioni delle Assemblee e del C.F. e ne redige i verbali.

 

1.  Il Segretario Federale ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici.

 

2.  Il Segretario Federale, in caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da un altro componente della Segreteria.

 

TITOLO V: ORGANI DI CONTROLLO

 

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

1.     Il C.R.C. è l’organo di controllo amministrativo della F.Cr.I.

 

2.     Il C.R.C. è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei tre membri effettivi ed uno dei due supplenti sono nominati dal C.O.N.I.

 

3.     Il C.R.C. è eletto dall’Assemblea Federale e resta in carica per il quadriennio olimpico.

 

4.     I membri del C.R.C. eletti in A.N. debbono essere iscritti all’albo dei Revisori dei Conti.

 

5.     Il C.R.C. ha il compito di:

 

a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della F.Cr.I.;

b) accertare la regolare tenuta della contabilità F.Cr.I.;

c) verificare, almeno ogni tre mesi, l’esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;

e) vigilare sull’osservanza delle norme di legge e statutarie.

 

5. Il C.R.C. è convocato e presieduto dal suo Presidente che risulterà essere il candidato avente ricevuto il maggior numero di suffragi in sede elettiva.

 

6. Il C.R.C. delibera a maggioranza assoluta.

 

7. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni o procedere ad accertamenti presso tutti gli organi della F.Cr.I., previa comunicazione al P.F.. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l’obbligo di segnalarle al P.F. per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

 

8. La prima riunione del C.R.C. dovrà tenersi non oltre 20 giorni dopo la data di celebrazione dell’Assemblea elettiva. Dopodichè il C.R.C. dovrà riunirsi almeno quattro volte l’anno su convocazione del suo Presidente.

 

9. Delle riunioni del C.R.C. deve redigersi un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

 

10. Il C.R.C. si riunisce su invito della Segreteria Federale e tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve assistere a tutte le riunioni del C.F. nonché a quelle di altri organi chiamati ad adottare provvedimenti amministrativi.

 

11. I membri supplenti del C.R.C. intervengono alle sedute degli Organi deliberanti nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza alla riunione, salvo i casi di forza maggiore.

 

12. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, questo viene integrato da un supplente e, così ricostituito , il Collegio viene presieduto, fino alla successiva Assemblea dal membro effettivo più anziano per età.

 

13. In caso di vacanze, per qualsiasi motivo, dei singoli revisori effettivi, si procede alla integrazione dell’Organo, effettuando la sostituzione con i membri supplenti in ordine d’età.

 

14. In caso di impossibilità di procedere alle sostituzioni di cui sopra si provvederà all’integrazione alla prima Assemblea utile. Qualora l’Assemblea utile sia stata di recente celebrata e le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell’Organo, sarà indetta entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni l’A.N. straordinaria per le elezioni integrative.

 

TITOLO VI: ORGANI PERIFERICI

 

Art. 20

L’Assemblea Regionale

 

1.     L’Assemblea Regionale è il massimo organo della F.Cr.I. in ambito regionale ed è composto da:

 

a) i Presidenti delle A.S.A. nelle Regione che abbiano maturato un’anzianità di 12 mesi di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva svoltasi nell’arco dei suddetti 12 mesi, abbiano svolto con carattere continuativo ed effettivo attività sportiva, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla F.Cr.I.;

b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. della Regione ricadente nelle condizioni del punto a dagli atleti della A.S.A. medesima in attività ed in possesso della maggiore età;

c) i rappresentanti dei tecnici delle A.S.A. della Regione, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto a dai tecnici della A.S.A. medesima in attività ed in possesso della maggiore età più gli eventuali altri tecnici federali non legati ad A.S.A.

 

2. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla Regione, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti del Comitato stesso, deve essere indetta l’A.R. in sessione straordinaria.

 

3. Nelle A.R. è ammessa una sola delega, a condizione che le A.S.A. con diritto di voto nell’ambito della Regione siano superiori a 20.

 

4. I componenti i Consigli periferici, compresi i rispettivi Presidenti, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

 

5. L’A.R. è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente con le stesse modalità, in quanto applicabili, dell’A.N.

 

6. Nel caso di nuova costituzione di un Comitato Regionale, l’A.R. è convocata dal P.F. su deliberazione del C.F. a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita e contenente l’ordine del giorno.

7. L’A.R. Ordinaria, da tenersi annualmente entro e non oltre il 31 gennaio:

 

a) elegge ogni quattro anni, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Regionale;

b) vota la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale predisposta dallo stesso;

c) delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

8. L’A.R. Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all’ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l’intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, secondo le norme previste dallo Statuto.

 

9. Per i termini entro cui vanno convocate le Assemblee, elettive e straordinarie valgono le disposizioni relative all’A.N. in quanto applicabili.

 

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all’A.N. nonché alle norme del Regolamento Organico.

 

Art. 21

Il Presidente del Comitato Regionale

 

1.     Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall’Assemblea Regionale regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l’elezione del Presidente della Federazione, e secondo le disposizioni di cui al presente Statuto e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.

 

2.     Il Presidente del C.R. dura in carica per il quadriennio olimpico.

 

3.     Il Presidente del C.R. rappresenta ai soli fini sportivi la F.Cr.I. nel territorio di competenza.

 

4.     Il Presidente del C.R. convoca e presiede le riunioni del C.R. e, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto, convoca l’A.R..

 

5.     Il Presidente del C.R. è responsabile, unitamente al C.R., del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell’A.R. e del C.F..

 

6.     Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente Statuto per il Presidente della F.Cr.I.

 

Art. 22

Il Comitato Regionale

 

1.     Nelle regioni in cui risultino affiliate alla F.Cr.I. almeno 10 A.S.A., aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 12.1 del presente Statuto, deve essere costituito il Comitato Regionale ad opera del C.F.

 

2.     Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto da quattro membri, compreso il Presidente, un rappresentante degli atleti delle A.S.A. nella Regione ed un rappresentante dei tecnicti nella Regione, eletti dall’A.R., che restano in carica per la durata del quadriennio olimpico.

3.     Il C.R. ha i seguenti compiti:

 

a) assolve ai compiti necessari per la gestione dell’attività federale nell’ambito territoriale di competenza;

b) attua, dirama e controlla l’esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali;

c) propone alla Federazione il calendario delle attività federali regionali inserendovi eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale, nazionale o internazionale;

d) organizza e dirige a livello tecnico le competizioni approvate dalla Federazione a livello regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla Federazione;

 

4. Per la convocazione del C.R., per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l’integrazione dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il C.F.

 

5. Nella Regione Trentino – Alto Adige vengono costituiti rispettivamente nella Provincia di Trento e  nella Provincia di Bolzano, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.

 

 

 

Art. 23

Il Delegato Regionale

 

1.     Nelle regioni cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma dell’art. 22, il C.F. per assicurarsi la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Regionale con l’incarico di addivenire alla costituzione del C.R. L’incarico ha durata annuale ed è rinnovabile.

 

2.     Il D.R. a fine anno deve presentare una dettagliata relazione circa l’esito del suo mandato per consentire al C.F. stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

 

3.     La decadenza del C.F. comporta anche quella del D.R.

 

TITOLO VII: ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

 

Art. 24

Principi informatori della Giustizia Federale

 

1.     Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme inserite nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l’osservanza dei principi derivanti dall’Ordinamento Giuridico Sportivo, l’esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di “fair play” (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all’uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite dall’istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

 

2.     E’ garantito il diritto alla difesa, la possibilità di ricusazione  e l’obbligo di astensione del Giudice nei casi di legittima suspicione, ovvero la possibilità di revisione del giudizio.

 

3.     E’ garantito il diritto all’impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, salva la squalifica per una giornata di gara, qualora sia oggettivamente impossibile lo espletamento del secondo grado di giudizio.

 

4.     Viene applicata l’esecutorietà provvisoria a seguito delle sentenze di 1° grado, fatta salva la facoltà della Commissione d’Appello di sospendere, in tutto o in parte, per gravi motivi e su istanza di parte l’efficacia esecutiva o l’esecutorietà della sentenza.

 

Art. 25

Il Procuratore Federale

 

1.     Il Procuratore Federale ed un suo supplente sono nominati dal C.F. all’inizio di ogni quadriennio olimpico e durano in carica per un quadriennio.

 

2.     Al Pr.F sono attribuite le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia.

 

3.     L’Ufficio del Pr.F. è composto dal Pr.F., dal suo supplente e da uno o più collaboratori nominati dal C.F.

 

4.     E’ facoltà del Pr.F. nel corso del procedimento richiedere la sospensione cautelare dell’inquisito illustrando in tal senso:

 

a) la motivazione;

b) la fissazione della scadenza della sospensione cautelare;

c) la validità degli elementi raccolti.

 

5. Il Pr.F. svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale con le procedure previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

 

Art. 26

Il Giudice Unico

 

1.     Il Giudice Unico è un organo monocratico di prima istanza.

 

2.     Il G.U. ed un suo supplente sono nominati dal C.F. all’inizio e per la durata del quadriennio olimpico.

 

3.     Al G.U. sono rimessi tutti i procedimenti disciplinari instaurati a seguito d’infrazioni alle normative e delibere federali ed a seguito d’infrazioni tecniche riportate negli atti trasmessi dai Giudici Arbitri.

 

4.     Il G.U. esplica l’attività di propria competenza sull’intero territorio nazionale.

 

 

 

Art. 27

La Commissione d’Appello

 

1.     La Commissione d’Appello è l’organo di giustizia di seconda istanza. La C.d.A. è composta da tre membri effettivi e due membri supplenti che sono nominati dal C.F. all’inizio e per la durata del quadriennio olimpico.

 

2.     Il Presidente della C.d.A. viene eletto in seno ai tre componenti effettivi della Commissione nella loro prima riunione, che viene convocata dal Presidente della Federazione entro quindici giorni dalla formazione dell’Organo.

 

3.     La C.d.A. s’intende validamente costituita con la presenza di tre membri effettivi, eventualmente sostituiti in caso d’impedimento dai supplenti. In assenza del Presidente, ne assume le veci il membro effettivo più anziano della Commissione.

 

4.     Tutte le decisioni della C.d.A. vengono prese a maggioranza semplice di voti.

 

5.     La C.d.A. esplica l’attività di propria competenza sull’intero territorio nazionale quale organo collegiale di seconda istanza su tutti i gravami presentati avverso le decisioni del G.U.

 

6.      In occasione delle Assemblee Nazionali, la C.d.A. assume la funzione di Commissione Verifica Poteri sempreché i suoi componenti non concorrano a cariche elettive nel qual caso la Commissione Verifica Poteri viene integrata con membri nominati dal C.F.

 

7.      Il giudizio d’appello si svolge con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

 

8.      La C.d.A. può proporre al C.F. modifiche ed integrazioni al Regolamento di Giustizia e Disciplina.

 

9.      Alla C.d.A. è demandato l’accertamento delle condizioni d’ineleggibilità ed incompatibilità.

 

10. La C.d.A. è competente in materia di riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

 

Art. 28
La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

 

1.  Le controversie che contrappongono la Federazione Cricket Italiana a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico - disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.

 

2.  Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della Federazione, ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. L’istanza deve essere proposta entro 60 giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione.

 

3.  Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della Federazione ovvero ad istanza dell’affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

 

4.  Il procedimento è disciplinato dal regolamento di conciliazione ed arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

 

5.  Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito della Federazione.

 

Art. 29
Vincolo di giustizia

 

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.Cr.I. hanno piena efficacia nell’ambito dell’ordinamento sportivo nei confronti di tutte le A.S.A., i tesserati e, comunque, i soggetti della F.Cr.I.

 

2. Le A.S.A., gli aderenti ed i tesserati si impegnano a non adire alla magistratura ordinaria o ad altre autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all’attività espletata nell’ambito della F.Cr.I.

3. Il C.F., per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente.

 

1. La mancata concessione da parte del C.F. della deroga di cui al comma precedente deve essere, comunque, adeguatamente motivata.

 

2. Il C.F. è tenuto ad esprimersi sulla richiesta di deroga entro 30 giorni dalla stessa dandone tempestiva comunicazione all’interessato.

 

3. Decorso il termine di 30 giorni riportato al comma precedente, in mancanza di comunicazione alcuna da parte del C.F. la deroga si ritiene concessa.

 

4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo e di quello successivo comportano l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione dai ruoli federali.

 

Art. 30
Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale

 

1. Le A.S.A., gli aderenti ed i tesserati della F.Cr.I. esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni controversia di qualsiasi genere che possa essere rimessa ad arbitrato ai sensi degli artt. 806 e seguenti c.p.c. e che dovesse insorgere per qualsivoglia fatto o causa originati dalla attività sportiva o federale e che non rientri nella competenza degli Organi di Giustizia.

 

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due Membri, nominati uno da ciascuna delle parti i quali provvedono alla nomina del Presidente.

 

3. In difetto d’accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale è demandata al Presidente della C.d.A. Spetta anche al Presidente della C.d.A, la eventuale nomina dell’arbitro di parte qualora questa non abbia avuto luogo.

 

4.  Gli arbitri, in quanto espressamente convenuto e accettato, giudicano inappellabilmente quali amichevoli compositori con le procedure previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

 

 

 

5.  Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e, per l’esecuzione, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria della F.Cr.I. che, altresì, dovrà darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

 

TITOLO VIII: CARICHE FEDERALI

 

Art. 31

Requisiti d’eleggibilità

 

1.     Per poter essere eletti alle cariche federali occorre:

 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

e) per i candidati consiglieri in rappresentanza degli atleti è necessario essere in attività o essere stati tesserati alla Federazione come atleta per almeno due anni;

f)  per i candidati consiglieri in rappresentanza dei tecnici è necessario essere in attività o essere stati tesserati alla Federazione come tecnico per almeno due anni;

g) per tutti gli altri candidati essere o essere stati tesserati per almeno due anni.

 

2. La mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti, accertata dopo l’elezione o sopraggiunta nel corso del mandato comporta l’immediata decadenza dalla carica.

 

3.  Risultano ineleggibili tutti coloro che hanno come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’attività della Federazione.

 

4. E’ richiesta l’iscrizione all’albo dei revisori contabili dei membri, effettivi e supplenti, eletti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 32
Candidature per le Cariche Federali

 

1. Il tesserato che sia in possesso dei requisiti d’eleggibilità di cui all’art. 31 del presente Statuto e che intenda concorrere ad una carica federale, centrale o periferica, deve porre la propria formale candidatura facendola pervenire alla Segreteria Federale o a quella periferica.

 

2. La candidatura deve essere posta per iscritto indicando specificamente la carica per cui ci s’intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l’irricevibilità della candidatura.

 

3. Le candidature per qualsiasi carica centrale devono essere presentate almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea ovvero 10 (dieci) giorni prima nella ipotesi prevista di convocazione di A.N. straordinaria di cui all’art. 13 del presente Statuto.

 

4. Le candidature per le cariche periferiche regionali devono essere presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea.

 

5. Tutte le candidature per le cariche federali devono pervenire alla Segreteria Federale, a mezzo di lettera a mano o tramite raccomandata o altro mezzo idoneo (fax, corriere et cetera). In ogni caso, fa fede la data del protocollo d’arrivo.

 

6. Tutte le candidature per le cariche periferiche regionali devono pervenire con le medesime modalità del comma precedente alla Segreteria di competenza.

 

7. In occasione di una A.N. o A.R. e consentito candidarsi per una sola carica.

 

Art. 33
Integrazioni degli Organi Elettivi

 

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione in numero insufficiente a dare luogo alla decadenza dell’intero Organo, si procede all’integrazione chiamando a far parte dell’Organo stesso i candidati non eletti nell’ultima elezione purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo candidato eletto.

 

2. Risultando impossibile l’integrazione nei modi previsti dal comma precedente, si procederà ad elezione alla prima Assemblea utile. Ove sia compromessa la funzionalità dell’organo o non sia più garantita la rappresentanza di atleti e tecnici ove prevista dal presente Statuto, si dovrà procedere alla convocazione entro 60 (sessanta) giorni dall’evento, ed alla celebrazione nei successivi 30 (trenta) giorni di un’Assemblea straordinaria per le necessarie integrazioni.

 

Art. 34
Incompatibilità

 

1. La qualifica di componente gli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica centrale e periferica della F.Cr.I.

 

2. Le cariche di P.F., componente del C.R.C. e membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell’ambito della F.Cr.I.

 

3. Le qualifiche di P.F. e Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

 

4. La qualifica di arbitro è incompatibile con tutte le cariche federali e sociali.

 

5. La qualifica di arbitro è incompatibile anche con la qualifica di tecnico.

 

6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d’incompatibilità è tenuto ad optare fra le cariche ricoperte entro il termine di 15 giorni dall’assunzione della seconda carica. In caso di mancata opzione nei termini, si ha l’automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

 

TITOLO IX: PATRIMONIO ED ENTRATE

 

Art. 35
Patrimonio

 

1. Il patrimonio della F.Cr.I. è costituito dai fondi di riserva, investimenti, immobili, donazioni, lasciti ed altro, previa deliberazione d’accettazione del C.F. Del patrimonio federale fanno parte anche tutte le somme che pervengono senza specifica destinazione

 

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria e debitamente vistato dal C.R.C.

Art. 36
Entrate

 

1. Le entrate della F.Cr.I. sono costituite :

 

a) dagli eventuali contributi di C.O.N.I., I.C.C.., E.C.C.. ed altri enti;

b) dalle quote federali di affiliazione, rinnovo dell’affiliazione e tesseramento;

c) dai proventi delle manifestazioni sportive;

d) dalla gestione dei servizi;

e) dalle donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, da Enti o Società, ed accettate con delibera dal C.F.;

f)  dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese le sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità, inflitte alle A.S.A.

 

TITOLO X: MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

 

Art. 37
Modifiche allo Statuto

 

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al C.F. da almeno metà più una degli aventi diritto al voto.

 

2. Il C.F. può anche indire di propria iniziativa l’A.N. Straordinaria per esaminare ed eventualmente deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre alla Assemblea stessa.

 

3. Verificate da parte del C.F. le condizioni riportate ai commi precedenti, il P.F. convoca entro 60 (sessanta) giorni l’A.N. Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

 

4. Nell’ordine del giorno dell’A.N. Straordinaria devono essere espressamente specificati tutti gli articoli dello Statuto di cui è proposta la modifica.

 

5. Per l’approvazione delle proposte di modifica allo Statuto è necessaria una maggioranza di almeno 2/3 gli aventi diritto al voto partecipanti all’A.N. Straordinaria.

6.  Le modifiche allo Statuto entreranno in vigore il giorno successivo al loro esame di conformità da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

 

Art. 38
Proposta di scioglimento della Federazione

 

1. Per procedere a discussione sull’eventuale scioglimento della Federazione è necessaria la convocazione di una apposita A.N. Straordinaria richiesta da almeno 4/5 degli aventi diritto al voto.

 

2. L’A.N. Straordinaria per lo scioglimento della Federazione sarà validamente costituita con la presenza, in prima o in seconda convocazione, dei 4/5 gli aventi diritto al voto.

 

3. Per deliberare lo scioglimento della Federazione necessita una maggioranza di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto senza possibilità di deleghe.

 

4.  In caso di scioglimento della Federazione, l’A.N. deciderà circa la destinazione del patrimonio e provvederà alla nomina dei liquidatori sempre con una maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto al voto.

 

TITOLO XI: NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE

 

Art. 39
Regolamenti

 

1. Le norme d’attuazione del presente Statuto e quelle occorrenti per l’esplicazione dell’attività tecnico - sportiva sono stabilite dai Regolamenti Federali.

 

2. I Regolamenti e le eventuali modifiche sono deliberati dal C.F. Sono soggetti all’esame di conformità della Giunta Nazionale del C.O.N.I. il Regolamento di Giustizia e Disciplina e il Regolamento di Lotta al Doping.

 

3.  Per quanto non dispongono lo Statuto ed i Regolamenti Federali, valgono i regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme dell’ordinamento giuridico sportivo.

 

Art. 40
Entrata in vigore dello Statuto

 

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all’esame di conformità da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.