NORME
GENERALI
L'attività
agonistica comprende tutte le gare di cricket sia maschili che
femminili, effettuate a norma delle disposizioni tecniche di gioco di cui ai
regolamenti della International Cricket Conference (I.C.C.).
Per particolari manifestazioni possono essere
consentite deroghe ai regolamenti internazionali, limitatamente alla
composizione numerica delle squadre, alla durata degli incontri ed alle misure
del campo di gioco e alle modalità di svolgimento.
L'attività agonistica si distingue in ufficiale e
non ufficiale.
L'attività agonistica ufficiale comprende le gare
relative a manifestazioni indette o programmate dal Consiglio Direttivo.
L'attività agonistica non ufficiale comprende tutte
le gare ammesse, in base agli artt. 56, 56 bis, 57, dagli organi competenti.
Rientrano nell'attività ufficiale gli incontri
delle squadre nazionali e delle squadre rappresentative associative.
Il Consiglio Direttivo fissa annualmente la data di
inizio e di cessazione dell'attività agonistica: il periodo compreso fra tali
date costituisce l'anno sportivo, il quale rappresenta il termine di
riferimento per tutta l'organizzazione dell'attività agonistica, per le affiliazioni e i tesseramenti.
L'attività agonistica ufficiale è programmata, con
riferimento all'anno sportivo, dal Consiglio direttivo, tenendo presenti le
esigenze di svolgimento dell'attività di Cricket sia in campo internazionale
che nazionale, con la predisposizione dei calendari delle manifestazioni.
Il Consiglio direttivo può sempre procedere, nel
corso dell'anno sportivo, a variazioni di programmi e di calendari per
sopravvenuti problemi organizzativi ed esigenze sportive.
L'attività agonistica non ufficiale è in ogni caso
subordianata allo svolgimento dell'attività agonistica ufficiale.
Tutte le gare devono svolgersi secondo il loro
calendario, e cioè nel giorno, sul campo, all'ora e nell'ordine previsti dai
comunicati ufficiali o dai provvedimenti degli organi competenti.
Variazioni potranno essere disposte dagli organi
stessi, compatibilmente con le esigenze organizzative, in caso di accordo tra i
sodalizi direttamente impegnati nella gara, e, qualora sussistano validi
motivi, anche in caso di disaccordo.
La richiesta di variazione comporta il pagamento
della tassa annualmente stabilita dal Consiglio direttivo quale rimborso spese
e deve comunque pervenire all'organo competente almeno 48 ore prima dell'orario
di inizio della gara a seconda che sussista o difetti l'adesione dell'altro
sodalizio.
Nelle manifestazioni a concentramento ed a squadre
ridotte non è consentita alcuna variazione, sia d'ufficio che su richiesta di
parte interessata, del giorno, del campo, dell'orario e dell'ordine di
svolgimento di una gara sono insindacabili.
L'attività agonistica si svolge attraverso i
provvedimenti di attuazione e sotto il controllo di cui ai titoli IV e V.
Il risultato delle gare è soggetto a provvedimento
di omologazione, che lo rende ufficiale, secondo le norme e le competenze di
cui al titolo IV.
Quando debba procedersi al recupero di gara non
potuta disputare o non condotta oa termine per circostanze non imputabile,
neppure oggettivamente, ai sodalizi, la ripetizione è regolata discrezionalmente
dalle disposizioni degli organi competenti
e avviene a cura dello stesso organo cui competeva l'organizzazione
della gara non disputata o non condotta a termine salvo che si debba
diversamente provvedere per necessità o per ritenuta opportunità.
Nel caso che dalla ripetizione della gara non
possono derivare mutanenti importanti in posizione di classifica o effetti di
rilievo ai fini dell'attività sportiva associativa, il recupero può essere
annullato per motivi organizzativi con decisione insindacabile.
Le squadre hanno l'obbligo di iniziare a condurre a
termine le gare.
Le squadre partecipanti alla gara devono
presentarsi in campo per disputarla all'ora stabilita.
Nelle gare di campionato l'ora di inizio non può
comunque subire ritardi superiori a 30 minuti per fatto imputabile alle squadre
partecipanti. Le disposizioni organizzative dei concentramenti e dei tornei
possono ridurre tale termine fino alla metà.
Nelle gare di Cricket a squadre ridotte è consentita
una tolleranza rispetto all'orario prefissato di massimo 10 minuti.
Quando il ritardo nello svolgimento della gara
discenda da problemi ed eventi organizzativi non imputabili ai sodalizi, o
quando, essendo il ritardo imputabile ad una squadra, l'altra consente di
disputare ugualmente la gara, questa va disputata salvo che, non possa avere
corretto svolgimento sotto il profilo tecnico a giudizio discrezionale e
insindacabile degli organi di gara.
Limitatamente a gare di campionato, se la mancata
presentazione in campo di una squadra sia dovuta a ritardi verificatisi nei
servizi pubblici di linea, gli organi competenti, nei limiti di compatibilità
con il tipo di manifestazione sportiva ove inserita la gara e con le relative
esigenze organizzative, possono disporre la ripetizione della medesima,
semprechè il sodalizio interessato ne abbia fatto pervenire, anche con inoltro
telegrafico, espressa richiesta entro e non oltre il giorno successivo a quello
fissato per l'incontro, salvo rimettere o spedire a mezzo raccomandata a/r, nel
termine perntorio di due giorni da quello stabilito dalla richiesta, idonea e
probante documentazione ed ogni eventuale motivazione.
Si applica la disposiozione del comma precedente
anche nel caso di eventi di forza maggiore in cui siano coinvolti i sodalizio
purchè di particolare immediata apprezzabilità e direttamente riscontrabili.
Art. 9 - Prescrizioni per i sodalizi organizzatori
o ospitanti
Il sodalizio organizzatore o ospitante deve
assicurare la regolare effettuazione delle gare, predisponendo quanto opportuno
o necessario.
Deve assicurare la tutela degli organi di gara, dei
componenti delle squadre partecipanti, prima, durante e dopo l'incontro, per
tutto il periodo di permanenza nel campo di gioco.
Nei campionati, nei tornei e nelle manifestazioni
che non si svolgono ad eliminazione diretta, la classifica stabilita a punti,
con l'attribuzione di due punti per ogni gara vinta e di un punto per ogni gara
pareggiata o non completata per il maltempo.
Se due o più squadre terminano in classifica a
parità di punteggio, l'attribuzione dei rispettivi posti nella classifica
stessa verrà determinata da uno spareggio in campo neutro.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di derogare
quanto sopra.
Il regolamento di disciplina stabilisce le sanzioni
conseguenti all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del presente
titolo.
TITOLO II
SQUADRE E GIOCATORI
Alle gare i sodalizi debbono far partecipare le
loro squadre nella fomazione contingente più idonea al conseguimento del
moglior risultato, e sono ad essi imputabili, qualunque ne sia la causa
determinante, la mancanza o il venir meno della composizione numerica
necessaria a norma dell'art. 13 primo comma.
Tutti i partecipanti devono essere in posizione
regolare secondo le nome dell'ordinamento associativo.
Agli effetti delle diposizioni disciplinari sono in
posizione irregolare i partecipanti ad una gara: a) che non siano tessarati con
riferimento alla categoria specifica con la quale intervengono;
b) che siano colpiti da provvedimenti inibitivi in
atto;
c) che non siano abilitati a partecipare in
relazione al tipo di manifestazione sportiva, per quanto attiene al requisito
dell'età o ad eventuali altri requisiti specificatamente richiesti, ovvero per
norma di divieto.
Nessuna gara può avere inizio o può proseguire se
per ciascuna delle due squadre non siano presenti sul campo di gioco almeno
sette giocatori per gli incontri di campionato e quattro giocatori per gli
incontri a squadre ridotte.
Qualora una squadra dia inizio alla gara con un
numero di giocatori inferiore a undici o a sei, rispettivamente per le partite
di campionato o per le partite a squadre ridotte, potrà completare tele nimero
in qualsiasi momento della gara stessa, anche in tempi successivi, ma solo con
giocatori compresi nell'elenco dei partecipanti all'incontro consegnato
preventivamente al capitano avversario.
Sono consentite sostituzioni fino ad un massimo di
tre, limitatamente al fielding, conformemente alle regole del M.C.C., e previo
consenso del capitano avversario, esclusi i casi di infortuni manifesti.
I sostituti devono avere gli stessi requisiti dei
sostitituiti, nel senso che in nessun momento una squadra può avere in campo un
numero di giocatori stranieri superiore a quello consentito dal Consiglio
direttivo.
Eventuali sostituti aggiuntivi sono soggetti al
consenso del capitano avversario.
L'equipaggiamento dei giocatori deve essere
conforme alle prescizioni dei regolamenti tecnici di gioco.
Nessun giocatore potrà usare accessori, sia alle
mani che in altra parte del corpo, che a giudizio dell'arbitro possano
costituire pericolo per gli altri giocatori. Tutti i giocatri di ogni squadra
devono indossare camicie o maglie
polo a manica lunga o mezza manica di colore bianco con pantaloni
bianchi lunghi ed eventualmente golf con collo a V bianco con possibilità di
ricamo colorato.
E' consentito ai sodalizi la copertura della
superficie della divisa fino a 200 cmq. con le scritte sociali e/o
pubblicitarie, ma in questo caso è necessaria l'uniformità totale degli
appartenenti ad una squadra.
Alla squadra ospitante e, negli incontri in campo
neutro, ad entrambe le squadre fa obbligo di mettere a disposizione degli
arbitri, all'inizio di ogni gara, due palle regolamentari nuove uguali ed
omogenee ed un adeguato numero di palle sostitutive, del tipo annualmente
stabilito dall'Associazione o, mancando tale indicazione, in tutto conformi
alle prescizioni dei regolamenti tecnici di gioco.
La mancata disputa o l'impossibilità di portare a
termine la gara per indisponibilità di palle da gioco sarà imputabile
rispettivamente alla squadra ospitante o ad ambedue le squadre in caso di campo
neutro.
Per ogni squadra deve essere desugnato un capitano.
Sui compiti del capitano dispone l'art. 22.
Ciascun partecipante alla gara deve uniformarsi,
nell'osservanza dei regolamenti di gioco, ai principi della lealtà e dell'etica
sportiva, astenendosi da qualsiasi atto o manifestazione scorretti o violenti,
attenendosi alle decisioni arbitrali, in particolare a quelle di contenuto
disciplinare, osservando in generale comportamento corretto verso tutti gli
altri partecipanti, gli organi di campo, le persone ammesse al recinto di gioco
e il pubblico, astenendosi dall'interferire nello svolgimento della gara e dal
commentare in qualsiasi modo l'operato degli organi di campo.
Si precisa altresì che ogni manifestazione sportiva
organizzata dall'A.I.C. ogni giocatore
ed organo di campo si espone a proprio rischio e pericolo, esonerando
l'Associazione da qualsiasi responsabilità sia per infortunio che per
condizioni fisiche non adeguate
Per ogni squadra i giocatori e le persone ammesse
nel recinto di gioco devono essere indicati in apposito elenco nominativo,
accompagnato, al fine del riconoscimento delle persone elencate, dai documenti
di tesseramento vidimati per l'anno in corso ed in loro mancanza, o per le
persone prive di tessera associativa, di un documento personale di
riconoscimento, salva l'attestazione di conoscenza personale da parte di uno
degli arbitri.
Per le gare di campionato l'elenco:
a) deve distinguere i giocatori titolari dai
sostituti;
b) deve essere presentato ad uno degli arbitri in
duplice copia sottoscritta dal capitano, una delle quali viene dall'arbitro
consegnata all'altra squadra, previa verifica delle identità;
c) può essere variato fino al momento
dell'inizio della gara, e la varazione
deve essere comunicata dall'arbitro all'altra squadra.
Per le gare a squadre ridotte gli elenchi:
a) devono essere presentati al delegato tecnico di
campo, che ne annota il momento di presentazione, in duplice copia sottoscritta
dal capitano;
b) sono definitivi e pertanto non potranno subire
varazioni od aggiunte.
Gli elenchi dei partecipanti alla gara devono
essere presentati almeno 15 minuti prima dell'incontro. La loro presentazione,
corredata dalla relativa documentazione, è un presupposto essenziale per la
partecipazione alla gara, abilitando la squadra a scendere in campo dopo le
operazioni di riconoscimento, e pertanto, qualora una squadra presenti l'elenco
o la relativa documentazione oltre tale termine, sarà ad essa imputabile
l'eventuale conseguente superamento dal momento stabilito per l'inizio
dell'incontro.
I giocatori sprovveduti del cartellino e ammessi
alla gara in base a documento di riconoscimento vi partecipano "sub
jiudice" e sotto la responsabilità del capitano previa apposizione della
loro firma sull'elenco, nel quale dovranno essere indicati gli estremi del
documento personale presentato.
Art.21 - (abrogato)
Art.22 - Compiti del capitano
Il capitano rappresenta la squadra di fronte agli
arbitri, rimanendo responsabile della sua disciplina collettiva; deve
intervenire attivamente, se necessario, presso i propri giocatori per ottenere
il rispetto delle decisioni arbitrali; deve in ogni circostanza prestare
efficace assistenza agli arbitri per prevenire e sedare incidenti.
Solo il capitano può, a gioco fermo o al termine
della gara, chiedere eventuali chiarimenti agli arbitri, in forma corretta e
rispettosa.
Egli solo può impartire consigli e ordini ai propri
giocatori e ne può ordinare l'allontanamento dal campo dandone avviso agli
arbitri.
Compete al capitano inoltre, a parte quanto
espressamente previsto nel regolamento tecnico di gioco, dal presente
regolamento, dal regolamento di disciplina e dal regolamento di giustizia:
- sottoscrivere e consegnare agli Arbitri l'elenco
dei giocatori della propria squadra;
- provvedere alla consegna agli stessi delle palle
regolamentari;
- far scendere la squadra sul terreno di gioco e
schierarla al segnale degli arbitri;
- presentare agli arbitri nei casi, nelle forme e
nei termini previsti, eventuali avvisi di impugnativa.
Il regolamento di disciplina stabilisce le sanzioni
conseguenti all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del presente
titolo.
TITOLO III
CAMPO DI GIOCO
Il campo di gioco, con le relative attrezzature,
tracciature perimetrali e interne, deve essere conforme alle disposizioni dei
regolamenti tecnici di gioco; in particolare deve avere come misura minima 60
metri di lato.
Il fondo del terreno può essere a tappeto erboso,
naturale o sintetico o in terra battuta, ma la superficie deve essere in ogni
caso convenientemente livellata e uniforme, specialmente nel campo per
destinazione (pitch).
Art. 25 - Omologazione del campo di gioco
la corrispondenza di un campo di gioco alle prescrizioni
dei regolamenti tecnici accertata
attraverso l'omologazione a cura degli organi competenti.
L'indicazione di un campo di gioco come sede dello
svolgimento di un incontro, contenuta in comunicato uffciale equivale ad
omologazione del campo stesso a tutti gli effetti; ma ciò non può costituire
prova opponibile in sede di reclamo per irregolarità del campo di gioco o delle
sue attrezzature.
Il campo di gioco deve essere delimitato, a
conveniente distanza, con mezzi idonei ad indicare in modo evidente la
separazione fra il campo stesso e l'area riservata al pubblico.
L'area compresa fra detta delomitazione e le linee
perimetrali del campo di gioco costituisce il recinto di gioco.
Possono accedere al recinto di gioco, per ciascun
sodalizio, il dirigente accompagnatore, l'allenatore, il medico sociale, il
massaggiatore ed i giocatori di riserva.
Essi dovranno prendere posto sulle panchine
appositamente disposte fuori dai bordi laterali.
Durante lo svolgimento della gara, nessuno può
entrare nel campo di gioco all'infuori degli arbitri e dei giocatori. Il medico
sociale ed il massaggiatore possono accedere al campo di gioco per prestare la
propria opera, soltanto dietro invito o autorizzazione degli arbitri.
Il sodalizio ospitante od organizzatore deve
assicurare la disponibilità del campo di gioco prescelto e provvedere a che il
medesimo, con le relative attrezzature, sia regolare, efficiente ed agibile.
Sull'impossibilità di svolgimento della gara per
difetto e irregolarità del campo di gioco dispongono gli artt. 29 e 30.
Per gare disputate in campo neutro tali obblighi
incombono all'ente incaricato dell'organizzazione.
Nel caso di indisponibilità del campo di gioco,
tempestivamente notificata e documentata dal sodalizio cui incombe l'onere
o'organo compentente può, in via eccezionale e semprechè ciòsia compatibile con
il tipo di manifestazione e le esigenze organizzative, disporre:
a) l'inversione del campo, previo accordo tra i
sodalizio interessati;
b) lo svolgimento della gara su altro campo
omologato per lo stesso campionato, anche se ubicato in località diversa, a
condizione che il sodalizio ospitato non debba in tal modo compiere un percorso
maggiore di quello previsto per la trasferta originaria;
c) il rinvio della gara, contenuto peraltro entro
termini tali da non influire sul regolare svolgimento del campionato o della
manifestazione.
Qualora non riuscisse possibile e non venga
comunque adottato alcuno dei provvedimenti di cui sopra, la mancata
effettuazuine della gara è imputabile al sodalizio onerato.
Compete agli arbitri, insindacabilmente, ogni
decisione in merito alla regolarità del campo nonchè allo stato del terreno di
gioco e delle attrezzature prima e durante l'incontro.
Qualora prima dell'inizio della gara gli arbitri
accertino l'esistenza di gravi irregolarità di campo o la mancanza di
attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara stessa e se tali
inconvenienti non possono essere rimossi dal sodalizio ospitante entro 30
minuti, non daranno inizio alla gara, la cui mancata effettuazione sarà
imputabile al sodalizio onerato.
Compete agli arbitri, insindacabilmente, ogni
decisione in merito alla praticabilità del campo di gioco sia prima che dopo
l'inizio della gara.
Qualora, a giudizio degli arbitri, lo stato di
impraticabilità del campo possa avere carattere non definitivo, l'inizio della
gara potrà essere rinviato per un periodo non superiore a 30 minuti; nel caso
di impraticabilità sopravvenuta dopo l'inizio della gara lo svolgimento di
questa potrà essere sospeso, sempre fino ad un massimo di 30 minuti, in attesa
che cessi l'impraticabilità.
Durante tali periodi le squadre debbono rimanere a
disposizione degli arbitri ed il sodalizio ospitante ha l'obbligo su richiesta
degli stessi, di provvedere ad eliminare lo stato di impraticabilità, qualora
ciò rientri nelle sue possibilità.
Se, peraltro, l'impraticabilità perdura, gli
arbitri potranno dare inizio alla gara, previo accordo scritto fra i due
sodalizi interessati, su altro campo praticabile, sito in zona limitrofa e
omologato per lo stesso campionato.
Qualora nemmeno questo fosse possibile, l'incontro
verrà rinviato.
Art.32 - Rinvio al regolamento di disciplina
Il ragolamento di disciplina stabilisce le sanzuini
conseguenti all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del presente
titolo.
TITOLO IV
ORGANI DI CONTROLLO TECNICO-ORGANIZZATIVO
Allo svolgimento della attività agonistica
associativa sono preposti:
- il Consiglio direttivo
- il Comitato tecnico nazionale ed arbitrale.
La competenza del Comitato tecnico nazionale ed
arbitrale si estende a tutta l'attività agonistica nazionale ed internazionale.
La competenza del capitano della Nazionale è
limitata all'attività delle rappresentative azzurre.
La competenza del Consiglio direttivo è di natura
straordinaria e generale.
La segreteria associativa coadiuva l'attività di
tutti gli organi con competenza in materia, attuandone e comunicandone a fini
operativi le determinazioni, fornendo, quando se ne ravvisi la necessità o
l'opportunità, anche prestazioni collaborative dei propri uffici specie in sede
organizzativa e di svolgimento dei concentramenti di campionato.
Gli interventi organizzativi e di controllo tecnico
dell'attività agonistica liberamente programmata dai sodalizio devono essere
rispondenti e conformarsi alle disposizioni e prescrizioni emanati in sede di
autorizzazione delle manifestazioni.
TITOLO V
ORGANI DI CAMPO
Sono organi di campo, preposti allo svolgimento
delle gare secondo le regole della disciplina sportiva del Cricket:
- gli arbitri
- il commissario di campo
- i segnapunti
Il commissario di campo è organo eventuale
Oltre a quanto previsto nei regolamenti tecnici di
campo ai fini del corretto svolgimento delle gare e della disciplina in campo
spetta agli arbitri:
a) l'identificazione dei giocatori e delle persone
ammesse per ciascuna squadra nel recinto di gioco a norma dell'art.19;
b) ogni eventuale valutazione e decisione in merito
alla regolarità dell'equipaggiamento dei giocatori, all'assolvimento degli
oneri che incombono ai sodalizi per lo svolgimento del gioco e comunque alla
possibilità in genere di effettazione o prosecuzione della gara a norma del
presente regolamento;
c) ricevere le manifestazioni di impugnativa e
provvedere agli oneri ad essi incombenti a norma del reglamento di Giustizia;
d) redigere e sottoscrivere il referto arbitrale,
rimettendolo all'organo competente a riceverlo.
E' nei poteri degli arbitri astenersi dalla
prosecuzione della gara in seguito al verificarsi di fatti o situazioni
pregiudizievoli della loro incolumità o di quella dei partrecipanti alla gara,
o che non consentano ad essi di dirigere la gara in piena indipendenza di
giudizio.
Rientra altresì nei poteri degli arbitri, in tali
circostanze, proseguire la gara pro-forma, esclusivamente a fini cautelativi o
di salvaguardia dell'ordine pubblico.
Se decorsi 30 minuti dall'ora stabilita per
l'inizio della gara si verifichi la mancata presentazione in campo di uno degli
arbitri, l'altro arbitro designato può chiedere a sua discrezione, l'intervento
di un altro collega di qualsiasi categoria presente alla manifestazione, il
quale sostituiràl'assente definitivamente, oppure provvede ad arbitrare
l'incontro chiedendo a ciascuna squadra di fornire un arbitro secondario.
Nel caso ora previsto di arbitraggio con un solo
arbitro, in qualsiasi momento della gara l'altro arbitro designato giungesse,
il sostituto cesserà la propria collabolrazione non appena il medesimo sarà
pronto ad affiancare il collega e l'incontro proseguirà con il doppio
arbitraggio.
Ove siano assenti entrambi gli arbitri designati e
siano presenti le due squadre, la gara avrà luogo sotto la direzione di due
arbitri, o di un arbitro eventualmente intervenuti alla manifestazione. In
mancanza di entrambi gli arbitri designati, l'arbitraggio potrà essere affidato
previo accordo scitto dei due capitani, a due o ad un giocatore presenti alla
manifestazione purchè regolarmente tesserati e non soggetti a provvedimenti
disciplinari inibitivi.
Si applicano le disposizioni dei commi I e II nel
caso in cui, durante lo svolgimento della fara, venisse a rendersi
indisponibili uno od entrambi gli arbitri per infortunio o per altra causa di
forza maggiore.
Verficandosi l'impossibilità di iniziare o
proseguire la gara a norma di quanto previsto nel presente articolo, le squadre
potranno lasciare il campo di gioco e la gara stessa sarà rinviata a data da
stabilire all'organo competente.
Il Consiglio direttivo designa i commissari di
campo con l'incarico di riferire sull'andamento della gara in genere ed in
particolare sul comportamento del pubblico, dei dirigenti e delle squadre
prima, durante e dopo la gara, nonchè su qualsiasi fatto o incidente che
ritengono sfuggito al controllo degli arbitri.
I commissari di campo debbono di norma astenersi
dal rendere manifesto il mandato ricevuto e possono intervenire solo in quei
casi in cui si renda necessario assistere e tutelare l'arbitro od invitare, ove
occorra, i dirigenti delle squadre a prendere provvedimenti atti al mantenimento
dell'ordine pubblico. In tali casi essi possono accedere al recinto di gioco.
Il commissario di campo può essere designato anche
su richiesta ed a spese di un sodalizio che partecipa alla gara.
Lo svolgimento della funzione di commissario di
campo è compatibile con qualsiasi posizione di tesseramento, escluse quelle di
appartenenza ai sodalizi impegnati nella gara.
Per ogni gara diretta gli arbitri devono redigere
apposito referto.
Il referto arbitrale dovrà essere redatto in
duplice originale debitamente sottoscritto, secondo le prescizioni impartite
dal Comitato tecnico nazionale ed arbitrale utilizzando i moduli debitamente
predisposti e forniti, e recare, comunque, con relaytive annotazioni
cronologiche, i dati essenziali e salienti circa lo svolgimento tecnico
dell'incontro, l'indicazionew dei provvedimentoi disciplinari adottati nei
confronti dei partecipanti con relativa motivazione, degli incidenti, degli
infortuni, del comportamento del pubblico, la constatazione circa lo stato del
campo e annesse attrezzature e l'osservanza degli oneri incombenti ai sodalizi
ospitanti ed organizzatori, le motivazioni che abbiano fatto escludere la
regolarità dell'incontro e i conseguenti provvedimenti adottati, le riserve e i
preannunci di reclamo dei capitani secondo quanto previsto dalle norme della
giustizia sportiva associativa, nonchè ogni altro rilievo necessario ed
opportuno.
Costituiscono parte integrante del referto
arbitrale gli elenchi dei partecipanti soggetti al riscontro degli arbitri
nonchè i preannunci di reclamo loro presentati, sui quali essi dovranno
annotare il momento di presentazione con riferimento al termine dell'incontro
ed apporre la propria sottoscrizione per autenticazione.
Il referto deve eseere redatto anche nel caso di
gara non iniziata, indicandosene i motivi.
Oltre al referto arbitrale è documento ufficiale di
gara il rapporto del commissario di campo previsto dall'art. 39.
I competenti organi giudicanti basano i loro
giudizi in ordine alla regolarità ed al risultato delle gare sui documenti
ufficiali di gara.
Solo limitatamente all'applicazione delle sanzioni
disciplnari previste dalle norme di disciplina, ove siano formalmente impugnate
le risultanze dei documenti ufficiali, gli organi giudicanti possono, a loro
insindacabile discrezionalità, acquisire supplementi di referto, di rapporto o
precisazioni dagli ufficiali di gara, anche convocandoli presso di sè, nonchè
avvalersi di ogni mezzo integrativo di riscontro.
Sono comunque esclusi i diretti confronti fra
ufficiali di gara e gli altri tesserati e terzi in genere.
I documenti ufficiali di gara, a cura ed onere
diretto degli arbitri, devono essere rimessi senza indugio al competente organo
giudicante, cui devono pervenire in tempo utile per provvedere.
Il commissario di campo farà pervenire il proprio
rapporto.
Apposite confacenti istruzioni del Comitato tecnico
nazionale ed arbitrale e della segreteria associativa e le normative interne
dei concentramenti disciplineranno l'assolvimento di tali oneri.
Art. 42 bis - Redazione e trasmissione dei documenti ufficiali di gara in mancanza di arbitri
In caso di mancanza di arbitri le redazione dei
documenti ufficiali, secondo le forme stabilite dall'art. 40, è a cura ed onere
della società ospitante. Essa è inoltre tenuta a spedire, a proprie spese, agli
uffici preposti i documenti ufficiali entro 24 ore dallo svolgimento della
gara.
L'inottemperanza alle disposizioni del comma
precedente rende la società ospitante passibile di un'ammenda stabilita
preventivamente dal Consiglio direttivo.
Alla stessa pena è soggetta la società ospitata nel
caso in cui la difformità, l'inesattezza o la lacunosità dei documenti
ufficiali siano riconducibili, in tutto o in parte, alla sua condotta.
Ai fini delle competenze giurisdizionali di primo
grado e d'appello le sanzioni previste dal presente articolo sono equiparate
alle disciplinari.
Il risultato della gara a cui si riferiscono i
documenti ufficiali relativi è soggetto ad omologazione da parte degli organi
giudicanti, che lo convalida e lo rende ufficiale.
Esso è omologato quando sia positivamente
riscontrato il regolare svolgimento della gara.
Non può procedersi ad omologazione in pendenza di
rituali impugnazioni influenti sull'esito della gara quali consentite dalle
norme del regolamento di giustizia.
L'accoglimento delle impugnazioni di cui al
precedente comma o il riscontro di irregolarità determinanti rilevabili
d'ufficio e disciplinarmente imputabili comportano la non omologazione della
gara e il risultato ufficiale della medesima sarà quello determinato dalla
decisione giurisdizionale.
Se il giudice dell'omologazione ritiene che lo
svolgimento della gara non sia stato regolare per fatti valutabili con criteri
non esclusivamente tecneci, comunque non imputabili, nemmeno
oggettivamente, ai sodalizi
partecipanti, annulla la gara disponendone la ripetizione.
TITOLO VII
L'ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE NAZIONALE
L'attività agonistica ufficiale dell'A.I.C. si
fonda sul sistema della partecipazione di sodalizi ai campinati della disciplina
del Cricket, indetti per ogni anno sportivo nonchè, in aggiunta, ai campionati
di Cricket a squadre ridotte.
I campionati si distinguono in nazionali e di
categoria.
Art.45 - Obbligatorietà della partecipazione ai campionati. Ol campionato di competenza
Le attività di campionato sono obbligatorie, a meno
di richiesta di deroga al Consiglio direttivo motivata all'atto dell'iscrizione
annuale all'A.I.C..
Il regolamento di disciplina stabilisce le
conseguenze disciplinari dell'inosservanza di tale obbligo ed in particolare
dell'inosservanza di tale obbligo per quanto attiene al campionato di
competenza.
Si intende per campionato di competenza di un
sodalizio il campionato più importante al quale ha diritto di partecipare
secondo le norme organizzative che regolano la formazione dei campionati e
l'ammissione ai medesimi.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
al Cricket a squadre ridotte ma la partecipazione a tali campionati presuppone
l'assolvimento dell'obbligo della partecipazione al campionato nazionale di
Cricket, salvo deroga del Consiglio direttivo.
I quadri dei partecipanti a ciascun campionato sono
compilati in base alle domande di iscrizione che gli aventi diritto devono
inviare alla segreteria associativa a norma delle prescrizioni diramate.
Per i campionati a partecipazione numerica limitata
ove si renda necessario completare i quadri,
il Consiglio direttivo può riaprire i termini di iscrizione e hanno in
tale caso diritto ad iscriversi, nell'ordine, prima i sodalizi che nell'anno
precedente hanno partecipato ai campionati stessi, e, sussidiariamente, i
sodalizi che hanno partecipato a campionati della serie immediatamente
inferiore, nell'ordine di classifica, e nel caso di parità in classifica quelli
che saranno designati, con decisione insindacabile, dal Consiglio direttivo.
Per quanto riguarda i sodalizi che non si siano
iscritti o che abbiano successivamente rinunciato, a parte le conseguenze
disciplinari stabilite dal regolamento di disciplina, essi potranno solo
partecipare a campionati ad iscrizione libera, semprechè ne facciano domanda
prima della formazione dei quadri relativi.
I camponati sono regolati nel loro svolgimento dal
calendario degli incontri, recante, per ciascuna giornata di gara, i nomi dei
sodalizio impegnati, il luogo e l'ora di inizio di ciascun incontro.
I campionati vengono disputati, di norma, con
incontri di andata e di ritorno: ciascuna squadra incontra tutte le altre nella
fase di andata e le incontra di nuovo nella fase di ritorno a campi invertiti.
La classifica finale sarà determinat a norma
dell'art. 10.
Quando con riferimento al numero dei partecipanti,
lo svolgimento di un campionato sia organizzato per gironi, tra i quali
suddivisi i partecipanti stessi, il calendario degli incontri è redatto per
ciascun girone, prevedendosi la conclusione del campionato con lo svolgimento
di fasi successive di incontri tra i sodalizi meglio classificati nelle
classifiche di ciascun girone.
In casi di necessità o si ritenga opportuno, gli organi competenti possono disporre
d'ufficio variazione del calendario per quanto attiene il luogo e l'orario
degli incontri, con provvedimento discrezionale e inappellabile.
In occasione di partite o tornei internazionali il
Consiglio direttivo ha facoltà di sospendere lo svolgimento dei campionati.
I sodalizi hanno l'obbligo di sostenere tutti gli
incontri previsti nel calendario dei campionati cui partecipano e di condurre a
termine le gare quali che siano le condizioni di svolgimento.
Il regolamento di disciplina stabilisce le
conseguenze disciplinari dell'inosservanza di tale obbligo e in particolare
della mancata disputa di due gare del medesimo campionato, della mancata
disputa di una gara in fasi di concentramento.
E' vietato l'impiego di atleti stranieri nei
campionati oltre il numero stabilito dal Consiglio direttivo. Non si
comprendono in tale numero gli atleti stranieri equiparati agli atleti italiani
a norma dell'art.12, ultimo comma, del regolamento organico.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di concedere
deroghe valutando le richieste motivate.
A garanzia della propria reglolare partecipazione,
ad ogni sodalizio viene trattenuto, all'atto dell'iscrizione, un deposito
cauzionale nella misura annualmente fissata per ciascun campionato.
Tale deposito verrà restituito ai sodalizio dopo
che le rispettive squadre abbiano reglolarmente esaurito la loro
partecipazione. Art.51 - Spese sostenute dai sodalizi
Tutte, indistintamente, le spese sostenute dai
sodalizi per gli incontri di campionato, ivi comprese di trasferta, sono a
carico dei sodalizi stessi. Eventuali contributi per spese di viaggio sostenute
in occasione delle gare di campionato disputate fuori sede possono essere
concessi nella misura e con le modalità
annualmente stabilite.
Agli effetti delle normative associative un sodalizio
si intende che abbia partecipato ad un campionato quando sia compreso nella
classifica definitiva del medesimo.
Il titolo di campione d'Italia è attribuito al
sodalizio primo classificato nel campionato assoluto.
La proclamazione dei sodalizi campioni d'Italia è
effettuata con delibera del Consiglio direttivo e i proclamati sono autorizzati
a fregiare le maglie sociali della loro prima squadra con lo scudetto tricolore
per tutta la durata del successivo anno sportivo.
TITOLO VIII
ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE INTERNAZIONALE
I campionati a livello internazionale ed ogni altra
manifestazione di livello internazionale in cui siano impegnate squadre
rappresentative nazionali, sia assolute che di categoria o rappresentative di
club, sono disciplinati da regolamenti internazinali della I.C.C.
E' sempre riservata alla competenza disciplinare
dell'Associazione la valutazione del comportamento dei partecipanti a norma
delle disposizioni del regolamento di disciplina, salve le sanzioni
direttamente applicate dagli organi internazionali.
Art.55 - Doveri dei sodalizi e degli atleti in ordine all'attività internazionale associativa
Gli atleti convocati per le rappresentative
nazionali assolute o di categoria devono ottemperare alla convocazione nei
termini e modi stabiliti ed osservare le disposizioni organizzatie e di
disciplina impartite dal Comitato tecnico nazionale ed arbitrale e dagli organi
internazionali.
I sodalizi devono mettere a disposizione i propri
atleti convocati dal Comitato tecnico nazionale e arbitrale, sia per gli
incontri sia per i relativi programmati allenamenti, offrendo ogni necessaria
ed opportuna collaborazione.
TITOLO IX
ATTIVITA' AGONISTICA NON UFFICIALE
I sodalizi che intendono organizzare tornei, o
partecipare a manifestazioni in Italia o all'estero notificano ciò all'organo
competente trasmettendo almeno 15 giorni prima della data fissata per l'inizio
della manifestazione copia del relativo regolamento. Il regolamento deve
indicare:
a) località, campi, giorni ed orari fissati per lo
svolgimento;
b) formula di svolgimento;
c) i sodalizi invitati a partecipare ed il
trattamento loro riservato.
Il C.D. ha facoltà di vietare lo svolgimento della
manifestazione per gravi motivi morali o di ordine pubblico o qualora in
contrasto con i programmi agonistici ufficiali.
I clubs associati qualora intendano organizzare
incontri singoli, nell'ambito dell'attività agonistica non ufficiale, sono
tenuti a dare tempestiva comunicazione all'A.I.C. dell'avvenuta disputa della
gara.
Lo svolgimento dell'attività agonistica non
ufficiale è soggetto a tutte le norme che regolano l'attività agonistica
ufficiale in quanto applicabili con riferimento al tipo di manifestazione e
salvo le deroghe espressamente previste e convalidate nel provvedimento autorizzativo;
ma nessuna deroga può essere consentita in ordine alla disciplina dei
comportamenti dei sodalizi e dei partecipanti.