FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

Indice

 

TITOLO I              Le norme disciplinari federali

 

Art. 1                      Obbligatorietà delle norme disciplinari       

Art. 2                      Riserva di regolamento                           

Art. 3                      Norme disciplinari della International cricket Council

 

TITOLO II                Le sanzioni

A                                Delle specie di sanzioni in generale

 

Art. 4                                                      Sanzioni principali e sanzioni accessorie     

Art. 5                                                      Sanzioni principali: specie                   

Art. 6                                                      Sanzioni accessorie: specie                    

Art. 7                      Denominazione e classificazione della sanzioni

 

B                                Delle sanzioni principali in particolare

 

Art. 8                                Ammonizioni                                   

Art. 9                                Deplorazione                                  

Art. 10                                Diffida di squalifica                          

Art. 11                                Ammenda                                       

Art. 12                                Perdita della gara                            

Art. 13                                Squalifica del campo                          

Art. 14                                 Penalizzazione di uno o più punti in classifica

Art. 15                                Retrocessione in classifica                   

Art. 16                                Esclusione dal campionato o torneo               

Art. 17                                Sospensione da ogni attività                   

Art. 18                                Radiazione                                       

Art. 19                                Squalifica per gare                               

Art. 20                                Squalifica a tempo                               

Art. 21                                Ritiro della tessera federale                

Art. 22                                Inibizione al tesseramento                   

 

C                                Delle sanzioni accessorie in particolare

 

Art. 23                                Scioglimento del vincolo sportivo                

Art. 24                                Perdita del deposito cauzionale                  

Art. 25                                Indennizzo                                       

Art. 26                                Esclusione da ogni attività agonistica per  l’anno sportivo in corso

Art. 27                                Esclusione dai rimborsi federali              

Art. 28                                Interdizione dalle cariche federali

 

TITOLO III Le infrazioni

A                                Della responsabilità disciplinare

 

Art. 29 Violazione dei doveri derivanti dall'appartenenza alla F.Cr.I.

Art. 30                                Dolo e colpa. Responsabilità oggettiva            

Art. 31                                Proroga della potestà disciplinare             

Art. 32                                Recidiva                                         

Art. 33                                Distinzioni soggettive

                           

B                                Delle specie di infrazioni

 

Art. 35                                                    Condotta da parte di tesserati configurante reato secondo le norme penali

Art. 35                                Inosservanza della clausola compromissoria       

Art. 36                                Violazione delle regole sul dilettantismo        

Art. 37                                Offesa alla dignità e al decoro degli organi federali

Art. 38                                Rifiuto di presentazione personale e di atti     

Art. 39                                Frode sportiva                                   

Art. 40                                Illecito sportivo                                

Art. 41                                Rifiuto di accettazione delle norme dei provvedimenti e delle definitive decisioni degli organi federali                         

Art. 42                                Violazione del vincolo sportivo                 

Art. 43                                Violazione dell’obbligo di partecipazione                                 all’attività agonistica ufficiale

Art. 44                    Inosservanza dei doveri del sodalizio ospitante relativi alla disponibilità e regolarità del campo di gioco, ordine pubblico e servizio assicurativo - igienico - sanitario, assistenza agli organi di gara ed ai dirigenti federali

Art. 45                                Inosservanza dei doveri e divieti relativi alla formazione delle squadre e al loro equipaggiamento                                  

Art. 46                                Ritardata presentazione in campo             

Art. 47                                Fatti influenti sulla regolarità delle gare      

Art. 48                                Intemperanza dei sostenitori                     

Art. 49                                Violazione dei doveri sportivi dei partecipanti alla gara                             

Art. 50                                Aggressione ad ufficiale di gara. Tentativo     

Art. 51                                Dichiarazioni irriguardose sull’operato degli organi di campo rese alla stampa                 

 

TITOLO IV  L’applicazione della sanzione

 

Art. 52                                Potere discrezionale dell’organo di giustizia: criteri e limiti

Art. 53                                 Gravità dell’infrazione valutazione agli  effetti della sanzione

Art. 54                                Cumulo                                           

Art. 55                                Organi giudicanti: elencazione                    

Art. 56                                Competenza del Presidente Federale

Art. 57                                Competenza del Consiglio Federale

Art. 58                                Competenza della Commissione Disciplinare

Art. 59                                Competenza della Commissione Giudicante

Art. 60                                Competenza del Giudice Unico

Art. 61                                Competenza del Procuratore Federale

Art. 62                                Deferimento all’organo giudicante competente

Art. 63                                Sospensione preventiva                           

Art. 64                                Procedimento                                    

Art. 65                                Inchiesta                                        

Art. 66                                Pubblicazione e  comunicazione dei provvedimenti disciplinari

Art. 67                                Impugnative: rinvio

                              

TITOLO V                                            L’esecuzione della sanzione

 

Art. 68                                Esecutività

Art. 69                                Esecuzione delle sanzioni pecuniarie             

Art. 70                                Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica del campo

Art. 71                                Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica di atleta o allenatore

Art. 72                                Esecuzione delle sanzioni inibitive: sospensione                               

Art. 73                                Esecuzione della sospensione preventiva          

Art. 74                                Esecuzione delle sanzioni sportive

              

TITOLO VI  Estinzione dell’infrazione e della sanzione

A                                Estinzione dell'infrazione

 

Art. 75                                Prescrizione                                     

Art. 76                                Amnistia                                          

 

B                                Estinzione della sanzione

 

Art. 77                                Condono                                          

Art. 78                                Grazia                                           

Art. 79                                Procedimenti relativi alla grazia                

 

TITOLO VII Disciplina interna dei sodalizi

 

Art. 80                                Fonte regolatrice                                

Art. 81                                Ratifica                                         

Art. 82                                Procedimenti å presupposti                       

Art. 83                    Impugnazione

 

TITOLO I LE NORME DISCIPLINARI FEDERALI

 

Art.1 - Obbligatorietà delle norme disciplinari

Le norme disciplinari federali obbligano tutti i tesserati, gli enti affiliati ed aderenti e chiunque agisca per essi.

 

Art.2 - Riserva di regolamento

I regolamenti federali emanati dal Consiglio Federale stabiliscono le sanzioni disciplinari e la competenza degli organi giudicanti che possono applicarle.

 

Art.3 - Norme disciplinari della I.C.C.

Le sanzioni disciplinari applicate in occasione di manifestazioni internazionali in conformità dei regolamenti della International Cricket Council nei confronti di enti e persone inquadranti nella F.Cr.I. hanno piena efficacia nell'ambito della medesima semprechè siano ad essa ufficialmente notificate.

 

TITOLO II LE SANZIONI

A Delle specie di sanzioni in generale

 

Art.4 - Sanzioni principali e sanzioni accessorie

Le sanzioni proncipali sono inflitte dall'organo giudicante con provvedimento punitivo.

Le sanzioni accessorie conseguono di diritto alla punizione, come effetti disciplinari di essa, salve le eccezioni previste.

 

Art.5 - Sanzioni principali: specie

Le sanzioni principali stabilite per gli enti affiliati sono:

a) l'ammonizione

b) la deplorazione

c) l'ammenda

d) la perdita della gara

e) la squalifica del campo

f) la penalizzazione di uno o più punti in classifica

g) la retrocessione in classifica

h) l'esclusione del campionato o torneo

i) la sospensione da ogni attività

l) la radiazione.

Le sanzioni principali stabilite per gli atleti ed allenatori sono:

a) l'ammonizione

b) la diffida di squalifica

c) la squalifica per una o più gare

d) la squalifica a tempo

e) il ritiro della tessera federale.

Le sanzioni principali stabilite per tutti gli altri tesserati sono:

a) la deplorazione

b) la sospensione

c) il ritiro della tessera federale.

Le sanzioni stabilite per gli enti aderenti sono:

a) la deplorazione

b) l'inibizione temporanea all'organizzazione di manifestazioni sportive nell'ambito federale

c) la cessione dell'adesione.

Le sanzioni stabilite per gli organizzatori non tesserati degli enti affiliati, per i rappresentanti degli enti aderenti, e per chiunque agisca per gli enti stessi sono:

a) la deplorazione

b) l'inibizione temporanea al tesseramento

c) l'inibizione definitiva al tesseramento.

 

Art.6 - Sanzioni accessorie: specie

Le sanzioni accessorie sono:

a) la perdita del deposito cauzionale

b) l'esclusione dai rimborsi federali

c) l'obbligo di indennizzo

d) lo scioglimento del vincolo sportivo

e) l'esclusione da ogni attività per l'anno sportivo in corso

f) l'interdizione dalle cariche federali.

 

Art.7 - Denominazione e classificazione delle sanzioni

Sotto la denominazione di sanzioni espulsive sono comprese:

a)     la radiazione

b)    il ritiro della tessera federale.

Sotto la denominazione di sanzioni inibitive sono comprese:

a)     la sospensione da ogni attività

b)    la squalifica del campo

c)     la sospensione dall'attività agonistica

d)    la squalifica

e)     l'inibizione al tesseramento

f)      l’inibizione, in via accessoria, a ricoprire cariche federali.

Sotto la denominazione di sanzioni sportive sono comprese:

a)     l'esclusione dal campionato o torneo di competenza

b)    la retrocessione in classifica

c)     la penalizzazione di uno o più punti in classifica

d)    la perdita della gara

e)     lo scioglimento, in via accessoria dal vincolo sportivo

f)      l'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso.

Sotto la denominazione di sanzioni pecuniarie sono comprese:

a)     l'ammenda

b)    l'obbligo di indennizzo, in via accessoria

c)     l'esclusione dai rimborsi federali in via accessoria

d)    la perdita del deposito cauzionale.

Sotto la denominazione di sanzioni riprovative sono comprese:

a)     la deplorazione

b)    l'ammonizione

c)     la diffida di squalifica.

 

B Delle sanzioni principali in particolare

 

Art.8 - Ammonizioni

L'ammonizione è un avvertimento riprensivo nei riguardi di sodalizi, atleti ed allenatori.

 

Art.9 - Deplorazione

La deplorazione è una espressione di biasimo verso enti e tesserati esclusi giocatori e allenatori.

 

Art.10 - Diffida di squalifica

La diffida di squalifica è un avvertimento, rivolto ad atleti od allenatori, a non commettere altra infrazione, pena l'applicazione di sanzione inibitiva.

 

Art.11 - Ammenda

L'ammenda consiste nel pagamento alla F.Cr.I. da parte di un sodalizio di una somma determinata, fino ad un massimo pari all'ammontare del deposito cauzionale costituito a garanzia della regolare partecipazione all'attività agonistica ufficiale.

Il Consiglio Federale determina annualmente la misura dell'ammenda per particolari infrazioni disciplinari.

 

Art.12 - Perdita della gara

La perdita della gara consiste nel dare a un sodalizio ufficialmente persa una gara disputata o da disputare dalla sua squadra con il margine di 2OO punti per gli incontri di campionato e di 10O per quelli a squadre ridotte, o con quello più favorevole per la squadra avversaria eventualmente conseguito sul campo.

La sanzione della perdita della gara può essere applicata anche ad ambedue i sodalizi di appartenenza delle squadre che hanno disputao o dovevano disputare la gara.

 

Art.13 - Squalifica del campo

La squalifica del campo consiste nel divieto per un sodalizio di far disputare gare sul proprio campo di gioco e comunque nell'ambito della propria sede effettiva, per il periodo di tempo stabilito, fino ad un massimo di un anno e nell'obbligo, per lo stesso periodo, di disputare le competenti gare in campo esterno od altro diverso, quali autorizzati o direttamente designati dagli organi competenti.

 

Art.14 - Penalizzazione di uno o più punti in classifica

La penalizzazione di uno o più punti in classifica consiste nell'abbassamento da O a - 1 o a numero negativo maggiore di - 1 del punteggio iniziale per la determinazione dei punti in classifica attribuibili ad un sodalizio in base ai risulatati conseguiti.

 

Art.15 - Retrocessione in classifica

La retrocessione in classifica consiste nella classificazione di un sodalizio all'ultimo posto della graduatoria ufficiale definitiva.

Quando la sanzione è applicata a più sodalizi, si intendono tutti classificati all'ultimo posto apari merito.

 

Art.16 - Esclusione dal campionato o torneo

L'esclusione dal campionato o torneo consiste nell'annullamento di tutte le gare disputate o da disputarsi da un sodalizio e nella preclusione della partecipazione di esso alla stessa serie di campionato o allo stesso torneo nell'anno sportivo successivo.

Particolari sanzioni accessorie seguono l'esclusione quando si tratti di campionato di competenza. Vanno comunque tenuti distinti e considerati a sè stanti il settore agonistico maschile e quello femminile.

 

Art.17 - Sospensione da ogni attività

La sospensione da ogni attività consiste nel divieto, per un tempo determinato e fino a due anni, posto a un sodalizio o a un tesserato che non sia atleta o allenatore, di partecipare a qualsivoglia attività federale, e pertanto nella sua esclusione dall'attività agonistica, sia dai poteri di organizzazione di manifestazioni sportive, sia dallo svolgimento di funzioni e mansioni nell'ambito organizzativo e sportivo della F.Cr.I., comprese tra queste, per il tesserato, la partecipazione ad assemblee nazionali, regionali e provinciali.

 

Art.18 - Radiazione

La radiazione dai ranghi federali consiste nella cessazione dell'appartenenza di un sodalizio alla F.Cr.I. con estinzione di tutti i diritti acquisiti durante il periodo di affiliazione e con preclusione di ogni possibilità futura di riaffiliazione.

 

Art.19 - Squalifica per gare

 

La squalifica consiste nel divieto, a carico di atleta o allenatore, di partecipare ad una o più gare di manifestazioni agonistiche ufficiali.

 

Art.2O - Squalifica a tempo

La squalifica a tempo consiste nel divieto, a carico di atleta o allenatore, di partecipare, per un periodo determinato, comunque non superiore a due anni, all'attività agonistica.

Solo la squalifica a tempo è rilevante ai fini della preclusione a ricoprire cariche di cui all'art.28 del presente Regolamento.

 

Art.21 - Ritiro della tessera federale

Il ritiro della tessera federale consiste nella cessazione dell'appartenenza alla F.Cr.I. con estinzione di tutti i diritti acquisiti durante il periodo di tesseramento e con preclusione di ogni possibilità di riammissione a qualsiasi titolo.

 

Art.22 - Inibizione al tesseramento

L'inibizione al tesseramento può essere temporanea o definitiva e consiste nella preclusione per un periodo di tempo o permanente a far parte dell'F.Cr.I. a qualunque titolo.

 

C Delle sanzioni accessorie in particolare

 

Art.23 - Scioglimento del vincolo sportivo

Lo scioglimento del vincolo sportivo consiste nella risoluzione del rapporto instaurato all'atto del tesseramento tra un sodalizio e i suoi atleti, i quali restano liberi di tesserarsi per altro sodalizio nei termini previsti dal Regolamento Organico.

Tale sanzione accessoria consegue di diritto all'applicazione delle seguenti sanzioni acarico dei sodalizi, salvo che non sia diversamente stabilito con norma particolare:

a)     espulsiva

b)    inibitiva ovvero della sospensione da ogni attività

c)     sportiva ovvero dell'esclusione dal campionato di competenza.

 

Art.24 - Perdita del deposito cauzionale

La perdita del deposito cauzionale consiste nell'incameramento da parte della F.Cr.I. del deposito cauzionale costituito a garanzia della regolare partecipazione ad attività sportive ufficiali.

Tale sanzione accessoria consegue di diritto all'applicazione delle seguenti sanzioni a carico dei sodalizi:

a)     espulsiva

b)    inibitiva ovvero della sospensione da ogni attività

c)     sportiva ovvero dell'esclusione dal campionato di competenza.

 

Art.25 - Indennizzo

La sanzione accessoria dell'indennizzo consiste nell'obbligo a carico di un sodalizio di corrispondere ad altro una somma discrezionalmente stabilita. a richiesta, dall'organo giudicante, a titolo di indennizzo per rinuncia alla disputa di una gara.

Essa consegue di diritto all'applicazione della sanzione principale della perdita della gara.

 

Art.26 - Esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso

La sanzione accessoria dell'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso consiste nel divieto, a carico di sodalizio, di svolgere attività sportiva nell'anno sportivo in cui è applicata la sanzione principale dell'esclusione dal campionato di competenza, salvo che non sia diversamente stabilito con norma particolare.

 

Art.27 - Esclusione dai rimborsi federali

La sanzione accessoria dell'esclusione dai rimborsi federali consiste nella perdita del diritto ai rimborsi previsti annualmente dalla F.Cr.I., a titolo di contributo, per le spese dell'attività agonistica ufficiale sostenute dai sodalizi.

L’esclusione dai rimborsi federali è sanzione accessoria che consegue di diritto all'applicazione della sanzione principale dell'esclusione dal campionato o da altra manifestazione sportiva ufficiale.

 

Art.28 - Interdizione dalle cariche federali

L'interdizione dalle cariche federali priva il punito della capacità di assumere uffici o cariche in seno alla F.Cr.I..

L'interdizione dalle cariche federali consegue di diritto in quanto sanzione accessoria, alle sanzioni principali della sospensione da ogni attività superiore ad un anno, dell'inibizione al tesseramento superiore ad un anno e della sospensione dall'attività agonistica per oltre un anno.

Si applica la sanzione anche nel caso di cumulo di sospensioni o inibizioni per il periodo soprindicato.

I competenti organi di giustizia sportiva possono infliggere la sanzione della interdizione anche non contestualmente all'applicazione della sanzione principale con provvedimento d'ufficio.

 

TITOLO III LE INFRAZIONI

A             Della responsabilità disciplinare

 

Art.29 - Violazione dei doveri derivanti dall'appartenenza alla F.Cr.I.

I sodalizi affiliati, i tesserati e tutti coloro che sono vincolati all'osservanza delle norme regolamentari e delle deliberazioni della F.Cr.I. devono mantenere ed osservare una condotta conforme ai principi della lealtà e della probità sportiva e che non sia, comunque incompatibile con la dignità, il decoro, il prestigio della F.Cr.I. e dei suoi organi, con il rispetto dei provvedimenti dei medesimi, con le esigenze agonistiche e con la regolarità delle competizioni sportive.

Qualunque violazione di tali doveri costituisce infrazione disciplinare, punibile alla stregua della specifiche previsioni di cui al presente Titolo, alle quali comunque, ai fini dell'esame di merito e dell'applicazione della sanzione conseguente, deve uniformarsi, secondo un valutazione comparativa di rilevanza, il giudizio dell'organo discplinare nel caso di addebito che non possa ricondursi alle infrazioni tipiche espressamente considerate.

 

Art.30 - Dolo e colpa. Responsabilità oggettiva

La persona risponde disciplinarmente per fatto proprio, doloso o colposo.

L'infrazione è dolosa quando il risultato dell'azione od omissione, dal quale la norma ne fa dipendere l'esistenza, è dall'agente previsto e voluto, come conseguenza della sua azione od omissione.

E' colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, nonchè per inosservanza di norme regolamentari, ordini o discipline.

Gli enti rispondono per fatto dei propri dirigenti e di chiunque agisce per essi.

Gli enti sono inoltre oggettivamente responsabili del comportamento dei propri atleti, allenatori, accompagnatori, dipendenti ed organizzati, nonchè dei propri sostenitori e dell'ordine pubblico nei campi di gioco, dei fatti che abbiano impedito il regolare svolgimento delle gare e di quelli di cui comunque debbano rispondere per norma espressa dei regolamenti federali.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza delle norme statutarie e regolamentari dell'F.Cr.I., nè delle disposizioni emanate dagli organi federali.

 

Art.31 - Proroga della potestà disciplinare

La cessazione dell'appartenenza allA F.Cr.I., a qualsiasi causa dovuta, non sottrae il responsabile di infrazioni verificatesi prima dello scioglimento del rapporto di affiliazione o di tesseramento alla potestà disciplinare degli organi competenti.

 

Art.32 - Recidiva

L'ente o il tesserato che, durante il medesimo anno sportivo, essendo già stato punito per infrazione disciplinare, ne commette un'altra o di questa è responsabile, soggiace ad aggravamento della sanzione punitiva irrogabile per la nuova infrazione.

L'aggravamento, nel caso di infrazioni comportanti sanzioni riprovative, si esaurisce nel minimo della squalifica o nella sospensione od inibizione temporanea fino a 7 giorni, consumandosi la recidiva, se trattasi di persone, e nell'applicazione della sanzione dell'ammenda se trattasi di enti affiliati.

Nel caso di infrazioni comportanti sanzioni inibitive, l'aggravamento consiste nell'aumento fino alla metà della sanzione da infliggere per l'infrazione commessa con il minimo di una gara nel caso di sanzione inibitiva della squalifica personale.

Nel caso di infrazioni comportanti la sanzione dell'ammenda l'aggravamento consiste nell'aumento fino al doppio della sanzione da infliggere per l'infrazione commessa, e comunque non oltre il limite massimo.

Il Consiglio Federale può annualmente fissare gli aumenti dell'ammenda per la recidiva specifica da determinate infrazioni.

Sussiste la recidiva, e pertanto si applicano le norme del presente articolo, anche quando la nuova infrazione è commessa in un anno sportivo diverso da quello della precedente, ma in esso ricadono, interamente o parzialmente, gli effetti della sanzione punitiva inflitta.

La recidiva non si applica alle infrazioni comportanti la sanzione inibitiva della squalifica del campo e le sanzioni sportive.

Gli aggravementi per recidivare di cui al presente articolo possono essere esclusi dal Giudice Unico ove questi ritenga la sussistenza di apprezzabili fatti concorrenti.

 

Art.33 - Distinzioni soggettive

Agli effetti della norma disciplinare, si considerano dirigenti dei sodalizi quelli iscritti nei moduli di affiliazione depositati presso la Segreteria Federale e gli appartenenti agli enti medesimi tesserati come dirigenti.

Agli effetti della norma disciplinare, si intendono per dirigenti federali il presidente della F.Cr.I., i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Federale ed il Tesoriere.

Nel caso, ove consentito, di doppia posizione di tesseramento rilevano ambedue le qualifiche, salvo quanto previsto dall'articolo 51.5 del presente Regolamento, in relazione al quale può assumere rilevanza anche l'esercizio di fatto o occasionale di funzione diversa da quella corrispondente alla specifica qualifica del tesserato.       

 

B             Delle specie di infrazioni

 

Art.34 - Condotta da parte di tesserati configurante reato secondo le norme penali

Chiunque ponga in essere nell'ambito dell'attività federale o in relazione a fatti ad essa direttamente collegati una condotta astrattamente configurante reato secondo le norme penali vigenti, o comunque mantenga un comportamento che risulti, per gravi motivi morali, contrario alle finalità federali è punito con una pena che va dall'inibizione temporanea al tesseramento fino al ritiro della tessera federale e con la sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche federali.

Il tesserato che comunque, e fuori dai casi precedenti, rivesta la qualifica di imputato in un processo penale è soggetto alla sospensione da ogni attività federale per il periodo di pendenza del processo medesimo. In caso di condanna definitiva sono applicate le sanzioni di cui al comma precedente.

 

Art.35 - Inosservanza della clausola compromissoria

I sodalizi affiliati e i tesserati che, senza essere espressamente autorizzati dal Consiglio Federale, promuovono azioni legali di sorta per fatti direttamente derivanti dall'attività sportiva nei confronti di appartenenti alla F.Cr.I. sono puniti con sanzione espulsiva.

 

Art.36 - Violazione delle regole sul dilettantismo

I sodalizi e i tesserati che violano le regole sul dilettantismo del Comitato Internazionale Olimpico sono puniti con sanzione inibitiva di attività non inferiore ad un anno.

 

Art.37 - Offesa alla dignità e la decoro degli organi federali

Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti ed azioni lede la dignità e il decoro degli organi federali è punito con sanzione inibitiva della squalifica fino a 1O gare o fino a tre o della sospensione fino a tre mesi.

Assume particolare gravità l'aver commesso il fatto di cui al comma precedente con dichiarazioni alla stampa o ad altro mezzo di comunicazione di massa.

 

Art.38 - Rifiuto di presentazione personale e di atti

Chiunque, benchè diffidato, si rifiuti di presentarsi ad un organo di giustizia sportiva, per essere sentito, od ometta di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto, è punito con sanzione inibitiva fino a tre mesi.

Si applica sanzione espulsiva se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo.

 

Art.39 - Frode sportiva

Ogni azione fraudolenta tendente ad eludere, mediante false attestazioni e documentazioni sull'età e i requisiti personali, norme di divieto e di limite per la partecipazione a campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria ovvero per l'assunzione di incarichi federali, costituisce frode sportiva, punibile con sanzione inibitiva fino a due anni per il tesserato, con la esclusione dal campionato o dalla manifestazione sportiva per il sodalizio responsabile, e con l'inibizione al tesseramento fino a due anni per il non tesserato.

 

Art.40 - Illecito sportivo

Il sodalizio e il tesserato che compiano o consentano che altri compiano atti idonei diretti in modo non equivoco ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara oppure ad assicurare un vantaggio in classifica sono puniti rispettivamente, a seconda della gravità del fatto, con sanzione sportiva dalla penalizzazione fino alla retrocessione in classifica e con sanzione inibitiva fino a due anni.

In quanto commesso da non tesserato l'illecito sportivo comporta la sua inibizione definitiva al tesseramento.

 

Art.41 - Rifiuto di accettazione delle norme, dei provvedimenti e delle definitive decisioni degli organi federali

Il rifiuto di accettazione delle norme statutarie e regolamentari nonchè delle definitive decisioni adottate e delle disposizioni impartite dagli organi federali è motivo di preclusione alla permanenza nella F.Cr.I. ed è punito, salvi i diversi effetti dell'inottemperanza, con sanzione inibitiva non inferiore a tre mesi.

 

Art.42 - Violazione del vincolo sportivo

L'atleta che si tesseri per più sodalizi è punito con sanzione inibitiva fino a tre mesi.

Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriore perfezionato a norma di regolamento, ma il sodalizio interessato può recedere con comunicazione alla Segreteria federale.

 

Art.43 - Violazione dell'obbligo di partecipazione all'attività agonistica ufficiale

E' punito con la sanzione sportiva dell'esclusione dal campionato il sodalizio che rinunci per due volte nello stesso anno sportivo alla disputa di una gara del medesimo campionato.

Limitatamente ai campionati a squadre ridotte alla sanzione sportiva dell'esclusione dal campionato di competenza applicata per l'infrazione di cui al comma precedente non seguono automaticamente le sanzioni accessorie previste dagli artt. 23.2 e 26.1 del presente Regolamento, ma le stesse potranno totalmente o parzialmente essere escluse dagli organi di gara, tenuto conto delle circostanze, delle ragioni oggettive che hanno determinato la seconda rinuncia, del momento in cui si è verificata, e di ogni alto elemento apprezzabile.

Il sodalizio che rinuncia alla disputa di una gara è punito con la sanzione sportiva della perdita della gara e con la sanzione pecuniaria dell'ammenda annualmente prevista, e con la sanzione accessoria dell'indennizzo, come previsto dall'art.25 del presente Regolamento.

Le stesse sanzioni di cui al precedente comma si applicano al sodalizio la cui squadra si ritira da una gara già iniziata, salva ogni diversa qualificazione dei fatti ai fini della valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento delle persone.

Il sodalizio la cui squadra si presenti in campo oltre l'ora fissata od oltre il termine di tolleranza per l'inizio della gara è considerato rinunciatario e subisce le stesse sanzioni punitive di cui al terzo comma del presente articolo, salvo che non si dia ugualmente corso alla gara a norma dell'art.8 del Regolamento Gare e Campionati.

Si applica la disposizione dell’art. 43.3 del presente Regolamento anche nel caso di squadra che si presenti in campo con numero di giocatori insufficienti per dare inizio alla gara o venga a trovarsi in tale situazione dopo l'inizio della medesima.

Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, una squadra si considera presente in campo allorquando non solo possa schierarsi agli ordini dell'arbitro con il numero di giocatori necessari ma anche abbia adempiuto le formalità a carico del capitano.

Le disposizioni dei commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo del presente articolo si estendono, per tutto quanto applicabile, a qualsiasi altra manifestazione sportiva ufficiale federale in genere.

 

Art.44 - Inosservanza dei doveri del sodalizio ospitante relativi alla disponibilità e regolarità del campo di gioco, ordine pubblico e servizio sanitario, assistenza agli organi di gara ed ai dirigenti federali

Qualora una gara non viene disputata per indisponibilità del campo di gioco determinata dallo svolgimento di altra manifestazione sportiva è irrilevante anche se sia superato il termine di tolleranza per l'inizio della gara, purchè al giudizio insindacabile degli organi di gara l'incontro possa avere svolgimento regolare, e non ostino obbiettive ragioni del sodalizio ospitato contestualmente rappresentate e documentabili.

Le stesse sanzioni di cui al comma precedente si applicano al sodalizio ospitante qualora, accertata insindacabilmente dagli arbitri l'esistenza di gravi irregolarità del campo o la mancanza di attrezzature, tali da impedire il regolare svolgimento dell'incontro e rilevata l'impossibilità di ovviarvi o non essendosi provveduto entro il termine ultimo stabilito per l'inizio della gara, a questa non sia dato inizio.

Per la mancata predisposizione, a norma di regolamento e di legge, delle misure per mantenere l'ordine pubblico nel campo di gioco, del servizio igienico - sanitario e delle tutele assicurative stabilite annualmente dal Consiglio Federale, il sodalizio ospitante è punito con la perdita dell’incontro per 200 a 0, con una penalizzazione in classifica pari ai punti assegnati in caso di vittoria nell’incontro, con la sanzione pecuniaria e con l’indennizzo compensativo nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

La mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla F.Cr.I. circa l'assistenza da prestare agli organi di gara e ai dirigenti federali in occasione degli incontri e delle manifestazioni ufficiali, è punita, semprechè il fatto non costituisca più grave infrazione, con la sanzione pecuniaria dell'ammenda fino alla metà del massimo.

 

Art.45 - Inosservanza dei doveri e divieti relativi alla formazione delle squadre e al loro equipaggiamento

 

L'inosservanza delle norme sull'equipaggiamento di gioco o la mancata messa a disposizione degli arbitri del prescritto numero di palle regolamentari è punita con ammenda fino ad un quarto del massimo, ma se dall'irregolarità consegue l'impossibilità di dare inizio o di portare a termine l'incontro, si applica a carico del sodalizio inadempiente la sanzione sportiva della perdita della gara.

In caso di partecipazione a gare di giocatore o allenatore o dirigente accompagnatore im posizione irregolare, il sodalizio di appartenenza è punito con la sanzione sportiva della perdita della gara su reclamo di parte o, in caso di sconfitta sul campo,la sanzione pecuniaria dell’ammenda fino ad un quarto del massimo previsto.

Nelle manifestazioni comportanti classifica qualora l'incontro sia stato omologato senza applicazione d'ufficio della predetta sanzione sportiva, può essere inflitta al sodalizio stesso la penalizzazione di uno o due punti in classifica a seconda che il risultato della gara sia stato omologato con uno o due punti in classifica a suo favore, semprechè emergano e siano ritenute la particolare rilevanza del fatto nello svolgimento sportivo sia della singola gara sia della manifestazione o fase della medesima complessivamente considerata e, insieme, la particolare incidenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3O del presente regolamento.

In ogni caso tale potere d'ufficio può e deve essere esercitato esclusivamente e perentoriamente fino alla formazione della classifica che definisce una fase della manifestaione per provvedimenti da adottare ai fini di una successiva diversa fase ovvero, quando non sussiste alcuna articolazione in fasi successive, in sede di formazione della classifica conclusiva.

Comunque, se la posizione irregolare deriva da sanzione inibitiva, questa può essere inasprita fino al doppio, nei limiti del massimo previsto.

 

Art.46 - Ritardata presentazione in campo

Il sodalizio la cui squadra si presenta in campo ai sensi della disposizione dell’art. 43.7 del presente Regolamento, entro il termine utile per dare inizio alla gara ma in ritardo rispetto all'ora stabilita per l'inizio della stessa è punito con la sanzione pecuniaria dell'ammenda a norma di quanto stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

 

Art.47 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare

Il sodalizio cui siano riferibili a norma dell'art. 3O del presente Regolamento fatti o situazioni che hanno decisamente influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punito con la sanzione sportiva della perdita della gara, su reclamo di parte o d'ufficio.

 

Art.48 - Intemperanze dei sostenitori

Il sodalizio ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni d'intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito:

                a) se l'infrazione si concreta in comportamento ingiurioso o minacce, prima, dopo o durante la gara, nei confronti dgli organi di campo, dei dirigenti, allenatore e atleti della squadra avversaria, ovvero in azioni turbative o pericolose, con l'ammenda fino alla metà del massimo previsto;

                b) se l’infrazione si concreta in azioni intese a recare danno o in invasione del campo di gioco e delle attrezzature con intenti aggressivi, sia prima che durante o dopo la gara, nei confronti di persone e in specie di quelle indicate alla precedente lettera (a), con la sola ammenda fino al massimo o con la sanzione inibitiva della squalifica del campo fino a tre giornate effettive di gara unita all'ammenda;

                c) se per i fatti di cui alla precedente lettera (b) si verifichino violenze alle persone, con la squalifica del campo fino al massimo previsto unita all'ammenda.

Resta impregiudicata l'applicazione della sanzione di cui all'art.47 del presente Regolamento.

 

Art.49 - Violazione dei doveri sportivi dei partecipanti alle gare

Con riferimento ai doveri di cui all'art. 19 del Regolamento Gare e Campionati, l'atleta partecipante ad una manifestazione sportiva, è punito:

a) con sanzione riprovativa:

i) dell'ammonizione, per le mancanze disciplinari di comportamento scorretto nei confronti di avversario, di compagni di squadra o del pubblico, di gioco scorretto, di ostruzionismo, di proteste contro decisioni arbitrali, di condotta non regolamentare in genere;

ii) della diffida di squalifica, per maggior gravità, continuità e cumulo delle mancanze suddette, nonchè per comportamento irriguardoso nei confronti degli organi di gara, per gioco violento e per linguaggio turpe o blasfemo;

b) con sanzione inibitiva:

i) della squalifica fino a due gare, per maggior gravità, continuità e cumulo delle mancanze disciplinari di cui al secondo gruppo della precedente lettera (a) per comportamento scorretto nei confronti degli organi di campo, per atti violenti, in reazione, nei confronti di avversari, per comportamento provocatorio, aggressivo e ingiurioso verso atleti, accompagnatori o allenatori;

ii) della squalifica da due a quattro gare, per maggior gravità o continuità o cumulo delle mancanze disciplinari di cui al precedente gruppo della presente lettera (b), per frasi e atti ingiuriosi nei confronti degli organi di campo, per azioni violente nei confronti di atleti, accompagnatori o allenatori;

iii) della squalifica da tre a sei gare, in caso di maggior gravità o continuità delle mancanze disciplinari di cui al secondo gruppo della presente lettera (b), e di comportamento aggressivo e minacce nei confronti degli organi di campo;

iv)  della squalifica da quattro a dieci gare o fino a tre mesi, per atti di particolare violenza nei confronti di atleti, allenatori o accompagnatori, per maggior gravità della condotta aggressiva e minacciosa nei confronti degli organi di campo o per reiterazione o particolare insistenza in essa, per resistenza ad abbandonare il campo di gioco dal quale espulso.

Le stesse infrazioni di cui al comma precedente commesse dal capitano comportano un aggravamento della sanzione, applicandosi la maggiore sanzione riprovativa in luogo della minore, la squalifica per una gara in luogo della diffida di squalifica, e negli altri casi sanzione inibitiva aumentata fino alla metà del massimo previsto.

Inoltre il capitano è punito per l'inosservanza dei doveri suoi propri e in particolare:

                a) con sanzione riprovativa e fino alla squalifica per tre gare, qualora non intervenga attivamente, quando necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni degli organi di campo;

                b) con sanzione inibitiva fino alla squalifica per sei gare o per un periodo di effettiva attività agonistica fino a due mesi, qualora non presti efficace assistenza agli arbitri per prevenire e sedare eventuali incidenti.

L'allenatore e il dirigente accompagnatore o qualsiasi altro tesserato ammesso al recinto di gioco è punito:

                a) con sanzione riprovativa fino ad un massimo di sei mesi a seconda della gravità, in caso di proteste, comportamento irriguardoso, scorretto, ingiurioso o minaccioso nei confronti di atleti e accompagnatori;

                b) con sanzione inibitiva fino a sei mesi, l'allenatore, e fino ad un anno il dirigente accompagnatore o altro tesserato ammesso nel recinto di gioco, nel caso di resistenza ad abbandonare il recinto di gioco dal quale espulso.

Per le infrazioni previste dal presente articolo, commesse collettivamente dai tesserati di un sodalizio, questo è comunque punito, a seconda della gravità del fatto, con ammenda fino alla metà del massimo, a prescindere dalle sanzioni individualmente applicate e applicabili.

 

Art.50 - Aggressione ad ufficiale di gara. Tentativo

Chi assale violentemente o percuote un ufficiale di gara è punito con la sanzione del ritiro della tessera federale, o se non tesserato, con la sanzione dall'inibizione definitiva al tesseramento.

Chi compie atti idonei e non equivoci diretti a commettere aggressione ad ufficiale di gara, ne risponde a titolo di tentativo se la azione non si compie e l'evento non si verifica, ed è punito con sanzione disciplinare di natura inibitiva fino al massimo previsto.

 

Art.51 - Dichiarazioni irriguardose sull'operato degli organi di campo rese alla stampa

Il tesserato che rende alla stampa o ad altro mezzo di comunicazione di massa dichiarazioni oltraggiose sull'operato di un organo di campo è punito con sanzione inibitiva della squalifica fino a sei gare o fino a due mesi, se atleta o allenatore, ovvero della sospensione fino a tre mesi.

 

TITOLO IV                 L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

 

Art.52 - Potere discrezionale dell'organo giudicante: criteri e limiti

Nei limiti fissati dalla norma disciplinare, l'organo giudicante applica la sanzione discrezionalmente, indicando l'infrazione commessa.

Nell'applicazione della sanzione non si possono oltrepassare i massimi stabiliti per ciascuna specie di infrazione, salvi gli effetti della recidiva previsti dall'art. 32 del presente Regolamento.

Nell’applicazione della sanzione si può scendere al di sotto dei minimi, quando si ritenga la particolare rilevanza di elementi a favore del responsabile nell'ambito delle valutazioni di cui all'art. 52.1 nonchè degli effetti delle sanzioni irrogate sul campo.

Nell'applicazione delle sanzioni inibitive ad atleti od allenatori, l'organo giudicante sceglie discrezionalmente, anche quando non espressamente previsto, tra la squalifica per gare e la squalifica a tempo secondo opportunità e valutazione dell'incidenza effettiva dell'una o dell'altra specie di sanzione sull'attività agonistica ufficialmente programmata, tenendo presente che la squalifica per gare è di naturale applicazione quando l'infrazione è commessa in manifestazioni specifiche articolate secondo un sequenza di turni successivi e riproposizioni annuali nel calendario sportivo, e che della squalifica a tempo, di per sè sanzione di maggiore gravità, in quanto inibizione di carattere globale e rilevante ai fini della interdizione comminata dall'art. 28 del presente Regolamento, può occorrendo essere posticipato ed anche frazionato il momento di decorrenza operativa.

Nel caso di cumulo nella stessa persona della funzione di dirigente e di atleta o allenatore, l'organo giudicante applica la sanzione tenendo conto della funzione assolta di fatto nel momento dell'infrazione, e, quando non sia possibile distinguere, può punire l'addebito sotto i diversi profili, salvo quanto previsto nell'art. 53 del presente Regolamento.

 

Art.53 - Gravità dell'infrazione: valutazione agli effetti della sanzione

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nel precedente articolo, l'organo giudicante deve tenere conto:

                a) della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità dell'azione;

                b) della rilevanza del danno o degli effetti o del pericolo determinati;

                c) della intensità del dolo o del grado della colpa;

                d) della insistenza dell'azione;

                e) dell'infrazione;

                f) dei precedenti disciplinari del responsabile.

Deve tenere conto altresì

                a) dell'età del responsabile, della qualifica rivestita e della funzione esercitata dal medesimo;

                b) delle aggravanti previsti per l'infrazione.

 

Art.54 - Cumulo

L'organo di giustizia può sempre comprendere in un'unica sanzione più infrazioni disciplinari commesse nella stessa occasione, applicando, sulla sanzione più grave e ove in questa non ritenga assorbite le altre, inasprimenti nei limiti di cui all'art.32 del presente Regolamento.

 

Art.55 - Organi di giustizia sportiva: elencazione

Hanno giurisdizione in materia disciplinare, ciscuno nei limiti di competenza stabiliti nei successivi articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61:

a) il Presidente Federale;

b) il Consiglio Federale;

c) la Commissione Disciplinare;

d) la Commissione Giudicante;

e) il Giudice Unico;

f) il Procuratore Federale.

 

Art.56 - Competenza del Presidente Federale

Il Presidente Federale ha competenza esclusiva in ordine alla facoltà di concedere la grazia, osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia.

La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purchè risulti scontata la metà della pena o, in caso di radiazione, almeno cinque anni.

 

Art. 57 - Competenza del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale ha competenza esclusiva in ordine alla concesione dell’amnistia e dell’indulto, prefissando i limiti del provvedimento ed in osservanza delle disposizioni del Regolamento di Giustizia.

 

Art.58 - Competenza della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare è l’organo di giustizia di seconda istanza. La La Commissione Disciplinare è composta da tre membri effettivi e due membri supplenti che sono nominati dal Cosiglio Federale all’inizio e per la durata del quadriennio olimpico.

Il Presidente della Commissione Disciplinare viene eltto in seno ai tre membri effettivi della Commissione nella loro prima riunione, che viene convocata dal Presidente della Federazione entro quindici giorni dalla formazione dell’Organo.

La Commissione Disciplinare si intende validamente costituita con la presenza dei tre mebri effettivi, eventualmente sostituiti in caso di impedimento dai supplenti. In assenza del Presidente, ne assume le veci il membro effettivo della commissione più anziano.

Tutte le decisioni della Commissione Disciplinare vengono prese a maggioranza dei voti.

La Commissione Disciplinare esplica la propria sull’intero territorio nazionale quale organo collegiale di seconda istanza, con le seguenti competenze:

a)               quale unico organo di giustizia di seconda istanza su tutti i gravami presentati avverso le decisioni del Giudice Unico e della Commissione Giudicante;

b)              in relazione alle domande di ricusazione di uno o più membri della Commissione Giudicante;

c)               sui procedimenti di riabilitazione;

d)              in materia di conflitto di competenza tra gli organi do giustizia di primo grado.

In occasione delle Assemblee Federali nazionali, la Commissione Disciplinare assume la funzione di Commissione Verifica Poteri, salvo quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto Federale relativamente alle Assemblee Nazionali elettive.

In tale caso, la funzione viene assunta dalla Commissione Giudicante a norma dell’art. 28.7 dello Statuto Federale.

 

Art. 59 - Competenza della Commissione Giudicante

La Commissione Giudicante è l’organo di giustizia di prima istanza. La Commissione Giudicante è composta da tre membri effettivi e due membri supplenti che sono nominati dal Cosiglio Federale all’inizio e per la durata del quadriennio olimpico.

Il Presidente della Commissione Giudicante viene eltto in seno ai tre membri effettivi della Commissione nella loro prima riunione, che viene convocata dal Presidente della Federazione entro quindici giorni dalla formazione dell’Organo.

La Commissione Giudicante si intende validamente costituita con la presenza dei tre mebri effettivi, eventualmente sostituiti in caso di impedimento dai supplenti. In assenza del Presidente, ne assume le veci il membro effettivo della commissione più anziano.

Tutte le decisioni della Commissione Giudicante vengono prese a maggioranza dei voti.

La Commissione Giudicante quale organo collegiale di prima istanza è competente a giudicare:

a)     le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali o periferici o dai dirigenti delle A.S.A. nell’ambito delle loro specifiche qualità;

b)    le infrazioni commesse dagli Ufficiali di Gara iscritti agli Albi nell’ambito delle loro specifiche qualità;

c)     sui reclami avverso la validità delle assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali;

d)    sui reclami avverso la delibera di cessazione di una A.S.A. per inattività agonistica;

e)     in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;

f)      in materia di reclami avverso la decadenza delle cariche;

g)    in materia di radiazione;

h)    in relazione alle domande di ricusazione del Giudice unico;

La Commissione Giudicante esplica l’attività di propria competenza sull’intero territorio nazionale.

La Commissione Giudicante assume la funzione di Commissione di verifica dei poteri nel caso previsto dagli artt. 10.2 e 29.6 dello Statuto Federale.

Il Giudizio Disciplinare si svolge con le modalità previste dall’art. 64 del presente Regolamento.

La Commissione Disciplinare può proporre al Consiglio Federale modifiche ed integrazioni al presente regolamento.

 

Art.60 - Competenza del Giudice Unico

Il Giudice Unico è un organo monocratico di prima istanza. Il Giudice Unico ed il suo supplente sono nominati dal Consiglio Federale all’inizio e per la durata del quadriennio olimpico.

Al Giudice Unico sono rimessi i procedimenti disciplinari istaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche riportate negli atti trasmessi dai Giudici Arbitri.

Il Giudice Unico esplica l’attività di propria competenza sull’intero territorio nazionale.

 

Art.61 - Competenza del Procuratore Federale

Il Procuratore Federale ed un suo supplente sono nominati dal Consiglio Federale all’inizio di ogni quadriennio olimpico e durano in carica per un quadriennio.

All’ufficio del Procuratore Federale, composto dal Procuratore Federale, dal suo supplente e da uno o più collaboratori scelti dal Procuratore Federale stesso, sono attribuite le funzioni d’indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia.

Il Procuratore Federale svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale con le procedure previste dai Regolamenti Organico, di Giustizia e di Disciplina.

 

Art.62 - Deferimento all'organo di giustizia sportiva competente

Il deferimento all'organo di giustizia sportiva competente avviene nei termini e nei modi previsti dall’art. 64 del presente Regolamento.

 

Art.63 - Sospensione preventiva

La sospensione preventiva dall'attività, può essere proposta dal Procuratore Federale ai singoli organi di giustizia sportiva nell'ambito della rispettiva competenza.

La sospensione preventiva dall'attività può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, e cessa con la conclusione del procedimento e comunque dopo tre mesi dalla data di comunicazione.

 

Art.64 - Procedimento

L'organo giudicante ha notizia dell'infrazione disciplinare dai documenti ufficiali di gara, dal deferimento degli altri organi di giustizia sportiva, dal rapporto degli organi e dirigenti federali, dalle denunce e dai reclami dei sodalizi.

La norma regolamentare disciplina la forma, la forza probatoria e gli atti di integrazione dei documenti di gare.

Ogni organo o dirigente federale ha il potere di rapporto purchè non attinenti a fatti o da accertare o accertati dai documenti di gara.

Le denunce delle A.S.A. possono essere prese in considerazione purchè non riguardanti fatti il cui accertamento è riservato ai documenti di gara e devono essere a firma del legale rappresentante.

I reclami delle A.S.A. sono presi in considerazione in quanto ammissibili e per i casi espressamente previsti dalle disposizioni del Regolamento di Giustizia.

Deve procedersi a formale inchiesta a norma dell'art. 65 del presente Regolamento per l'applicazione delle seguenti sanzioni:

                                a) a carico di A.S.A.:

I.      squalifica del campo per più di tre gare;

II.    penalizzazione di più di due punti in classifica per infrazione diversa da quella di cui all'art. 44.2 del presente Regolamento;

III.   retrocessione in classifica;

IV.   esclusione dal campionato per frode sportiva;

V.    sospensione da ogni attività per un periodo superiore a sei mesi;

VI.  radiazione;

                                b) a carico di persone:

I.      squalifica per oltre dieci gare o squalifica;

II.    sospensione o inibizione per un periodo superiore a tre mesi;

III.  ritiro della tessera;

IV.  inibizione definitiva al tesseramento.

Deve sempre procedersi a formale inchiesta per le infrazioni non riferite in documenti ufficiali o in rapporti di organi dirigenti federali.

In ogni altro caso l'organo di giustizia sportiva emette il provvedimento disciplinare sulla base degli atti ufficiali e di riscontro secondo quanto precisato all'art. 41 del Regolamento Gare e Campionati.

 

Art.65 - Inchiesta

L'inchiesta formale prevista dall'articolo precedente si apre con la contestazione delle infrazioni all'inquisito a mezzo raccomandata a/r diretta al sodalizio interessato anche nel caso si proceda contro persone ad esso appartenenti.

Il sodalizio e le persone sottoposti ad inchiesta hanno diritto di sospensione preventiva dalla carica mediante provvedimento dell'organo che conduce l'inchiesta, ove già non sospesi dall'organo deferente o per effetto del deferimento.

L'espletamento delle inchieste è di regola affidato all’ufficio del Procuratore Federale.

L'organo di giustizia competente, completata l'istruttoria da parte dell’ufficio del Procuratore Federale emette provvedimento motivato di proscioglimento o punitivo.

In ogni caso il procedimento disciplinare si estingue e non può più essere aperto quando siano decorsi 18O giorni dalla contestazione delle infrazioni.

 

Art.66 - Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari a carico delle A.S.A. o di singoli tesserati nonchè quelli a carico di non tesserati vengono pubblicati sui comunicati ufficiali che, nel caso di sanzioni più gravi delle riprovative, devono essere trasmessi ai sodalizi colpiti dai provvedimenti stessi o di appartenenza dei tesserati puniti, con raccomandata a/r e, in caso di particolare urgenza, preannunciato per telegramma o, eccezionalmente a mezzo fonogramma.

Il preannuncio ha valore di notifica agli effetti della esecuzione della sanzione.

Il comunicato ufficiale relativo ad un incontro o a una serie di incontri riporta tutte le sanzioni disciplinari e i provvedimenti di sospensione preventiva che l'organo di giustizia sportiva ha ritenuto di applicare in base all'istruttoria espletata.

Qualora, per esigenze di procedimento o comunque occorrendo, non possa subito emettere il provvedimento, l'organo giudicante esprime esplicita riserva di decisione nel comunicato stesso.

 

Art.67 - Impugnative: rinvio

Il Regolamento di Giustizia  stabilisce e disciplina i mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi giudicanti.

 

TITOLO V                 L'ESECUZIONE DELLA SANZIONE

 

Art.68 - Le sanzioni espulsive e quelle pecuniarie divengono esecutive allorchè il provvedimento con il quale sono state inflitte non è più soggetto ad impugnazione.

Tutti gli altri provvedimenti disciplinari sono immediatamente esecutivi e producono i loro effetti, nonostante impugnazione, salvo quanto previsto dagli artt. 69 e 70 del presente Regolamento.

 

Art.69 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria dell'ammenda si esegue mediante detrazione dall'importo della cauzione e dall'eventuale rimborso annuale. Qualora tali voci non risultassero sufficienti a sanare l'ammenda, questa deve essere integrata inviando alla Segreteria Federale, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui il provvedimento disciplinare è diventato esecutivo, la somma residua.

In caso di mancata corresponsione del termine suddetto, cui è equiparata l'insufficente corresponsione, sarà dovuta dal sodalizio inottemperante una indennità di mora pari al 2O% se l'invio della somma avverrà non altre il quindicesimo giorno da tale scadenza, al 4O% se l'invio avverrà non oltre il trentesimo giorno dalla stessa, al 1OO% dopo tale ultimo termine.

Tale inadempienza, comunque, è rilevante agli effetti dell'esclusione del sodalizio dalla partecipazione all'Assemblea Nazionale della F.Cr.I. e a qualsiasi altro organo, anche straordinario di natura assembleare.

La sanzione accessoria dell'indennizzo si esegue, da parte della Segreteria Federale, trasferendo al sodalizio cui è dovuta, la somma stabilita nel provvedimento detraendola dalla cauzione del debitore.

 

Art.70 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica del campo

La squalifica del campo è di norma limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla sanzione e si esegue a partire dalla gara immediatamente successiva alla comunicazione del provvedimento dell'organo di giustizia sportiva ai sensi dell'art. 66 del presente Regolamento, semprechè si pervenuta almeno entro le ore 12 del giorno prima di quello fissato per lo svolgimento della gara stessa. A queso, come ad ogni altro effetto, una gara di recupero deve considerarsi disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si deve pertanto tenere alcun conto di quello della sua originaria programmazione.

La sanzione si considera scontata solo per gara che ha avuto compimento con un risultato validamente acquisito.

La squalifica non scontata nell'anno sportivo in cui è stata inflitta deve essere scontata nell'anno successivo.

 

Art.71 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica di atleta o allenatore

La squalifica per gare è punita con la non partecipazione del punito a gare consecutive del campionato in cui è stata commessa l'infrazione punita, a partire dalla prima successiva alla comunicazione ai sensi dell'art.65 del presente Regolamento.

Una gara di recupero deve considerarsi disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si deve tenere conto alcuno di quello della sua originaria programmazione.

La sanzione si considera scontata solo per gara che ha avuto compimento con un risultato validamente acquisito.

La squalifica non scontata nell'anno sportivo in cui è stata inflitta deve essere scontata nell'anno successivo, sempre nel campionato corrispondente, ovvero, nel caso di tesseramento per altro sodalizio che non vi partecipi, nel campionato di competenza della sua prima squadra.

La squalifica per gare comporta comunque l'inibizione a partecipare a gare di altri campionati in corso, antecedenti o contemporanee a quelle cui si riferisce la squalifica inflitta.

La squalifica inflitta in occasione di altra manifestazione ufficiale è perseguita con la non partecipazione del punito alle successive gare della stessa e a quella del campionato di competenza del sodalizio nell'ordine in cui si presentano, a partire dalla prima successiva alla comunicazione a norma del primo comma del presente articolo.

Quanto alla squalifica per periodi di effettiva attività agonistica essa si esegue con l'astensione del punito dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione agonistica ufficiale per il periodo di tempo stabilito a norma dell'art. 51 del presente Regolamento.

 

Art.72 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: sospensione

Le sanzioni inibitive della sanzione personale e della sospensione alle A.S.A. sono eseguite con l'astensione da ogni attività per il tempo previsto, considerato continuativamente.

 

Art.73 - Esecuzione della sospensione preventiva

Il precedente art. 72 si applica all'esecuzione della sospensione preventiva disciplinata dall'art. 62 del presente Regolamento.

 

Art.74 - Esecuzione delle sanzioni sportive

Le sanzioni sportive della perdita della gara, della penalizzazione di uno o più punti in classifica e della retrocessione si eseguono dall'organo di giustizia sportiva competente in sede di omologazione o tenendone conto in sede di formulazione delle classifiche della manifestazione cui si riferiscono.

 

TITOLO VI                 ESTINZIONE DELL'INFRAZIONE E DELLA SANZIONE

 

A             Estinzione dell'infrazione

 

Art.75 - Prescrizione

Tutte le infrazioni per le quali non siano stati emanati provvedimenti disciplinari si prescrivono in ogni caso con l'inizio o la fine dell'anno sportivo successivo a quello in cui sono state commesse.

Le infrazioni commesse dopo il termine di un anno sportivo si considerano ricadenti in quello successivo.

 

Art.76 - Amnistia

L'amnistia estingue le infrazioni disciplinari per le quali è concessa e fà cessare l'esecuzione della sanzione applicata.

L'amnistia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla deliberazioni, salvo che questa stabilisca una data anteriore.

Competente a concedere l’amnistia è il Consiglio Federale, che ne fissa il grado di estensione e le modalità, e può sottoporla a condizioni e obblighi.

Di regola non può essere concessa più di un'amnistia per ogni periodo di mandato del Consiglio Federale.

Per i procedimenti in corso, l'organo giudicante applica l'amnistia semprechè il giudicabile non la rifiuti.

In caso l'amnistia sia condizionata o soggetta ad obblighi, il provvedimento è sospeso fino al termine stabilito nella deliberazione.

 

B             Estinzione della sanzione

 

Art.77 - Condono

Il condono estingue la sanzione punitiva inflitta, in tutto o in parte, o la commuta in un'altra specie di sanzione stabilita dalle norme federali.

Competente a concedere condono è il Consiglio Federale che ne fissa i limiti, e può sottoporlo a condizione ed obblighi.

 

Art.78 - Grazia

Il Presidente Federale ha il potere di grazia. Esso è limitato alle sanzioni disciplinari irrogate a persone.

La grazia estingue le sanzioni disciplinari irrogate, condonandole in tutto o in parte o commutandole in altre specie di sanzioni stabilite dalle norme federali.

 

Art.79 - Procedimento relativo alla grazia

La domanda di grazia è diretta al Presidente Federale e deve essere presentata al Segretario Federale.

La domanda di grazia deve essere sottoscritta dalla persona cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

Il Presidente Federale provvede alla concessione della grazia, raccolte le opportune informazioni e osservazioni e sentito il Giudice Unico.

La deliberazione sulla grazia è pubblicata nel comunicato ufficiale dell'organo giudicante che ha inflitto la sanzione.

 

TITOLO VII DISCIPLINA INTERNA DEI SODALIZI

 

Art.80 - Fonte regolatrice

La disciplina interna dei sodalizi è regolata dai rispettivi statuti e regolamenti.

 

Art.81 - Ratifica

I provvedimenti dicsiplinari a carattere inibitivo, inflitti con carattere di ufficialità dai sodalizi ai propri tesserati, devono essere notificati alla Segreteria Federale per la ratifica del Giudice Unico.

In caso di ratifica, che può essere parziale, tali provvedimenti vengono pubblicati sul comunicato ufficiale, per cui non sono più passibili di revoca da parte del sodalizio interessato, ma soltanto del ratificante, su motivata richiesta del sodalizio stesso.

 

Art.82 - Procedimento e presupposti

Possono essere ratificati soltanto i provvedimenti disciplinari inflitti dall'organo competente a norma dello statuto del sodalizio e adottati con l'osservanza del principio del contraddittorio su contestazione degli addebiti.

La richiesta di ratifica deve essere comunicata, a cura del sodalizio richiedente, alla persona colpita dal provvedimento disciplinare, la quale può inoltrare le proprie osservazioni al Giudice Unico entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Art.83 - Impugnazione

Il provvedimento di ratifica può essere impugnato dal tesserato a norma dell'art.67.

Il diniego di ratifica è inoppugnabile.