FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

 

REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1 -   Definizioni e distinzioni dell' attività  agonistica

 

L'attività  agonistica comprende tutte le gare di cricket sia maschili che femminili, effettuate a norma delle disposizioni tecniche di gioco di cui ai regolamenti della International Cricket Conference (I.C.C.).

Per particolari manifestazioni possono essere consentite deroghe ai regolamenti internazionali, limitatamente alla composizione numerica delle squadre, alla durata degli incontri ed alle misure del campo di gioco e alle modalità di svolgimento.

L'attività agonistica si distingue in ufficiale e non ufficiale.

L'attività agonistica ufficiale comprende le gare relative a manifestazioni indette o programmate dal Consiglio Direttivo.

L'attività agonistica non ufficiale comprende tutte le gare ammesse, in base agli artt. 56, 56 bis, 57, dagli organi competenti.

Rientrano nell'attività ufficiale gli incontri delle squadre nazionali e delle squadre rappresentative associative.

 

Art. 2 - Anno sportivo

 

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente la data di inizio e di cessazione dell'attività agonistica: il periodo compreso fra tali date costituisce l'anno sportivo, il quale rappresenta il termine di riferimento per tutta l'organizzazione dell'attività agonistica, per  le affiliazioni e i tesseramenti.

 

Art. 3 - Organizzazione dell'attività agonistica

 

L'attività agonistica ufficiale è programmata, con riferimento all'anno sportivo, dal Consiglio direttivo, tenendo presenti le esigenze di svolgimento dell'attività di Cricket sia in campo internazionale che nazionale, con la predisposizione dei calendari delle manifestazioni.

Il Consiglio direttivo può sempre procedere, nel corso dell'anno sportivo, a variazioni di programmi e di calendari per sopravvenuti problemi organizzativi ed esigenze sportive.

L'attività agonistica non ufficiale è in ogni caso subordianata allo svolgimento dell'attività agonistica ufficiale.

 

Art. 4 - Calendario agonistico e sue variazioni

 

Tutte le gare devono svolgersi secondo il loro calendario, e cioè nel giorno, sul campo, all'ora e nell'ordine previsti dai comunicati ufficiali o dai provvedimenti degli organi competenti.

Variazioni potranno essere disposte dagli organi stessi, compatibilmente con le esigenze organizzative, in caso di accordo tra i sodalizi direttamente impegnati nella gara, e, qualora sussistano validi motivi, anche in caso di disaccordo.

La richiesta di variazione comporta il pagamento della tassa annualmente stabilita dal Consiglio direttivo quale rimborso spese e deve comunque pervenire all'organo competente almeno 48 ore prima dell'orario di inizio della gara a seconda che sussista o difetti l'adesione dell'altro sodalizio.

Nelle manifestazioni a concentramento ed a squadre ridotte non è consentita alcuna variazione, sia d'ufficio che su richiesta di parte interessata, del giorno, del campo, dell'orario e dell'ordine di svolgimento di una gara sono insindacabili.

 

Art. 5 - Controllo dell'attività agonistica

 

L'attività agonistica si svolge attraverso i provvedimenti di attuazione e sotto il controllo di cui ai titoli IV e V.

 

Art. 6 - Omologazione delle gare

 

Il risultato delle gare è soggetto a provvedimento di omologazione, che lo rende ufficiale, secondo le norme e le competenze di cui al titolo IV.

 

Art. 7 - Recupero delle gare

 

Quando debba procedersi al recupero di gara non potuta disputare o non condotta oa termine per circostanze non imputabile, neppure oggettivamente, ai sodalizi, la ripetizione è regolata discrezionalmente dalle disposizioni degli organi competenti    e avviene a cura dello stesso organo cui competeva l'organizzazione della gara non disputata o non condotta a termine salvo che si debba diversamente provvedere per necessità o per ritenuta opportunità.

Nel caso che dalla ripetizione della gara non possono derivare mutanenti importanti in posizione di classifica o effetti di rilievo ai fini dell'attività sportiva associativa, il recupero può essere annullato per motivi organizzativi con decisione insindacabile.

 

Art. 8 - Obbligo di disputare le gare

 

Le squadre hanno l'obbligo di iniziare a condurre a termine le gare.

Le squadre partecipanti alla gara devono presentarsi in campo per disputarla all'ora stabilita.

Nelle gare di campionato l'ora di inizio non può comunque subire ritardi superiori a 30 minuti per fatto imputabile alle squadre partecipanti. Le disposizioni organizzative dei concentramenti e dei tornei possono ridurre tale termine fino alla metà.

Nelle gare di Cricket a squadre ridotte è consentita una tolleranza rispetto all'orario prefissato di massimo 10 minuti.

Quando il ritardo nello svolgimento della gara discenda da problemi ed eventi organizzativi non imputabili ai sodalizi, o quando, essendo il ritardo imputabile ad una squadra, l'altra consente di disputare ugualmente la gara, questa va disputata salvo che, non possa avere corretto svolgimento sotto il profilo tecnico a giudizio discrezionale e insindacabile degli organi di gara.

Limitatamente a gare di campionato, se la mancata presentazione in campo di una squadra sia dovuta a ritardi verificatisi nei servizi pubblici di linea, gli organi competenti, nei limiti di compatibilità con il tipo di manifestazione sportiva ove inserita la gara e con le relative esigenze organizzative, possono disporre la ripetizione della medesima, semprechè il sodalizio interessato ne abbia fatto pervenire, anche con inoltro telegrafico, espressa richiesta entro e non oltre il giorno successivo a quello fissato per l'incontro, salvo rimettere o spedire a mezzo raccomandata a/r, nel termine perntorio di due giorni da quello stabilito dalla richiesta, idonea e probante documentazione ed ogni eventuale motivazione.

Si applica la disposiozione del comma precedente anche nel caso di eventi di forza maggiore in cui siano coinvolti i sodalizio purchè di particolare immediata apprezzabilità e direttamente riscontrabili.

 

Art. 9 - Prescrizioni per i sodalizi organizzatori o ospitanti

 

Il sodalizio organizzatore o ospitante deve assicurare la regolare effettuazione delle gare, predisponendo quanto opportuno o necessario.

Deve assicurare la tutela degli organi di gara, dei componenti delle squadre partecipanti, prima, durante e dopo l'incontro, per tutto il periodo di permanenza nel campo di gioco.

 

Art. 10 - Classifiche

 

Nei campionati, nei tornei e nelle manifestazioni che non si svolgono ad eliminazione diretta, la classifica stabilita a punti, con l'attribuzione di due punti per ogni gara vinta e di un punto per ogni gara pareggiata o non completata per il maltempo.

Se due o più squadre terminano in classifica a parità di punteggio, l'attribuzione dei rispettivi posti nella classifica stessa verrà determinata da uno spareggio in campo neutro.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di derogare quanto sopra.

 

Art. 11 - Rinvio al regolamento di disciplina

 

Il regolamento di disciplina stabilisce le sanzioni conseguenti all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del presente titolo.

 

TITOLO II

 

SQUADRE E GIOCATORI

 

Art.12 - Formazione delle squadre

 

Alle gare i sodalizi debbono far partecipare le loro squadre nella fomazione contingente più idonea al conseguimento del moglior risultato, e sono ad essi imputabili, qualunque ne sia la causa determinante, la mancanza o il venir meno della composizione numerica necessaria a norma dell'art. 13 primo comma.

Tutti i partecipanti devono essere in posizione regolare secondo le nome dell'ordinamento associativo.

Agli effetti delle diposizioni disciplinari sono in posizione irregolare i partecipanti ad una gara: a) che non siano tessarati con riferimento alla categoria specifica con la quale intervengono;

b) che siano colpiti da provvedimenti inibitivi in atto;

c) che non siano abilitati a partecipare in relazione al tipo di manifestazione sportiva, per quanto attiene al requisito dell'età o ad eventuali altri requisiti specificatamente richiesti, ovvero per norma di divieto.

 

Art.13 - Composizione numerica delle squadre

 

Nessuna gara può avere inizio o può proseguire se per ciascuna delle due squadre non siano presenti sul campo di gioco almeno sette giocatori per gli incontri di campionato e quattro giocatori per gli incontri a squadre ridotte.

Qualora una squadra dia inizio alla gara con un numero di giocatori inferiore a undici o a sei, rispettivamente per le partite di campionato o per le partite a squadre ridotte, potrà completare tele nimero in qualsiasi momento della gara stessa, anche in tempi successivi, ma solo con giocatori compresi nell'elenco dei partecipanti all'incontro consegnato preventivamente al capitano avversario.

 

Art.14 - Sostituzioni

 

Sono consentite sostituzioni fino ad un massimo di tre, limitatamente al fielding, conformemente alle regole del M.C.C., e previo consenso del capitano avversario, esclusi i casi di infortuni manifesti.

I sostituti devono avere gli stessi requisiti dei sostitituiti, nel senso che in nessun momento una squadra può avere in campo un numero di giocatori stranieri superiore a quello consentito dal Consiglio direttivo.

Eventuali sostituti aggiuntivi sono soggetti al consenso del capitano avversario.

 

Art.15 - Equipaggiamento

 

L'equipaggiamento dei giocatori deve essere conforme alle prescizioni dei regolamenti tecnici di gioco.

Nessun giocatore potrà usare accessori, sia alle mani che in altra parte del corpo, che a giudizio dell'arbitro possano costituire pericolo per gli altri giocatori. Tutti i giocatri di ogni squadra devono indossare camicie o maglie    polo a manica lunga o mezza manica di colore bianco con pantaloni bianchi lunghi ed eventualmente golf con collo a V bianco con possibilità di ricamo colorato.

E' consentito ai sodalizi la copertura della superficie della divisa fino a 200 cmq. con le scritte sociali e/o pubblicitarie, ma in questo caso è necessaria l'uniformità totale degli appartenenti ad una squadra.

 

Art.16 - Palle

 

Alla squadra ospitante e, negli incontri in campo neutro, ad entrambe le squadre fa obbligo di mettere a disposizione degli arbitri, all'inizio di ogni gara, due palle regolamentari nuove uguali ed omogenee ed un adeguato numero di palle sostitutive, del tipo annualmente stabilito dall'Associazione o, mancando tale indicazione, in tutto conformi alle prescizioni dei regolamenti tecnici di gioco.

La mancata disputa o l'impossibilità di portare a termine la gara per indisponibilità di palle da gioco sarà imputabile rispettivamente alla squadra ospitante o ad ambedue le squadre in caso di campo neutro.

 

Art.17 - Capitano della squadra

 

Per ogni squadra deve essere desugnato un capitano.

Sui compiti del capitano dispone l'art. 22.

 

Art.18 - Doveri dei partecipanti alla gara

 

Ciascun partecipante alla gara deve uniformarsi, nell'osservanza dei regolamenti di gioco, ai principi della lealtà e dell'etica sportiva, astenendosi da qualsiasi atto o manifestazione scorretti o violenti, attenendosi alle decisioni arbitrali, in particolare a quelle di contenuto disciplinare, osservando in generale comportamento corretto verso tutti gli altri partecipanti, gli organi di campo, le persone ammesse al recinto di gioco e il pubblico, astenendosi dall'interferire nello svolgimento della gara e dal commentare in qualsiasi modo l'operato degli organi di campo.

Si precisa altresì che ogni manifestazione sportiva organizzata dall'A.I.C.  ogni giocatore ed organo di campo si espone a proprio rischio e pericolo, esonerando l'Associazione da qualsiasi responsabilità sia per infortunio che per condizioni fisiche non adeguate

 

Art.19 - Elenco e verifica dei partecipanti

 

Per ogni squadra i giocatori e le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere indicati in apposito elenco nominativo, accompagnato, al fine del riconoscimento delle persone elencate, dai documenti di tesseramento vidimati per l'anno in corso ed in loro mancanza, o per le persone prive di tessera associativa, di un documento personale di riconoscimento, salva l'attestazione di conoscenza personale da parte di uno degli arbitri.

Per le gare di campionato l'elenco:

a) deve distinguere i giocatori titolari dai sostituti;

b) deve essere presentato ad uno degli arbitri in duplice copia sottoscritta dal capitano, una delle quali viene dall'arbitro consegnata all'altra squadra, previa verifica delle identità;

c) può essere variato fino al momento dell'inizio  della gara, e la varazione deve essere comunicata dall'arbitro all'altra squadra.

Per le gare a squadre ridotte gli elenchi:

a) devono essere presentati al delegato tecnico di campo, che ne annota il momento di presentazione, in duplice copia sottoscritta dal capitano;

b) sono definitivi e pertanto non potranno subire varazioni od aggiunte.

Gli elenchi dei partecipanti alla gara devono essere presentati almeno 15 minuti prima dell'incontro. La loro presentazione, corredata dalla relativa documentazione, è un presupposto essenziale per la partecipazione alla gara, abilitando la squadra a scendere in campo dopo le operazioni di riconoscimento, e pertanto, qualora una squadra presenti l'elenco o la relativa documentazione oltre tale termine, sarà ad essa imputabile l'eventuale conseguente superamento dal momento stabilito per l'inizio dell'incontro.

 

Art.20 - Partecipazione alle gare "sub judice"

 

I giocatori sprovveduti del cartellino e ammessi alla gara in base a documento di riconoscimento vi partecipano "sub jiudice" e sotto la responsabilità del capitano previa apposizione della loro firma sull'elenco, nel quale dovranno essere indicati gli estremi del documento personale presentato.

 

Art.21 - (abrogato)

 

Art.22 - Compiti del capitano

 

Il capitano rappresenta la squadra di fronte agli arbitri, rimanendo responsabile della sua disciplina collettiva; deve intervenire attivamente, se necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni arbitrali; deve in ogni circostanza prestare efficace assistenza agli arbitri per prevenire e sedare incidenti.

Solo il capitano può, a gioco fermo o al termine della gara, chiedere eventuali chiarimenti agli arbitri, in forma corretta e rispettosa.

Egli solo può impartire consigli e ordini ai propri giocatori e ne può ordinare l'allontanamento dal campo dandone avviso agli arbitri.

Compete al capitano inoltre, a parte quanto espressamente previsto nel regolamento tecnico di gioco, dal presente regolamento, dal regolamento di disciplina e dal regolamento di giustizia:

- sottoscrivere e consegnare agli Arbitri l'elenco dei giocatori della propria squadra;

- provvedere alla consegna agli stessi delle palle regolamentari;

- far scendere la squadra sul terreno di gioco e schierarla al segnale degli arbitri;

- presentare agli arbitri nei casi, nelle forme e nei termini previsti, eventuali avvisi di impugnativa.

 

Art.23 - Rinvio al regolamento di disciplina

 

Il regolamento di disciplina stabilisce le sanzioni conseguenti all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del presente titolo.

 

TITOLO III

CAMPO DI GIOCO

 

Art.24 - Misure e caratteristiche

 

Il campo di gioco, con le relative attrezzature, tracciature perimetrali e interne, deve essere conforme alle disposizioni dei regolamenti tecnici di gioco; in particolare deve avere come misura minima 60 metri di lato.

Il fondo del terreno può essere a tappeto erboso, naturale o sintetico o in terra battuta, ma la superficie deve essere in ogni caso convenientemente livellata e uniforme, specialmente nel campo per destinazione (pitch).

 

Art. 25 - Omologazione del campo di gioco

 

la corrispondenza di un campo di gioco alle prescrizioni dei regolamenti tecnici  accertata attraverso l'omologazione a cura degli organi competenti.

L'indicazione di un campo di gioco come sede dello svolgimento di un incontro, contenuta in comunicato uffciale equivale ad omologazione del campo stesso a tutti gli effetti; ma ciò non può costituire prova opponibile in sede di reclamo per irregolarità del campo di gioco o delle sue attrezzature.

 

Art. 26 - Recinto di gioco

 

Il campo di gioco deve essere delimitato, a conveniente distanza, con mezzi idonei ad indicare in modo evidente la separazione fra il campo stesso e l'area riservata al pubblico.

L'area compresa fra detta delomitazione e le linee perimetrali del campo di gioco costituisce il recinto di gioco.

Possono accedere al recinto di gioco, per ciascun sodalizio, il dirigente accompagnatore, l'allenatore, il medico sociale, il massaggiatore ed i giocatori di riserva.

Essi dovranno prendere posto sulle panchine appositamente disposte fuori dai bordi laterali.

 

Art.27 - Accesso al campo di gioco

 

Durante lo svolgimento della gara, nessuno può entrare nel campo di gioco all'infuori degli arbitri e dei giocatori. Il medico sociale ed il massaggiatore possono accedere al campo di gioco per prestare la propria opera, soltanto dietro invito o autorizzazione degli arbitri.

 

Art.28 - Oneri del sodalizio ospitante od organizzatore

 

Il sodalizio ospitante od organizzatore deve assicurare la disponibilità del campo di gioco prescelto e provvedere a che il medesimo, con le relative attrezzature, sia regolare, efficiente ed agibile.

Sull'impossibilità di svolgimento della gara per difetto e irregolarità del campo di gioco dispongono gli artt. 29 e 30.

Per gare disputate in campo neutro tali obblighi incombono all'ente incaricato dell'organizzazione.

 

Art.29 - Indisponibilità del campo di gioco

 

Nel caso di indisponibilità del campo di gioco, tempestivamente notificata e documentata dal sodalizio cui incombe l'onere o'organo compentente può, in via eccezionale e semprechè ciòsia compatibile con il tipo di manifestazione e le esigenze organizzative, disporre:

a) l'inversione del campo, previo accordo tra i sodalizio interessati;

b) lo svolgimento della gara su altro campo omologato per lo stesso campionato, anche se ubicato in località diversa, a condizione che il sodalizio ospitato non debba in tal modo compiere un percorso maggiore di quello previsto per la trasferta originaria;

c) il rinvio della gara, contenuto peraltro entro termini tali da non influire sul regolare svolgimento del campionato o della manifestazione.

Qualora non riuscisse possibile e non venga comunque adottato alcuno dei provvedimenti di cui sopra, la mancata effettuazuine della gara è imputabile al sodalizio onerato.

 

Art.30 - Irregolarità del campo di gioco

 

Compete agli arbitri, insindacabilmente, ogni decisione in merito alla regolarità del campo nonchè allo stato del terreno di gioco e delle attrezzature prima e durante l'incontro.

Qualora prima dell'inizio della gara gli arbitri accertino l'esistenza di gravi irregolarità di campo o la mancanza di attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara stessa e se tali inconvenienti non possono essere rimossi dal sodalizio ospitante entro 30 minuti, non daranno inizio alla gara, la cui mancata effettuazione sarà imputabile al sodalizio onerato.

 

Art.31 - Impraticabilità del campo di gioco

 

Compete agli arbitri, insindacabilmente, ogni decisione in merito alla praticabilità del campo di gioco sia prima che dopo l'inizio della gara.

Qualora, a giudizio degli arbitri, lo stato di impraticabilità del campo possa avere carattere non definitivo, l'inizio della gara potrà essere rinviato per un periodo non superiore a 30 minuti; nel caso di impraticabilità sopravvenuta dopo l'inizio della gara lo svolgimento di questa potrà essere sospeso, sempre fino ad un massimo di 30 minuti, in attesa che cessi l'impraticabilità.

Durante tali periodi le squadre debbono rimanere a disposizione degli arbitri ed il sodalizio ospitante ha l'obbligo su richiesta degli stessi, di provvedere ad eliminare lo stato di impraticabilità, qualora ciò rientri nelle sue possibilità.

Se, peraltro, l'impraticabilità perdura, gli arbitri potranno dare inizio alla gara, previo accordo scritto fra i due sodalizi interessati, su altro campo praticabile, sito in zona limitrofa e omologato per lo stesso campionato.

Qualora nemmeno questo fosse possibile, l'incontro verrà rinviato.

 

Art.32 - Rinvio al regolamento di disciplina

 

Il ragolamento di disciplina stabilisce le sanzuini conseguenti all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del presente titolo.

 

TITOLO IV

ORGANI DI CONTROLLO TECNICO-ORGANIZZATIVO

 

Art.33 - Individuazione

 

Allo svolgimento della attività agonistica associativa sono preposti:

- il Consiglio direttivo

- il Comitato tecnico nazionale ed arbitrale.

 

Art.34 - Competenze

 

La competenza del Comitato tecnico nazionale ed arbitrale si estende a tutta l'attività agonistica nazionale ed internazionale.

La competenza del capitano della Nazionale è limitata all'attività delle rappresentative azzurre.

La competenza del Consiglio direttivo è di natura straordinaria e generale.

La segreteria associativa coadiuva l'attività di tutti gli organi con competenza in materia, attuandone e comunicandone a fini operativi le determinazioni, fornendo, quando se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, anche prestazioni collaborative dei propri uffici specie in sede organizzativa e di svolgimento dei concentramenti di campionato.

Gli interventi organizzativi e di controllo tecnico dell'attività agonistica liberamente programmata dai sodalizio devono essere rispondenti e conformarsi alle disposizioni e prescrizioni emanati in sede di autorizzazione delle manifestazioni.

 

TITOLO V

ORGANI DI CAMPO

 

Art. 35 - Elencazione

 

Sono organi di campo, preposti allo svolgimento delle gare secondo le regole della disciplina sportiva del Cricket:

- gli arbitri

- il commissario di campo

- i segnapunti

Il commissario di campo è organo eventuale

 

Art.36 - Compiti degli arbitri

 

Oltre a quanto previsto nei regolamenti tecnici di campo ai fini del corretto svolgimento delle gare e della disciplina in campo spetta agli arbitri:

a) l'identificazione dei giocatori e delle persone ammesse per ciascuna squadra nel recinto di gioco a norma dell'art.19;

b) ogni eventuale valutazione e decisione in merito alla regolarità dell'equipaggiamento dei giocatori, all'assolvimento degli oneri che incombono ai sodalizi per lo svolgimento del gioco e comunque alla possibilità in genere di effettazione o prosecuzione della gara a norma del presente regolamento;

c) ricevere le manifestazioni di impugnativa e provvedere agli oneri ad essi incombenti a norma del reglamento di Giustizia;

d) redigere e sottoscrivere il referto arbitrale, rimettendolo all'organo competente a riceverlo.

 

Art.37 - Poteri degli arbitri in ordine alla prosecuzione od interruzione delle gare

 

E' nei poteri degli arbitri astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al verificarsi di fatti o situazioni pregiudizievoli della loro incolumità o di quella dei partrecipanti alla gara, o che non consentano ad essi di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio.

Rientra altresì nei poteri degli arbitri, in tali circostanze, proseguire la gara pro-forma, esclusivamente a fini cautelativi o di salvaguardia dell'ordine pubblico.

 

Art.38 - Assenza e indisponibilità degli arbitri nelle gare non a concentramento

 

Se decorsi 30 minuti dall'ora stabilita per l'inizio della gara si verifichi la mancata presentazione in campo di uno degli arbitri, l'altro arbitro designato può chiedere a sua discrezione, l'intervento di un altro collega di qualsiasi categoria presente alla manifestazione, il quale sostituiràl'assente definitivamente, oppure provvede ad arbitrare l'incontro chiedendo a ciascuna squadra di fornire un arbitro secondario.

Nel caso ora previsto di arbitraggio con un solo arbitro, in qualsiasi momento della gara l'altro arbitro designato giungesse, il sostituto cesserà la propria collabolrazione non appena il medesimo sarà pronto ad affiancare il collega e l'incontro proseguirà con il doppio arbitraggio.

Ove siano assenti entrambi gli arbitri designati e siano presenti le due squadre, la gara avrà luogo sotto la direzione di due arbitri, o di un arbitro eventualmente intervenuti alla manifestazione. In mancanza di entrambi gli arbitri designati, l'arbitraggio potrà essere affidato previo accordo scitto dei due capitani, a due o ad un giocatore presenti alla manifestazione purchè regolarmente tesserati e non soggetti a provvedimenti disciplinari inibitivi.

Si applicano le disposizioni dei commi I e II nel caso in cui, durante lo svolgimento della fara, venisse a rendersi indisponibili uno od entrambi gli arbitri per infortunio o per altra causa di forza maggiore.

Verficandosi l'impossibilità di iniziare o proseguire la gara a norma di quanto previsto nel presente articolo, le squadre potranno lasciare il campo di gioco e la gara stessa sarà rinviata a data da stabilire all'organo competente.

 

Art.39 - Commissari di campo

 

Il Consiglio direttivo designa i commissari di campo con l'incarico di riferire sull'andamento della gara in genere ed in particolare sul comportamento del pubblico, dei dirigenti e delle squadre prima, durante e dopo la gara, nonchè su qualsiasi fatto o incidente che ritengono sfuggito al controllo degli arbitri.

I commissari di campo debbono di norma astenersi dal rendere manifesto il mandato ricevuto e possono intervenire solo in quei casi in cui si renda necessario assistere e tutelare l'arbitro od invitare, ove occorra, i dirigenti delle squadre a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico. In tali casi essi possono accedere al recinto di gioco.

Il commissario di campo può essere designato anche su richiesta ed a spese di un sodalizio che partecipa alla gara.

Lo svolgimento della funzione di commissario di campo è compatibile con qualsiasi posizione di tesseramento, escluse quelle di appartenenza ai sodalizi impegnati nella gara.

 

TITOLO VI

L'OMOLOGAZIONE DELLE GARE

 

Art. 40 - I documenti ufficiali di gara

 

Per ogni gara diretta gli arbitri devono redigere apposito referto.

Il referto arbitrale dovrà essere redatto in duplice originale debitamente sottoscritto, secondo le prescizioni impartite dal Comitato tecnico nazionale ed arbitrale utilizzando i moduli debitamente predisposti e forniti, e recare, comunque, con relaytive annotazioni cronologiche, i dati essenziali e salienti circa lo svolgimento tecnico dell'incontro, l'indicazionew dei provvedimentoi disciplinari adottati nei confronti dei partecipanti con relativa motivazione, degli incidenti, degli infortuni, del comportamento del pubblico, la constatazione circa lo stato del campo e annesse attrezzature e l'osservanza degli oneri incombenti ai sodalizi ospitanti ed organizzatori, le motivazioni che abbiano fatto escludere la regolarità dell'incontro e i conseguenti provvedimenti adottati, le riserve e i preannunci di reclamo dei capitani secondo quanto previsto dalle norme della giustizia sportiva associativa, nonchè ogni altro rilievo necessario ed opportuno. 

Costituiscono parte integrante del referto arbitrale gli elenchi dei partecipanti soggetti al riscontro degli arbitri nonchè i preannunci di reclamo loro presentati, sui quali essi dovranno annotare il momento di presentazione con riferimento al termine dell'incontro ed apporre la propria sottoscrizione per autenticazione.

Il referto deve eseere redatto anche nel caso di gara non iniziata, indicandosene i motivi.

Oltre al referto arbitrale è documento ufficiale di gara il rapporto del commissario di campo previsto dall'art. 39.

 

Art. 41 - Validità e rilevanza dei documenti ufficiali di gara

 

I competenti organi giudicanti basano i loro giudizi in ordine alla regolarità ed al risultato delle gare sui documenti ufficiali di gara.

Solo limitatamente all'applicazione delle sanzioni disciplnari previste dalle norme di disciplina, ove siano formalmente impugnate le risultanze dei documenti ufficiali, gli organi giudicanti possono, a loro insindacabile discrezionalità, acquisire supplementi di referto, di rapporto o precisazioni dagli ufficiali di gara, anche convocandoli presso di sè, nonchè avvalersi di ogni mezzo integrativo di riscontro.

Sono comunque esclusi i diretti confronti fra ufficiali di gara e gli altri tesserati e terzi in genere.

 

Art. 42 - Trasmissione dei documenti ufficiali di gara

 

I documenti ufficiali di gara, a cura ed onere diretto degli arbitri, devono essere rimessi senza indugio al competente organo giudicante, cui devono pervenire in tempo utile per provvedere.

Il commissario di campo farà pervenire il proprio rapporto.

Apposite confacenti istruzioni del Comitato tecnico nazionale ed arbitrale e della segreteria associativa e le normative interne dei concentramenti disciplineranno l'assolvimento di tali oneri.

 

Art. 42 bis - Redazione e trasmissione dei documenti ufficiali di gara in mancanza di arbitri

 

In caso di mancanza di arbitri le redazione dei documenti ufficiali, secondo le forme stabilite dall'art. 40, è a cura ed onere della società ospitante. Essa è inoltre tenuta a spedire, a proprie spese, agli uffici preposti i documenti ufficiali entro 24 ore dallo svolgimento della gara.

L'inottemperanza alle disposizioni del comma precedente rende la società ospitante passibile di un'ammenda stabilita preventivamente dal Consiglio direttivo.

Alla stessa pena è soggetta la società ospitata nel caso in cui la difformità, l'inesattezza o la lacunosità dei documenti ufficiali siano riconducibili, in tutto o in parte, alla sua condotta.

Ai fini delle competenze giurisdizionali di primo grado e d'appello le sanzioni previste dal presente articolo sono equiparate alle disciplinari.

 

Art.43 - Nozione di omologazione

 

Il risultato della gara a cui si riferiscono i documenti ufficiali relativi è soggetto ad omologazione da parte degli organi giudicanti, che lo convalida e lo rende ufficiale.

Esso è omologato quando sia positivamente riscontrato il regolare svolgimento della gara.

Non può procedersi ad omologazione in pendenza di rituali impugnazioni influenti sull'esito della gara quali consentite dalle norme del regolamento di giustizia.

L'accoglimento delle impugnazioni di cui al precedente comma o il riscontro di irregolarità determinanti rilevabili d'ufficio e disciplinarmente imputabili comportano la non omologazione della gara e il risultato ufficiale della medesima sarà quello determinato dalla decisione giurisdizionale.

Se il giudice dell'omologazione ritiene che lo svolgimento della gara non sia stato regolare per fatti valutabili con criteri non esclusivamente tecneci, comunque non imputabili, nemmeno oggettivamente,  ai sodalizi partecipanti, annulla la gara disponendone la ripetizione.

 

TITOLO VII

L'ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE NAZIONALE

 

Art.44 - Campionati e loro distinzioni

 

L'attività agonistica ufficiale dell'A.I.C. si fonda sul sistema della partecipazione di sodalizi ai campinati della disciplina del Cricket, indetti per ogni anno sportivo nonchè, in aggiunta, ai campionati di Cricket a squadre ridotte.

I campionati si distinguono in nazionali e di categoria.

 

Art.45 - Obbligatorietà della partecipazione ai campionati. Ol campionato di competenza

 

Le attività di campionato sono obbligatorie, a meno di richiesta di deroga al Consiglio direttivo motivata all'atto dell'iscrizione annuale all'A.I.C..

Il regolamento di disciplina stabilisce le conseguenze disciplinari dell'inosservanza di tale obbligo ed in particolare dell'inosservanza di tale obbligo per quanto attiene al campionato di competenza.

Si intende per campionato di competenza di un sodalizio il campionato più importante al quale ha diritto di partecipare secondo le norme organizzative che regolano la formazione dei campionati e l'ammissione ai medesimi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al Cricket a squadre ridotte ma la partecipazione a tali campionati presuppone l'assolvimento dell'obbligo della partecipazione al campionato nazionale di Cricket, salvo deroga del Consiglio direttivo.

 

Art.46 - Quadro dei partecipanti e sostituzioni

 

I quadri dei partecipanti a ciascun campionato sono compilati in base alle domande di iscrizione che gli aventi diritto devono inviare alla segreteria associativa a norma delle prescrizioni diramate.

Per i campionati a partecipazione numerica limitata ove si renda necessario completare i quadri,  il Consiglio direttivo può riaprire i termini di iscrizione e hanno in tale caso diritto ad iscriversi, nell'ordine, prima i sodalizi che nell'anno precedente hanno partecipato ai campionati stessi, e, sussidiariamente, i sodalizi che hanno partecipato a campionati della serie immediatamente inferiore, nell'ordine di classifica, e nel caso di parità in classifica quelli che saranno designati, con decisione insindacabile, dal Consiglio direttivo.

Per quanto riguarda i sodalizi che non si siano iscritti o che abbiano successivamente rinunciato, a parte le conseguenze disciplinari stabilite dal regolamento di disciplina, essi potranno solo partecipare a campionati ad iscrizione libera, semprechè ne facciano domanda prima della formazione dei quadri relativi.

 

Art.47 - Calendari

 

I camponati sono regolati nel loro svolgimento dal calendario degli incontri, recante, per ciascuna giornata di gara, i nomi dei sodalizio impegnati, il luogo e l'ora di inizio di ciascun incontro.

I campionati vengono disputati, di norma, con incontri di andata e di ritorno: ciascuna squadra incontra tutte le altre nella fase di andata e le incontra di nuovo nella fase di ritorno a campi invertiti.

La classifica finale sarà determinat a norma dell'art. 10.

Quando con riferimento al numero dei partecipanti, lo svolgimento di un campionato sia organizzato per gironi, tra i quali suddivisi i partecipanti stessi, il calendario degli incontri è redatto per ciascun girone, prevedendosi la conclusione del campionato con lo svolgimento di fasi successive di incontri tra i sodalizi meglio classificati nelle classifiche di ciascun girone.

In casi di necessità o si ritenga opportuno,  gli organi competenti possono disporre d'ufficio variazione del calendario per quanto attiene il luogo e l'orario degli incontri, con provvedimento discrezionale e inappellabile.

In occasione di partite o tornei internazionali il Consiglio direttivo ha facoltà di sospendere lo svolgimento dei campionati.

 

Art.48 - Obbligo di disputa delle gare di campionato

 

I sodalizi hanno l'obbligo di sostenere tutti gli incontri previsti nel calendario dei campionati cui partecipano e di condurre a termine le gare quali che siano le condizioni di svolgimento.

Il regolamento di disciplina stabilisce le conseguenze disciplinari dell'inosservanza di tale obbligo e in particolare della mancata disputa di due gare del medesimo campionato, della mancata disputa di una gara in fasi di concentramento.

 

Art.49 - Impiego di atleti stranieri

 

E' vietato l'impiego di atleti stranieri nei campionati oltre il numero stabilito dal Consiglio direttivo. Non si comprendono in tale numero gli atleti stranieri equiparati agli atleti italiani a norma dell'art.12, ultimo comma, del regolamento organico.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di concedere deroghe valutando le richieste motivate.

 

Art.50 - Deposito cauzionale

 

A garanzia della propria reglolare partecipazione, ad ogni sodalizio viene trattenuto, all'atto dell'iscrizione, un deposito cauzionale nella misura annualmente fissata per ciascun campionato.

Tale deposito verrà restituito ai sodalizio dopo che le rispettive squadre abbiano reglolarmente esaurito la loro partecipazione. Art.51 - Spese sostenute dai sodalizi

 

Tutte, indistintamente, le spese sostenute dai sodalizi per gli incontri di campionato, ivi comprese di trasferta, sono a carico dei sodalizi stessi. Eventuali contributi per spese di viaggio sostenute in occasione delle gare di campionato disputate fuori sede possono essere concessi nella misura e con le  modalità annualmente stabilite.

 

Art.52 - Nozione di partecipazione ai campionati

 

Agli effetti delle normative associative un sodalizio si intende che abbia partecipato ad un campionato quando sia compreso nella classifica definitiva del medesimo.

 

Art.53 - Aggiudicazione del titolo di campione d'Italia

 

Il titolo di campione d'Italia è attribuito al sodalizio primo classificato nel campionato assoluto.

La proclamazione dei sodalizi campioni d'Italia è effettuata con delibera del Consiglio direttivo e i proclamati sono autorizzati a fregiare le maglie sociali della loro prima squadra con lo scudetto tricolore per tutta la durata del successivo anno sportivo.

 

TITOLO VIII

ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE INTERNAZIONALE

 

Art.54 - Norme regolamentari applicabili

 

I campionati a livello internazionale ed ogni altra manifestazione di livello internazionale in cui siano impegnate squadre rappresentative nazionali, sia assolute che di categoria o rappresentative di club, sono disciplinati da regolamenti internazinali della I.C.C.

E' sempre riservata alla competenza disciplinare dell'Associazione la valutazione del comportamento dei partecipanti a norma delle disposizioni del regolamento di disciplina, salve le sanzioni direttamente applicate dagli organi internazionali.

 

Art.55 - Doveri dei sodalizi e degli atleti in ordine all'attività internazionale associativa

Gli atleti convocati per le rappresentative nazionali assolute o di categoria devono ottemperare alla convocazione nei termini e modi stabiliti ed osservare le disposizioni organizzatie e di disciplina impartite dal Comitato tecnico nazionale ed arbitrale e dagli organi internazionali.

I sodalizi devono mettere a disposizione i propri atleti convocati dal Comitato tecnico nazionale e arbitrale, sia per gli incontri sia per i relativi programmati allenamenti, offrendo ogni necessaria ed opportuna collaborazione.

 

TITOLO IX

ATTIVITA' AGONISTICA NON UFFICIALE

 

Art.56 - Tornei organizzati dai sodalizi

 

I sodalizi che intendono organizzare tornei, o partecipare a manifestazioni in Italia o all'estero notificano ciò all'organo competente trasmettendo almeno 15 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione copia del relativo regolamento. Il regolamento deve indicare:

a) località, campi, giorni ed orari fissati per lo svolgimento;

b) formula di svolgimento;

c) i sodalizi invitati a partecipare ed il trattamento loro riservato.

Il C.D. ha facoltà di vietare lo svolgimento della manifestazione per gravi motivi morali o di ordine pubblico o qualora in contrasto con i programmi agonistici ufficiali.

 

Art. 56 bis - Organizzazione di incontri singoli

 

I clubs associati qualora intendano organizzare incontri singoli, nell'ambito dell'attività agonistica non ufficiale, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'A.I.C. dell'avvenuta disputa della gara.

 

Art. 57 - Norme regolatrici dell'attività agonistica non ufficiale

 

Lo svolgimento dell'attività agonistica non ufficiale è soggetto a tutte le norme che regolano l'attività agonistica ufficiale in quanto applicabili con riferimento al tipo di manifestazione e salvo le deroghe espressamente previste e convalidate nel provvedimento autorizzativo; ma nessuna deroga può essere consentita in ordine alla disciplina dei comportamenti dei sodalizi e dei partecipanti.