FEDERAZIONE
CRICKET ITALIANA
REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA
TITOLO
I Le norme disciplinari
federali
Art. 1 Obbligatorietà delle norme
disciplinari
Art. 2 Riserva di
regolamento
Art. 3 Norme disciplinari della International cricket Council
TITOLO
II Le sanzioni
Art. 4 Sanzioni
principali e sanzioni accessorie
Art. 5 Sanzioni
principali: specie
Art. 6 Sanzioni
accessorie: specie
Art. 7 Denominazione e classificazione
della sanzioni
B Delle sanzioni
principali in particolare
Art. 8 Ammonizioni
Art. 9 Deplorazione
Art. 10 Diffida
di squalifica
Art. 11 Ammenda
Art. 12 Perdita
della gara
Art. 13 Squalifica
del campo
Art. 14 Penalizzazione
di uno o più punti in classifica
Art. 15 Retrocessione
in classifica
Art. 16 Esclusione
dal campionato o torneo
Art. 17 Sospensione
da ogni attività
Art. 18 Radiazione
Art. 19 Squalifica
per gare
Art. 20 Squalifica
a tempo
Art. 21 Ritiro
della tessera federale
Art. 22 Inibizione
al tesseramento
C Delle sanzioni
accessorie in particolare
Art. 23 Scioglimento
del vincolo sportivo
Art. 24 Perdita
del deposito cauzionale
Art. 25 Indennizzo
Art. 26 Esclusione
da ogni attività agonistica per l’anno
sportivo in corso
Art. 27 Esclusione
dai rimborsi federali
Art. 28 Interdizione
dalle cariche federali
TITOLO
III Le infrazioni
A Della
responsabilità disciplinare
Art. 29 Violazione dei doveri derivanti
dall'appartenenza alla F.Cr.I.
Art. 30 Dolo
e colpa. Responsabilità oggettiva
Art. 31 Proroga
della potestà disciplinare
Art. 32 Recidiva
Art. 33 Distinzioni
soggettive
B Delle specie di
infrazioni
Art. 35 Condotta da
parte di tesserati configurante reato secondo le norme penali
Art. 35 Inosservanza
della clausola compromissoria
Art. 36 Violazione
delle regole sul dilettantismo
Art. 37 Offesa
alla dignità e al decoro degli organi federali
Art. 38 Rifiuto
di presentazione personale e di atti
Art. 39 Frode
sportiva
Art. 40 Illecito
sportivo
Art. 41 Rifiuto
di accettazione delle norme dei provvedimenti e delle definitive decisioni
degli organi federali
Art. 42 Violazione
del vincolo sportivo
Art. 43 Violazione
dell’obbligo di partecipazione all’attività
agonistica ufficiale
Art. 44 Inosservanza dei doveri del sodalizio ospitante relativi alla disponibilità e regolarità del campo di gioco, ordine pubblico e servizio assicurativo - igienico - sanitario, assistenza agli organi di gara ed ai dirigenti federali
Art. 45 Inosservanza
dei doveri e divieti relativi alla formazione delle squadre e al loro
equipaggiamento
Art. 46 Ritardata
presentazione in campo
Art. 47 Fatti
influenti sulla regolarità delle gare
Art. 48 Intemperanza
dei sostenitori
Art. 49 Violazione
dei doveri sportivi dei partecipanti alla gara
Art. 50 Aggressione
ad ufficiale di gara. Tentativo
Art. 51 Dichiarazioni
irriguardose sull’operato degli organi di campo rese alla stampa
TITOLO
IV L’applicazione della sanzione
Art. 52 Potere
discrezionale dell’organo di giustizia: criteri e limiti
Art. 53 Gravità
dell’infrazione valutazione agli
effetti della sanzione
Art. 54 Cumulo
Art. 55 Organi
giudicanti: elencazione
Art. 56 Competenza
del Presidente Federale
Art. 57 Competenza
del Consiglio Federale
Art. 58 Competenza
della Commissione Disciplinare
Art. 59 Competenza
della Commissione Giudicante
Art. 60 Competenza
del Giudice Unico
Art. 61 Competenza
del Procuratore Federale
Art. 62 Deferimento
all’organo giudicante competente
Art. 63 Sospensione
preventiva
Art. 64 Procedimento
Art. 65 Inchiesta
Art. 66 Pubblicazione
e comunicazione dei provvedimenti
disciplinari
Art. 67 Impugnative:
rinvio
TITOLO
V L’esecuzione della sanzione
Art. 68 Esecutività
Art. 69 Esecuzione
delle sanzioni pecuniarie
Art. 70 Esecuzione
delle sanzioni inibitive: squalifica del campo
Art. 71 Esecuzione
delle sanzioni inibitive: squalifica di atleta o allenatore
Art. 72 Esecuzione
delle sanzioni inibitive: sospensione
Art. 73 Esecuzione
della sospensione preventiva
Art. 74 Esecuzione
delle sanzioni sportive
TITOLO
VI Estinzione dell’infrazione e della
sanzione
A Estinzione
dell'infrazione
Art. 75 Prescrizione
Art. 76 Amnistia
B Estinzione della
sanzione
Art. 77 Condono
Art. 78 Grazia
Art. 79 Procedimenti
relativi alla grazia
TITOLO
VII Disciplina interna dei sodalizi
Art. 80 Fonte
regolatrice
Art. 81 Ratifica
Art. 82 Procedimenti
å presupposti
Art. 83
Impugnazione
TITOLO
I LE NORME DISCIPLINARI FEDERALI
Le norme disciplinari federali obbligano
tutti i tesserati, gli enti affiliati ed aderenti e chiunque agisca per essi.
I regolamenti federali emanati dal
Consiglio Federale stabiliscono le sanzioni disciplinari e la competenza degli
organi giudicanti che possono applicarle.
Art.3
- Norme disciplinari della I.C.C.
Le sanzioni disciplinari applicate in
occasione di manifestazioni internazionali in conformità dei regolamenti della
International Cricket Council nei confronti di enti e persone inquadranti nella
F.Cr.I. hanno piena efficacia nell'ambito della medesima semprechè siano ad
essa ufficialmente notificate.
Le sanzioni proncipali sono inflitte
dall'organo giudicante con provvedimento punitivo.
Le sanzioni accessorie conseguono di
diritto alla punizione, come effetti disciplinari di essa, salve le eccezioni previste.
Le sanzioni principali stabilite per gli
enti affiliati sono:
a) l'ammonizione
b) la deplorazione
c) l'ammenda
d) la perdita della gara
e) la squalifica del campo
f) la penalizzazione di uno o più punti
in classifica
g) la retrocessione in classifica
h) l'esclusione del campionato o torneo
i) la sospensione da ogni attività
l) la radiazione.
Le sanzioni principali stabilite per gli
atleti ed allenatori sono:
a) l'ammonizione
b) la diffida di squalifica
c) la squalifica per una o più gare
d) la squalifica a tempo
e) il ritiro della tessera federale.
Le sanzioni principali stabilite per
tutti gli altri tesserati sono:
a) la deplorazione
b) la sospensione
c) il ritiro della tessera federale.
Le sanzioni stabilite per gli enti
aderenti sono:
a) la deplorazione
b) l'inibizione temporanea
all'organizzazione di manifestazioni sportive nell'ambito federale
c) la cessione dell'adesione.
Le sanzioni stabilite per gli
organizzatori non tesserati degli enti affiliati, per i rappresentanti degli
enti aderenti, e per chiunque agisca per gli enti stessi sono:
a) la deplorazione
b) l'inibizione temporanea al
tesseramento
c) l'inibizione definitiva al
tesseramento.
Le sanzioni accessorie sono:
a) la perdita del deposito cauzionale
b) l'esclusione dai rimborsi federali
c) l'obbligo di indennizzo
d) lo scioglimento del vincolo sportivo
e) l'esclusione da ogni attività per
l'anno sportivo in corso
f) l'interdizione dalle cariche federali.
Sotto la denominazione di sanzioni
espulsive sono comprese:
a)
la
radiazione
b)
il ritiro
della tessera federale.
Sotto la denominazione di sanzioni
inibitive sono comprese:
a)
la
sospensione da ogni attività
b)
la squalifica
del campo
c)
la
sospensione dall'attività agonistica
d)
la
squalifica
e)
l'inibizione
al tesseramento
f)
l’inibizione,
in via accessoria, a ricoprire cariche federali.
Sotto la denominazione di sanzioni
sportive sono comprese:
a)
l'esclusione
dal campionato o torneo di competenza
b)
la
retrocessione in classifica
c)
la
penalizzazione di uno o più punti in classifica
d)
la perdita
della gara
e)
lo
scioglimento, in via accessoria dal vincolo sportivo
f)
l'esclusione
da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso.
Sotto la denominazione di sanzioni
pecuniarie sono comprese:
a)
l'ammenda
b)
l'obbligo
di indennizzo, in via accessoria
c)
l'esclusione
dai rimborsi federali in via accessoria
d)
la perdita
del deposito cauzionale.
Sotto la denominazione di sanzioni
riprovative sono comprese:
a)
la
deplorazione
b)
l'ammonizione
c)
la diffida
di squalifica.
L'ammonizione è un avvertimento
riprensivo nei riguardi di sodalizi, atleti ed allenatori.
La deplorazione è una espressione di
biasimo verso enti e tesserati esclusi giocatori e allenatori.
La diffida di squalifica è un
avvertimento, rivolto ad atleti od allenatori, a non commettere altra
infrazione, pena l'applicazione di sanzione inibitiva.
L'ammenda consiste nel pagamento alla
F.Cr.I. da parte di un sodalizio di una somma determinata, fino ad un massimo
pari all'ammontare del deposito cauzionale costituito a garanzia della regolare
partecipazione all'attività agonistica ufficiale.
Il Consiglio Federale determina
annualmente la misura dell'ammenda per particolari infrazioni disciplinari.
La perdita della gara consiste nel dare a
un sodalizio ufficialmente persa una gara disputata o da disputare dalla sua
squadra con il margine di 2OO punti per gli incontri di campionato e di 10O per
quelli a squadre ridotte, o con quello più favorevole per la squadra avversaria
eventualmente conseguito sul campo.
La sanzione della perdita della gara può
essere applicata anche ad ambedue i sodalizi di appartenenza delle squadre che
hanno disputao o dovevano disputare la gara.
La squalifica del campo consiste nel
divieto per un sodalizio di far disputare gare sul proprio campo di gioco e
comunque nell'ambito della propria sede effettiva, per il periodo di tempo
stabilito, fino ad un massimo di un anno e nell'obbligo, per lo stesso periodo,
di disputare le competenti gare in campo esterno od altro diverso, quali
autorizzati o direttamente designati dagli organi competenti.
La penalizzazione di uno o più punti in
classifica consiste nell'abbassamento da O a - 1 o a numero negativo maggiore
di - 1 del punteggio iniziale per la determinazione dei punti in classifica
attribuibili ad un sodalizio in base ai risulatati conseguiti.
La retrocessione in classifica consiste
nella classificazione di un sodalizio all'ultimo posto della graduatoria
ufficiale definitiva.
Quando la sanzione è applicata a più
sodalizi, si intendono tutti classificati all'ultimo posto apari merito.
L'esclusione dal campionato o torneo
consiste nell'annullamento di tutte le gare disputate o da disputarsi da un
sodalizio e nella preclusione della partecipazione di esso alla stessa serie di
campionato o allo stesso torneo nell'anno sportivo successivo.
Particolari sanzioni accessorie seguono
l'esclusione quando si tratti di campionato di competenza. Vanno comunque
tenuti distinti e considerati a sè stanti il settore agonistico maschile e
quello femminile.
La sospensione da ogni attività consiste
nel divieto, per un tempo determinato e fino a due anni, posto a un sodalizio o
a un tesserato che non sia atleta o allenatore, di partecipare a qualsivoglia
attività federale, e pertanto nella sua esclusione dall'attività agonistica,
sia dai poteri di organizzazione di manifestazioni sportive, sia dallo
svolgimento di funzioni e mansioni nell'ambito organizzativo e sportivo della
F.Cr.I., comprese tra queste, per il tesserato, la partecipazione ad assemblee
nazionali, regionali e provinciali.
La radiazione dai ranghi federali consiste
nella cessazione dell'appartenenza di un sodalizio alla F.Cr.I. con estinzione
di tutti i diritti acquisiti durante il periodo di affiliazione e con
preclusione di ogni possibilità futura di riaffiliazione.
Art.19 - Squalifica per gare
La squalifica consiste nel divieto, a
carico di atleta o allenatore, di partecipare ad una o più gare di
manifestazioni agonistiche ufficiali.
La squalifica a tempo consiste nel
divieto, a carico di atleta o allenatore, di partecipare, per un periodo
determinato, comunque non superiore a due anni, all'attività agonistica.
Solo la squalifica a tempo è rilevante ai
fini della preclusione a ricoprire cariche di cui all'art.28 del presente
Regolamento.
Il ritiro della tessera federale consiste
nella cessazione dell'appartenenza alla F.Cr.I. con estinzione di tutti i
diritti acquisiti durante il periodo di tesseramento e con preclusione di ogni
possibilità di riammissione a qualsiasi titolo.
L'inibizione al tesseramento può essere
temporanea o definitiva e consiste nella preclusione per un periodo di tempo o
permanente a far parte dell'F.Cr.I. a qualunque titolo.
C
Delle sanzioni accessorie in particolare
Lo scioglimento del vincolo sportivo
consiste nella risoluzione del rapporto instaurato all'atto del tesseramento
tra un sodalizio e i suoi atleti, i quali restano liberi di tesserarsi per
altro sodalizio nei termini previsti dal Regolamento Organico.
Tale sanzione accessoria consegue di
diritto all'applicazione delle seguenti sanzioni acarico dei sodalizi, salvo
che non sia diversamente stabilito con norma particolare:
a)
espulsiva
b)
inibitiva
ovvero della sospensione da ogni attività
c)
sportiva
ovvero dell'esclusione dal campionato di competenza.
La perdita del deposito cauzionale
consiste nell'incameramento da parte della F.Cr.I. del deposito cauzionale
costituito a garanzia della regolare partecipazione ad attività sportive
ufficiali.
Tale sanzione accessoria consegue di
diritto all'applicazione delle seguenti sanzioni a carico dei sodalizi:
a)
espulsiva
b)
inibitiva
ovvero della sospensione da ogni attività
c)
sportiva
ovvero dell'esclusione dal campionato di competenza.
La sanzione accessoria dell'indennizzo
consiste nell'obbligo a carico di un sodalizio di corrispondere ad altro una
somma discrezionalmente stabilita. a richiesta, dall'organo giudicante, a
titolo di indennizzo per rinuncia alla disputa di una gara.
Essa consegue di diritto all'applicazione
della sanzione principale della perdita della gara.
La sanzione accessoria dell'esclusione da
ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso consiste nel divieto, a
carico di sodalizio, di svolgere attività sportiva nell'anno sportivo in cui è
applicata la sanzione principale dell'esclusione dal campionato di competenza,
salvo che non sia diversamente stabilito con norma particolare.
La sanzione accessoria dell'esclusione
dai rimborsi federali consiste nella perdita del diritto ai rimborsi previsti
annualmente dalla F.Cr.I., a titolo di contributo, per le spese dell'attività
agonistica ufficiale sostenute dai sodalizi.
L’esclusione dai rimborsi federali è
sanzione accessoria che consegue di diritto all'applicazione della sanzione
principale dell'esclusione dal campionato o da altra manifestazione sportiva ufficiale.
L'interdizione dalle cariche federali
priva il punito della capacità di assumere uffici o cariche in seno alla
F.Cr.I..
L'interdizione dalle cariche federali
consegue di diritto in quanto sanzione accessoria, alle sanzioni principali
della sospensione da ogni attività superiore ad un anno, dell'inibizione al
tesseramento superiore ad un anno e della sospensione dall'attività agonistica
per oltre un anno.
Si applica la sanzione anche nel caso di
cumulo di sospensioni o inibizioni per il periodo soprindicato.
I competenti organi di giustizia sportiva
possono infliggere la sanzione della interdizione anche non contestualmente
all'applicazione della sanzione principale con provvedimento d'ufficio.
Art.29
- Violazione dei doveri derivanti dall'appartenenza alla F.Cr.I.
I sodalizi affiliati, i tesserati e tutti
coloro che sono vincolati all'osservanza delle norme regolamentari e delle
deliberazioni della F.Cr.I. devono mantenere ed osservare una condotta conforme
ai principi della lealtà e della probità sportiva e che non sia, comunque
incompatibile con la dignità, il decoro, il prestigio della F.Cr.I. e dei suoi
organi, con il rispetto dei provvedimenti dei medesimi, con le esigenze
agonistiche e con la regolarità delle competizioni sportive.
Qualunque violazione di tali doveri
costituisce infrazione disciplinare, punibile alla stregua della specifiche
previsioni di cui al presente Titolo, alle quali comunque, ai fini dell'esame
di merito e dell'applicazione della sanzione conseguente, deve uniformarsi,
secondo un valutazione comparativa di rilevanza, il giudizio dell'organo
discplinare nel caso di addebito che non possa ricondursi alle infrazioni tipiche
espressamente considerate.
La persona risponde disciplinarmente per
fatto proprio, doloso o colposo.
L'infrazione è dolosa quando il risultato
dell'azione od omissione, dal quale la norma ne fa dipendere l'esistenza, è
dall'agente previsto e voluto, come conseguenza della sua azione od omissione.
E' colposo quando l'evento, anche se
preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o
imprudenza o imperizia, nonchè per inosservanza di norme regolamentari, ordini
o discipline.
Gli enti rispondono per fatto dei propri
dirigenti e di chiunque agisce per essi.
Gli enti sono inoltre oggettivamente
responsabili del comportamento dei propri atleti, allenatori, accompagnatori,
dipendenti ed organizzati, nonchè dei propri sostenitori e dell'ordine pubblico
nei campi di gioco, dei fatti che abbiano impedito il regolare svolgimento
delle gare e di quelli di cui comunque debbano rispondere per norma espressa
dei regolamenti federali.
Nessuno può invocare a propria scusa
l'ignoranza delle norme statutarie e regolamentari dell'F.Cr.I., nè delle
disposizioni emanate dagli organi federali.
La cessazione dell'appartenenza allA
F.Cr.I., a qualsiasi causa dovuta, non sottrae il responsabile di infrazioni
verificatesi prima dello scioglimento del rapporto di affiliazione o di
tesseramento alla potestà disciplinare degli organi competenti.
L'ente o il tesserato che, durante il
medesimo anno sportivo, essendo già stato punito per infrazione disciplinare,
ne commette un'altra o di questa è responsabile, soggiace ad aggravamento della
sanzione punitiva irrogabile per la nuova infrazione.
L'aggravamento, nel caso di infrazioni
comportanti sanzioni riprovative, si esaurisce nel minimo della squalifica o
nella sospensione od inibizione temporanea fino a 7 giorni, consumandosi la
recidiva, se trattasi di persone, e nell'applicazione della sanzione
dell'ammenda se trattasi di enti affiliati.
Nel caso di infrazioni comportanti
sanzioni inibitive, l'aggravamento consiste nell'aumento fino alla metà della
sanzione da infliggere per l'infrazione commessa con il minimo di una gara nel
caso di sanzione inibitiva della squalifica personale.
Nel caso di infrazioni comportanti la
sanzione dell'ammenda l'aggravamento consiste nell'aumento fino al doppio della
sanzione da infliggere per l'infrazione commessa, e comunque non oltre il
limite massimo.
Il Consiglio Federale può annualmente
fissare gli aumenti dell'ammenda per la recidiva specifica da determinate
infrazioni.
Sussiste la recidiva, e pertanto si
applicano le norme del presente articolo, anche quando la nuova infrazione è
commessa in un anno sportivo diverso da quello della precedente, ma in esso
ricadono, interamente o parzialmente, gli effetti della sanzione punitiva
inflitta.
La recidiva non si applica alle
infrazioni comportanti la sanzione inibitiva della squalifica del campo e le
sanzioni sportive.
Gli aggravementi per recidivare di cui al
presente articolo possono essere esclusi dal Giudice Unico ove questi ritenga
la sussistenza di apprezzabili fatti concorrenti.
Agli effetti della norma disciplinare, si
considerano dirigenti dei sodalizi quelli iscritti nei moduli di affiliazione
depositati presso la Segreteria Federale e gli appartenenti agli enti medesimi
tesserati come dirigenti.
Agli effetti della norma disciplinare, si
intendono per dirigenti federali il presidente della F.Cr.I., i componenti del
Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti, il Segretario Federale ed il Tesoriere.
Nel caso, ove consentito, di doppia
posizione di tesseramento rilevano ambedue le qualifiche, salvo quanto previsto
dall'articolo 51.5 del presente Regolamento, in relazione al quale può assumere
rilevanza anche l'esercizio di fatto o occasionale di funzione diversa da
quella corrispondente alla specifica qualifica del tesserato.
Chiunque ponga in essere nell'ambito
dell'attività federale o in relazione a fatti ad essa direttamente collegati
una condotta astrattamente configurante reato secondo le norme penali vigenti,
o comunque mantenga un comportamento che risulti, per gravi motivi morali,
contrario alle finalità federali è punito con una pena che va dall'inibizione
temporanea al tesseramento fino al ritiro della tessera federale e con la
sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche federali.
Il tesserato che comunque, e fuori dai
casi precedenti, rivesta la qualifica di imputato in un processo penale è
soggetto alla sospensione da ogni attività federale per il periodo di pendenza
del processo medesimo. In caso di condanna definitiva sono applicate le
sanzioni di cui al comma precedente.
I sodalizi affiliati e i tesserati che,
senza essere espressamente autorizzati dal Consiglio Federale, promuovono
azioni legali di sorta per fatti direttamente derivanti dall'attività sportiva
nei confronti di appartenenti alla F.Cr.I. sono puniti con sanzione espulsiva.
I sodalizi e i tesserati che violano le
regole sul dilettantismo del Comitato Internazionale Olimpico sono puniti con
sanzione inibitiva di attività non inferiore ad un anno.
Il tesserato che pubblicamente, con
parole, scritti ed azioni lede la dignità e il decoro degli organi federali è
punito con sanzione inibitiva della squalifica fino a 1O gare o fino a tre o
della sospensione fino a tre mesi.
Assume particolare gravità l'aver
commesso il fatto di cui al comma precedente con dichiarazioni alla stampa o ad
altro mezzo di comunicazione di massa.
Chiunque, benchè diffidato, si rifiuti di
presentarsi ad un organo di giustizia sportiva, per essere sentito, od ometta
di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto, è punito con sanzione
inibitiva fino a tre mesi.
Si applica sanzione espulsiva se il
rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di
provvedimenti di competenza dell'organo.
Ogni azione fraudolenta tendente ad
eludere, mediante false attestazioni e documentazioni sull'età e i requisiti
personali, norme di divieto e di limite per la partecipazione a campionati ed
altre manifestazioni ufficiali di categoria ovvero per l'assunzione di incarichi
federali, costituisce frode sportiva, punibile con sanzione inibitiva fino a
due anni per il tesserato, con la esclusione dal campionato o dalla
manifestazione sportiva per il sodalizio responsabile, e con l'inibizione al
tesseramento fino a due anni per il non tesserato.
Il sodalizio e il tesserato che compiano
o consentano che altri compiano atti idonei diretti in modo non equivoco ad
alterare lo svolgimento o il risultato di una gara oppure ad assicurare un
vantaggio in classifica sono puniti rispettivamente, a seconda della gravità
del fatto, con sanzione sportiva dalla penalizzazione fino alla retrocessione
in classifica e con sanzione inibitiva fino a due anni.
In quanto commesso da non tesserato
l'illecito sportivo comporta la sua inibizione definitiva al tesseramento.
Il rifiuto di accettazione delle norme
statutarie e regolamentari nonchè delle definitive decisioni adottate e delle
disposizioni impartite dagli organi federali è motivo di preclusione alla
permanenza nella F.Cr.I. ed è punito, salvi i diversi effetti
dell'inottemperanza, con sanzione inibitiva non inferiore a tre mesi.
L'atleta che si tesseri per più sodalizi
è punito con sanzione inibitiva fino a tre mesi.
Resta valido, in ogni caso, il rapporto
di tesseramento anteriore perfezionato a norma di regolamento, ma il sodalizio
interessato può recedere con comunicazione alla Segreteria federale.
E' punito con la sanzione sportiva
dell'esclusione dal campionato il sodalizio che rinunci per due volte nello
stesso anno sportivo alla disputa di una gara del medesimo campionato.
Limitatamente ai campionati a squadre
ridotte alla sanzione sportiva dell'esclusione dal campionato di competenza
applicata per l'infrazione di cui al comma precedente non seguono
automaticamente le sanzioni accessorie previste dagli artt. 23.2 e 26.1 del
presente Regolamento, ma le stesse potranno totalmente o parzialmente essere
escluse dagli organi di gara, tenuto conto delle circostanze, delle ragioni
oggettive che hanno determinato la seconda rinuncia, del momento in cui si è
verificata, e di ogni alto elemento apprezzabile.
Il sodalizio che rinuncia alla disputa di
una gara è punito con la sanzione sportiva della perdita della gara e con la
sanzione pecuniaria dell'ammenda annualmente prevista, e con la sanzione
accessoria dell'indennizzo, come previsto dall'art.25 del presente Regolamento.
Le stesse sanzioni di cui al precedente
comma si applicano al sodalizio la cui squadra si ritira da una gara già
iniziata, salva ogni diversa qualificazione dei fatti ai fini della valutazione
sotto il profilo disciplinare del comportamento delle persone.
Il sodalizio la cui squadra si presenti
in campo oltre l'ora fissata od oltre il termine di tolleranza per l'inizio
della gara è considerato rinunciatario e subisce le stesse sanzioni punitive di
cui al terzo comma del presente articolo, salvo che non si dia ugualmente corso
alla gara a norma dell'art.8 del Regolamento Gare e Campionati.
Si applica la disposizione dell’art. 43.3
del presente Regolamento anche nel caso di squadra che si presenti in campo con
numero di giocatori insufficienti per dare inizio alla gara o venga a trovarsi
in tale situazione dopo l'inizio della medesima.
Agli effetti delle disposizioni del
presente articolo, una squadra si considera presente in campo allorquando non
solo possa schierarsi agli ordini dell'arbitro con il numero di giocatori
necessari ma anche abbia adempiuto le formalità a carico del capitano.
Le disposizioni dei commi primo, terzo,
quarto, quinto, sesto, settimo del presente articolo si estendono, per tutto
quanto applicabile, a qualsiasi altra manifestazione sportiva ufficiale
federale in genere.
Art.44 - Inosservanza dei doveri del sodalizio ospitante relativi alla disponibilità e regolarità del campo di gioco, ordine pubblico e servizio sanitario, assistenza agli organi di gara ed ai dirigenti federali
Qualora una gara non viene disputata per
indisponibilità del campo di gioco determinata dallo svolgimento di altra
manifestazione sportiva è irrilevante anche se sia superato il termine di
tolleranza per l'inizio della gara, purchè al giudizio insindacabile degli
organi di gara l'incontro possa avere svolgimento regolare, e non ostino
obbiettive ragioni del sodalizio ospitato contestualmente rappresentate e
documentabili.
Le stesse sanzioni di cui al comma
precedente si applicano al sodalizio ospitante qualora, accertata
insindacabilmente dagli arbitri l'esistenza di gravi irregolarità del campo o
la mancanza di attrezzature, tali da impedire il regolare svolgimento dell'incontro
e rilevata l'impossibilità di ovviarvi o non essendosi provveduto entro il
termine ultimo stabilito per l'inizio della gara, a questa non sia dato inizio.
Per la mancata predisposizione, a norma
di regolamento e di legge, delle misure per mantenere l'ordine pubblico nel
campo di gioco, del servizio igienico - sanitario e delle tutele assicurative
stabilite annualmente dal Consiglio Federale, il sodalizio ospitante è punito
con la perdita dell’incontro per 200 a 0, con una penalizzazione in classifica
pari ai punti assegnati in caso di vittoria nell’incontro, con la sanzione
pecuniaria e con l’indennizzo compensativo nella misura annualmente stabilita
dal Consiglio Federale.
La mancata osservanza delle disposizioni
impartite dalla F.Cr.I. circa l'assistenza da prestare agli organi di gara e ai
dirigenti federali in occasione degli incontri e delle manifestazioni
ufficiali, è punita, semprechè il fatto non costituisca più grave infrazione,
con la sanzione pecuniaria dell'ammenda fino alla metà del massimo.
L'inosservanza delle norme
sull'equipaggiamento di gioco o la mancata messa a disposizione degli arbitri
del prescritto numero di palle regolamentari è punita con ammenda fino ad un
quarto del massimo, ma se dall'irregolarità consegue l'impossibilità di dare
inizio o di portare a termine l'incontro, si applica a carico del sodalizio
inadempiente la sanzione sportiva della perdita della gara.
In caso di partecipazione a gare di
giocatore o allenatore o dirigente accompagnatore im posizione irregolare, il
sodalizio di appartenenza è punito con la sanzione sportiva della perdita della
gara su reclamo di parte o, in caso di sconfitta sul campo,la sanzione
pecuniaria dell’ammenda fino ad un quarto del massimo previsto.
Nelle manifestazioni comportanti
classifica qualora l'incontro sia stato omologato senza applicazione d'ufficio
della predetta sanzione sportiva, può essere inflitta al sodalizio stesso la penalizzazione
di uno o due punti in classifica a seconda che il risultato della gara sia
stato omologato con uno o due punti in classifica a suo favore, semprechè
emergano e siano ritenute la particolare rilevanza del fatto nello svolgimento
sportivo sia della singola gara sia della manifestazione o fase della medesima
complessivamente considerata e, insieme, la particolare incidenza dell'elemento
soggettivo di cui all'art. 3O del presente regolamento.
In ogni caso tale potere d'ufficio può e
deve essere esercitato esclusivamente e perentoriamente fino alla formazione
della classifica che definisce una fase della manifestaione per provvedimenti
da adottare ai fini di una successiva diversa fase ovvero, quando non sussiste
alcuna articolazione in fasi successive, in sede di formazione della classifica
conclusiva.
Comunque, se la posizione irregolare
deriva da sanzione inibitiva, questa può essere inasprita fino al doppio, nei
limiti del massimo previsto.
Il sodalizio la cui squadra si presenta
in campo ai sensi della disposizione dell’art. 43.7 del presente Regolamento,
entro il termine utile per dare inizio alla gara ma in ritardo rispetto all'ora
stabilita per l'inizio della stessa è punito con la sanzione pecuniaria
dell'ammenda a norma di quanto stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
Il sodalizio cui siano riferibili a norma
dell'art. 3O del presente Regolamento fatti o situazioni che hanno decisamente
influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la
regolare effettuazione, è punito con la sanzione sportiva della perdita della
gara, su reclamo di parte o d'ufficio.
Il sodalizio ritenuto responsabile, anche
oggettivamente, di manifestazioni d'intemperanza da parte dei propri
sostenitori è punito:
a)
se l'infrazione si concreta in comportamento ingiurioso o minacce, prima, dopo
o durante la gara, nei confronti dgli organi di campo, dei dirigenti,
allenatore e atleti della squadra avversaria, ovvero in azioni turbative o
pericolose, con l'ammenda fino alla metà del massimo previsto;
b)
se l’infrazione si concreta in azioni intese a recare danno o in invasione del
campo di gioco e delle attrezzature con intenti aggressivi, sia prima che
durante o dopo la gara, nei confronti di persone e in specie di quelle indicate
alla precedente lettera (a), con la sola ammenda fino al massimo o con la
sanzione inibitiva della squalifica del campo fino a tre giornate effettive di
gara unita all'ammenda;
c)
se per i fatti di cui alla precedente lettera (b) si verifichino violenze alle
persone, con la squalifica del campo fino al massimo previsto unita
all'ammenda.
Resta impregiudicata l'applicazione della
sanzione di cui all'art.47 del presente Regolamento.
Con riferimento ai doveri di cui all'art.
19 del Regolamento Gare e Campionati, l'atleta partecipante ad una
manifestazione sportiva, è punito:
a) con sanzione riprovativa:
i) dell'ammonizione, per le mancanze
disciplinari di comportamento scorretto nei confronti di avversario, di
compagni di squadra o del pubblico, di gioco scorretto, di ostruzionismo, di
proteste contro decisioni arbitrali, di condotta non regolamentare in genere;
ii) della diffida di squalifica, per
maggior gravità, continuità e cumulo delle mancanze suddette, nonchè per
comportamento irriguardoso nei confronti degli organi di gara, per gioco
violento e per linguaggio turpe o blasfemo;
b) con sanzione inibitiva:
i) della squalifica fino a due gare, per
maggior gravità, continuità e cumulo delle mancanze disciplinari di cui al
secondo gruppo della precedente lettera (a) per comportamento scorretto nei
confronti degli organi di campo, per atti violenti, in reazione, nei confronti
di avversari, per comportamento provocatorio, aggressivo e ingiurioso verso
atleti, accompagnatori o allenatori;
ii) della squalifica da due a quattro
gare, per maggior gravità o continuità o cumulo delle mancanze disciplinari di
cui al precedente gruppo della presente lettera (b), per frasi e atti
ingiuriosi nei confronti degli organi di campo, per azioni violente nei
confronti di atleti, accompagnatori o allenatori;
iii) della squalifica da tre a sei gare,
in caso di maggior gravità o continuità delle mancanze disciplinari di cui al
secondo gruppo della presente lettera (b), e di comportamento aggressivo e
minacce nei confronti degli organi di campo;
iv)
della squalifica da quattro a dieci gare o fino a tre mesi, per atti di
particolare violenza nei confronti di atleti, allenatori o accompagnatori, per
maggior gravità della condotta aggressiva e minacciosa nei confronti degli
organi di campo o per reiterazione o particolare insistenza in essa, per resistenza
ad abbandonare il campo di gioco dal quale espulso.
Le stesse infrazioni di cui al comma
precedente commesse dal capitano comportano un aggravamento della sanzione,
applicandosi la maggiore sanzione riprovativa in luogo della minore, la
squalifica per una gara in luogo della diffida di squalifica, e negli altri
casi sanzione inibitiva aumentata fino alla metà del massimo previsto.
Inoltre il capitano è punito per
l'inosservanza dei doveri suoi propri e in particolare:
a)
con sanzione riprovativa e fino alla squalifica per tre gare, qualora non
intervenga attivamente, quando necessario, presso i propri giocatori per
ottenere il rispetto delle decisioni degli organi di campo;
b)
con sanzione inibitiva fino alla squalifica per sei gare o per un periodo di
effettiva attività agonistica fino a due mesi, qualora non presti efficace
assistenza agli arbitri per prevenire e sedare eventuali incidenti.
L'allenatore e il dirigente
accompagnatore o qualsiasi altro tesserato ammesso al recinto di gioco è
punito:
a)
con sanzione riprovativa fino ad un massimo di sei mesi a seconda della
gravità, in caso di proteste, comportamento irriguardoso, scorretto, ingiurioso
o minaccioso nei confronti di atleti e accompagnatori;
b)
con sanzione inibitiva fino a sei mesi, l'allenatore, e fino ad un anno il
dirigente accompagnatore o altro tesserato ammesso nel recinto di gioco, nel
caso di resistenza ad abbandonare il recinto di gioco dal quale espulso.
Per le infrazioni previste dal presente
articolo, commesse collettivamente dai tesserati di un sodalizio, questo è
comunque punito, a seconda della gravità del fatto, con ammenda fino alla metà
del massimo, a prescindere dalle sanzioni individualmente applicate e
applicabili.
Chi assale violentemente o percuote un
ufficiale di gara è punito con la sanzione del ritiro della tessera federale, o
se non tesserato, con la sanzione dall'inibizione definitiva al tesseramento.
Chi compie atti idonei e non equivoci
diretti a commettere aggressione ad ufficiale di gara, ne risponde a titolo di
tentativo se la azione non si compie e l'evento non si verifica, ed è punito
con sanzione disciplinare di natura inibitiva fino al massimo previsto.
Il tesserato che rende alla stampa o ad
altro mezzo di comunicazione di massa dichiarazioni oltraggiose sull'operato di
un organo di campo è punito con sanzione inibitiva della squalifica fino a sei
gare o fino a due mesi, se atleta o allenatore, ovvero della sospensione fino a
tre mesi.
Nei limiti fissati dalla norma
disciplinare, l'organo giudicante applica la sanzione discrezionalmente,
indicando l'infrazione commessa.
Nell'applicazione della sanzione non si
possono oltrepassare i massimi stabiliti per ciascuna specie di infrazione,
salvi gli effetti della recidiva previsti dall'art. 32 del presente Regolamento.
Nell’applicazione della sanzione si può
scendere al di sotto dei minimi, quando si ritenga la particolare rilevanza di
elementi a favore del responsabile nell'ambito delle valutazioni di cui
all'art. 52.1 nonchè degli effetti delle sanzioni irrogate sul campo.
Nell'applicazione delle sanzioni
inibitive ad atleti od allenatori, l'organo giudicante sceglie
discrezionalmente, anche quando non espressamente previsto, tra la squalifica
per gare e la squalifica a tempo secondo opportunità e valutazione dell'incidenza
effettiva dell'una o dell'altra specie di sanzione sull'attività agonistica
ufficialmente programmata, tenendo presente che la squalifica per gare è di
naturale applicazione quando l'infrazione è commessa in manifestazioni
specifiche articolate secondo un sequenza di turni successivi e riproposizioni
annuali nel calendario sportivo, e che della squalifica a tempo, di per sè
sanzione di maggiore gravità, in quanto inibizione di carattere globale e
rilevante ai fini della interdizione comminata dall'art. 28 del presente
Regolamento, può occorrendo essere posticipato ed anche frazionato il momento
di decorrenza operativa.
Nel caso di cumulo nella stessa persona
della funzione di dirigente e di atleta o allenatore, l'organo giudicante
applica la sanzione tenendo conto della funzione assolta di fatto nel momento
dell'infrazione, e, quando non sia possibile distinguere, può punire l'addebito
sotto i diversi profili, salvo quanto previsto nell'art. 53 del presente
Regolamento.
Nell'esercizio del potere discrezionale
indicato nel precedente articolo, l'organo giudicante deve tenere conto:
a)
della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di
ogni altra modalità dell'azione;
b)
della rilevanza del danno o degli effetti o del pericolo determinati;
c)
della intensità del dolo o del grado della colpa;
d)
della insistenza dell'azione;
e)
dell'infrazione;
f)
dei precedenti disciplinari del responsabile.
Deve tenere conto altresì
a)
dell'età del responsabile, della qualifica rivestita e della funzione
esercitata dal medesimo;
b)
delle aggravanti previsti per l'infrazione.
L'organo di giustizia può sempre
comprendere in un'unica sanzione più infrazioni disciplinari commesse nella
stessa occasione, applicando, sulla sanzione più grave e ove in questa non
ritenga assorbite le altre, inasprimenti nei limiti di cui all'art.32 del
presente Regolamento.
Hanno giurisdizione in materia
disciplinare, ciscuno nei limiti di competenza stabiliti nei successivi
articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61:
a) il Presidente Federale;
b) il Consiglio Federale;
c) la Commissione Disciplinare;
d) la Commissione Giudicante;
e) il Giudice Unico;
f) il Procuratore Federale.
Il Presidente Federale ha competenza
esclusiva in ordine alla facoltà di concedere la grazia, osservando le
disposizioni del Regolamento di Giustizia.
La facoltà di concedere la grazia può
essere esercitata purchè risulti scontata la metà della pena o, in caso di
radiazione, almeno cinque anni.
Il Consiglio Federale ha competenza
esclusiva in ordine alla concesione dell’amnistia e dell’indulto, prefissando i
limiti del provvedimento ed in osservanza delle disposizioni del Regolamento di
Giustizia.
La Commissione Disciplinare è l’organo di
giustizia di seconda istanza. La La Commissione Disciplinare è composta da tre
membri effettivi e due membri supplenti che sono nominati dal Cosiglio Federale
all’inizio e per la durata del quadriennio olimpico.
Il Presidente della Commissione
Disciplinare viene eltto in seno ai tre membri effettivi della Commissione
nella loro prima riunione, che viene convocata dal Presidente della Federazione
entro quindici giorni dalla formazione dell’Organo.
La Commissione Disciplinare si intende
validamente costituita con la presenza dei tre mebri effettivi, eventualmente
sostituiti in caso di impedimento dai supplenti. In assenza del Presidente, ne
assume le veci il membro effettivo della commissione più anziano.
Tutte le decisioni della Commissione
Disciplinare vengono prese a maggioranza dei voti.
La Commissione Disciplinare esplica la
propria sull’intero territorio nazionale quale organo collegiale di seconda
istanza, con le seguenti competenze:
a)
quale unico organo di giustizia di
seconda istanza su tutti i gravami presentati avverso le decisioni del Giudice
Unico e della Commissione Giudicante;
b)
in relazione alle domande di
ricusazione di uno o più membri della Commissione Giudicante;
c)
sui procedimenti di riabilitazione;
d)
in materia di conflitto di competenza
tra gli organi do giustizia di primo grado.
In occasione delle Assemblee Federali
nazionali, la Commissione Disciplinare assume la funzione di Commissione
Verifica Poteri, salvo quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto Federale
relativamente alle Assemblee Nazionali elettive.
In tale caso, la funzione viene assunta
dalla Commissione Giudicante a norma dell’art. 28.7 dello Statuto Federale.
La Commissione Giudicante è l’organo di
giustizia di prima istanza. La Commissione Giudicante è composta da tre membri
effettivi e due membri supplenti che sono nominati dal Cosiglio Federale
all’inizio e per la durata del quadriennio olimpico.
Il Presidente della Commissione
Giudicante viene eltto in seno ai tre membri effettivi della Commissione nella
loro prima riunione, che viene convocata dal Presidente della Federazione entro
quindici giorni dalla formazione dell’Organo.
La Commissione Giudicante si intende
validamente costituita con la presenza dei tre mebri effettivi, eventualmente
sostituiti in caso di impedimento dai supplenti. In assenza del Presidente, ne
assume le veci il membro effettivo della commissione più anziano.
Tutte le decisioni della Commissione
Giudicante vengono prese a maggioranza dei voti.
La Commissione Giudicante quale organo
collegiale di prima istanza è competente a giudicare:
a)
le
infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali o periferici o dai
dirigenti delle A.S.A. nell’ambito delle loro specifiche qualità;
b)
le
infrazioni commesse dagli Ufficiali di Gara iscritti agli Albi nell’ambito
delle loro specifiche qualità;
c)
sui reclami
avverso la validità delle assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali;
d)
sui reclami
avverso la delibera di cessazione di una A.S.A. per inattività agonistica;
e)
in materia
di ineleggibilità ed incompatibilità;
f)
in materia
di reclami avverso la decadenza delle cariche;
g)
in materia
di radiazione;
h)
in
relazione alle domande di ricusazione del Giudice unico;
La Commissione Giudicante esplica
l’attività di propria competenza sull’intero territorio nazionale.
La Commissione Giudicante assume la
funzione di Commissione di verifica dei poteri nel caso previsto dagli artt.
10.2 e 29.6 dello Statuto Federale.
Il Giudizio Disciplinare si svolge con le
modalità previste dall’art. 64 del presente Regolamento.
La Commissione Disciplinare può proporre
al Consiglio Federale modifiche ed integrazioni al presente regolamento.
Il Giudice Unico è un organo monocratico
di prima istanza. Il Giudice Unico ed il suo supplente sono nominati dal
Consiglio Federale all’inizio e per la durata del quadriennio olimpico.
Al Giudice Unico sono rimessi i
procedimenti disciplinari istaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche
riportate negli atti trasmessi dai Giudici Arbitri.
Il Giudice Unico esplica l’attività di
propria competenza sull’intero territorio nazionale.
Il Procuratore Federale ed un suo
supplente sono nominati dal Consiglio Federale all’inizio di ogni quadriennio
olimpico e durano in carica per un quadriennio.
All’ufficio del Procuratore Federale,
composto dal Procuratore Federale, dal suo supplente e da uno o più
collaboratori scelti dal Procuratore Federale stesso, sono attribuite le
funzioni d’indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia.
Il Procuratore Federale svolge la sua
attività su tutto il territorio nazionale con le procedure previste dai
Regolamenti Organico, di Giustizia e di Disciplina.
Il deferimento all'organo di giustizia
sportiva competente avviene nei termini e nei modi previsti dall’art. 64 del
presente Regolamento.
La sospensione preventiva dall'attività,
può essere proposta dal Procuratore Federale ai singoli organi di giustizia
sportiva nell'ambito della rispettiva competenza.
La sospensione preventiva dall'attività
può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, e cessa con la
conclusione del procedimento e comunque dopo tre mesi dalla data di
comunicazione.
L'organo giudicante ha notizia
dell'infrazione disciplinare dai documenti ufficiali di gara, dal deferimento
degli altri organi di giustizia sportiva, dal rapporto degli organi e dirigenti
federali, dalle denunce e dai reclami dei sodalizi.
La norma regolamentare disciplina la
forma, la forza probatoria e gli atti di integrazione dei documenti di gare.
Ogni organo o dirigente federale ha il
potere di rapporto purchè non attinenti a fatti o da accertare o accertati dai
documenti di gara.
Le denunce delle A.S.A. possono essere
prese in considerazione purchè non riguardanti fatti il cui accertamento è
riservato ai documenti di gara e devono essere a firma del legale
rappresentante.
I reclami delle A.S.A. sono presi in
considerazione in quanto ammissibili e per i casi espressamente previsti dalle
disposizioni del Regolamento di Giustizia.
Deve procedersi a formale inchiesta a
norma dell'art. 65 del presente Regolamento per l'applicazione delle seguenti
sanzioni:
a) a carico di A.S.A.:
I.
squalifica
del campo per più di tre gare;
II.
penalizzazione
di più di due punti in classifica per infrazione diversa da quella di cui
all'art. 44.2 del presente Regolamento;
III.
retrocessione in classifica;
IV.
esclusione dal campionato per frode sportiva;
V.
sospensione
da ogni attività per un periodo superiore a sei mesi;
VI.
radiazione;
b) a carico di persone:
I.
squalifica
per oltre dieci gare o squalifica;
II.
sospensione
o inibizione per un periodo superiore a tre mesi;
III.
ritiro
della tessera;
IV.
inibizione
definitiva al tesseramento.
Deve sempre procedersi a formale
inchiesta per le infrazioni non riferite in documenti ufficiali o in rapporti
di organi dirigenti federali.
In ogni altro caso l'organo di giustizia
sportiva emette il provvedimento disciplinare sulla base degli atti ufficiali e
di riscontro secondo quanto precisato all'art. 41 del Regolamento Gare e
Campionati.
L'inchiesta formale prevista
dall'articolo precedente si apre con la contestazione delle infrazioni
all'inquisito a mezzo raccomandata a/r diretta al sodalizio interessato anche
nel caso si proceda contro persone ad esso appartenenti.
Il sodalizio e le persone sottoposti ad
inchiesta hanno diritto di sospensione preventiva dalla carica mediante
provvedimento dell'organo che conduce l'inchiesta, ove già non sospesi
dall'organo deferente o per effetto del deferimento.
L'espletamento delle inchieste è di
regola affidato all’ufficio del Procuratore Federale.
L'organo di giustizia competente,
completata l'istruttoria da parte dell’ufficio del Procuratore Federale emette
provvedimento motivato di proscioglimento o punitivo.
In ogni caso il procedimento disciplinare
si estingue e non può più essere aperto quando siano decorsi 18O giorni dalla
contestazione delle infrazioni.
I provvedimenti disciplinari a carico
delle A.S.A. o di singoli tesserati nonchè quelli a carico di non tesserati
vengono pubblicati sui comunicati ufficiali che, nel caso di sanzioni più gravi
delle riprovative, devono essere trasmessi ai sodalizi colpiti dai
provvedimenti stessi o di appartenenza dei tesserati puniti, con raccomandata
a/r e, in caso di particolare urgenza, preannunciato per telegramma o,
eccezionalmente a mezzo fonogramma.
Il preannuncio ha valore di notifica agli
effetti della esecuzione della sanzione.
Il comunicato ufficiale relativo ad un
incontro o a una serie di incontri riporta tutte le sanzioni disciplinari e i
provvedimenti di sospensione preventiva che l'organo di giustizia sportiva ha
ritenuto di applicare in base all'istruttoria espletata.
Qualora, per esigenze di procedimento o
comunque occorrendo, non possa subito emettere il provvedimento, l'organo
giudicante esprime esplicita riserva di decisione nel comunicato stesso.
Il Regolamento di Giustizia stabilisce e disciplina i mezzi di
impugnazione avverso i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi
giudicanti.
Art.68 - Le sanzioni espulsive e quelle
pecuniarie divengono esecutive allorchè il provvedimento con il quale sono
state inflitte non è più soggetto ad impugnazione.
Tutti gli altri provvedimenti
disciplinari sono immediatamente esecutivi e producono i loro effetti,
nonostante impugnazione, salvo quanto previsto dagli artt. 69 e 70 del presente
Regolamento.
La sanzione pecuniaria dell'ammenda si
esegue mediante detrazione dall'importo della cauzione e dall'eventuale
rimborso annuale. Qualora tali voci non risultassero sufficienti a sanare
l'ammenda, questa deve essere integrata inviando alla Segreteria Federale,
entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui il provvedimento disciplinare è
diventato esecutivo, la somma residua.
In caso di mancata corresponsione del
termine suddetto, cui è equiparata l'insufficente corresponsione, sarà dovuta
dal sodalizio inottemperante una indennità di mora pari al 2O% se l'invio della
somma avverrà non altre il quindicesimo giorno da tale scadenza, al 4O% se
l'invio avverrà non oltre il trentesimo giorno dalla stessa, al 1OO% dopo tale
ultimo termine.
Tale inadempienza, comunque, è rilevante
agli effetti dell'esclusione del sodalizio dalla partecipazione all'Assemblea
Nazionale della F.Cr.I. e a qualsiasi altro organo, anche straordinario di
natura assembleare.
La sanzione accessoria dell'indennizzo si
esegue, da parte della Segreteria Federale, trasferendo al sodalizio cui è
dovuta, la somma stabilita nel provvedimento detraendola dalla cauzione del debitore.
La squalifica del campo è di norma
limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla sanzione e si esegue
a partire dalla gara immediatamente successiva alla comunicazione del
provvedimento dell'organo di giustizia sportiva ai sensi dell'art. 66 del
presente Regolamento, semprechè si pervenuta almeno entro le ore 12 del giorno
prima di quello fissato per lo svolgimento della gara stessa. A queso, come ad
ogni altro effetto, una gara di recupero deve considerarsi disputata nel giorno
del suo effettivo svolgimento e non si deve pertanto tenere alcun conto di
quello della sua originaria programmazione.
La sanzione si considera scontata solo
per gara che ha avuto compimento con un risultato validamente acquisito.
La squalifica non scontata nell'anno
sportivo in cui è stata inflitta deve essere scontata nell'anno successivo.
La squalifica per gare è punita con la
non partecipazione del punito a gare consecutive del campionato in cui è stata
commessa l'infrazione punita, a partire dalla prima successiva alla
comunicazione ai sensi dell'art.65 del presente Regolamento.
Una gara di recupero deve considerarsi
disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si deve tenere conto
alcuno di quello della sua originaria programmazione.
La sanzione si considera scontata solo
per gara che ha avuto compimento con un risultato validamente acquisito.
La squalifica non scontata nell'anno
sportivo in cui è stata inflitta deve essere scontata nell'anno successivo,
sempre nel campionato corrispondente, ovvero, nel caso di tesseramento per
altro sodalizio che non vi partecipi, nel campionato di competenza della sua prima
squadra.
La squalifica per gare comporta comunque
l'inibizione a partecipare a gare di altri campionati in corso, antecedenti o
contemporanee a quelle cui si riferisce la squalifica inflitta.
La squalifica inflitta in occasione di
altra manifestazione ufficiale è perseguita con la non partecipazione del
punito alle successive gare della stessa e a quella del campionato di
competenza del sodalizio nell'ordine in cui si presentano, a partire dalla
prima successiva alla comunicazione a norma del primo comma del presente
articolo.
Quanto alla squalifica per periodi di
effettiva attività agonistica essa si esegue con l'astensione del punito dalla
partecipazione a qualsiasi manifestazione agonistica ufficiale per il periodo
di tempo stabilito a norma dell'art. 51 del presente Regolamento.
Le sanzioni inibitive della sanzione
personale e della sospensione alle A.S.A. sono eseguite con l'astensione da
ogni attività per il tempo previsto, considerato continuativamente.
Il precedente art. 72 si applica
all'esecuzione della sospensione preventiva disciplinata dall'art. 62 del
presente Regolamento.
Le sanzioni sportive della perdita della
gara, della penalizzazione di uno o più punti in classifica e della
retrocessione si eseguono dall'organo di giustizia sportiva competente in sede
di omologazione o tenendone conto in sede di formulazione delle classifiche
della manifestazione cui si riferiscono.
Tutte le infrazioni per le quali non
siano stati emanati provvedimenti disciplinari si prescrivono in ogni caso con
l'inizio o la fine dell'anno sportivo successivo a quello in cui sono state
commesse.
Le infrazioni commesse dopo il termine di
un anno sportivo si considerano ricadenti in quello successivo.
L'amnistia estingue le infrazioni disciplinari
per le quali è concessa e fà cessare l'esecuzione della sanzione applicata.
L'amnistia è limitata alle infrazioni
commesse a tutto il giorno precedente alla deliberazioni, salvo che questa
stabilisca una data anteriore.
Competente a concedere l’amnistia è il
Consiglio Federale, che ne fissa il grado di estensione e le modalità, e può
sottoporla a condizioni e obblighi.
Di regola non può essere concessa più di
un'amnistia per ogni periodo di mandato del Consiglio Federale.
Per i procedimenti in corso, l'organo
giudicante applica l'amnistia semprechè il giudicabile non la rifiuti.
In caso l'amnistia sia condizionata o
soggetta ad obblighi, il provvedimento è sospeso fino al termine stabilito
nella deliberazione.
Il condono estingue la sanzione punitiva
inflitta, in tutto o in parte, o la commuta in un'altra specie di sanzione
stabilita dalle norme federali.
Competente a concedere condono è il
Consiglio Federale che ne fissa i limiti, e può sottoporlo a condizione ed
obblighi.
Il Presidente Federale ha il potere di
grazia. Esso è limitato alle sanzioni disciplinari irrogate a persone.
La grazia estingue le sanzioni
disciplinari irrogate, condonandole in tutto o in parte o commutandole in altre
specie di sanzioni stabilite dalle norme federali.
La domanda di grazia è diretta al
Presidente Federale e deve essere presentata al Segretario Federale.
La domanda di grazia deve essere
sottoscritta dalla persona cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
Il Presidente Federale provvede alla
concessione della grazia, raccolte le opportune informazioni e osservazioni e
sentito il Giudice Unico.
La deliberazione sulla grazia è
pubblicata nel comunicato ufficiale dell'organo giudicante che ha inflitto la
sanzione.
TITOLO
VII DISCIPLINA INTERNA DEI SODALIZI
La disciplina interna dei sodalizi è
regolata dai rispettivi statuti e regolamenti.
I provvedimenti dicsiplinari a carattere
inibitivo, inflitti con carattere di ufficialità dai sodalizi ai propri
tesserati, devono essere notificati alla Segreteria Federale per la ratifica
del Giudice Unico.
In caso di ratifica, che può essere
parziale, tali provvedimenti vengono pubblicati sul comunicato ufficiale, per
cui non sono più passibili di revoca da parte del sodalizio interessato, ma
soltanto del ratificante, su motivata richiesta del sodalizio stesso.
Possono essere ratificati soltanto i
provvedimenti disciplinari inflitti dall'organo competente a norma dello
statuto del sodalizio e adottati con l'osservanza del principio del
contraddittorio su contestazione degli addebiti.
La richiesta di ratifica deve essere
comunicata, a cura del sodalizio richiedente, alla persona colpita dal
provvedimento disciplinare, la quale può inoltrare le proprie osservazioni al
Giudice Unico entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il provvedimento di ratifica può essere
impugnato dal tesserato a norma dell'art.67.
Il diniego di ratifica è inoppugnabile.