FEDERAZIONE  CRICKET ITALIANA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

 

 

TITOLO I

DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

 

Art.1)                      Nozione di impugnazione

Art.2)                      Distinzione delle impugnazioni con riferimento all’oggetto

Art.3)                      Distinzione delle impugnazioni con riferimento al grado: reclami, appelli

Art.4)                      Soggetti interessati e legittimati

Art.5)                      Organi di giustizia federale

Art.6)                      Formalità ordinarie per la proposizione delle impugnazioni

Art.7)                      Termini ordinari

Art.8)                      Formalità a termini particolari

Art.9)                      Tasse di impugnazione

Art.10)                  Intervento degli organi che hanno emesso il provvedimento impugnato e dei controinteressati

Art.11)                  Irrilevanza dell’impugnazione di secondo ed ultimo grado sull’esecutorietà dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva

Art.12)                  Rinuncia all’impugnazione

Art.13)                  Riunione di impugnazioni

Art.14)                  Trattazione e decisione delle impugnative

 

 

TITOLO II

DELLE IMPUGNAZIONI TECNICHE

 

Art.15)    Sodalizi interessati e mezzi di impugnazione in materia tecnica

Art.16)    Ripartizione delle competenze in ordine alle impugnazioni tecniche

Art.17)    Impugnazioni per irregolarità del campo di gioco

Art.18)    Impugnazioni per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore

Art.19)    Impugnazione per incidenti avvenuti in occasione di gare

 

TITOLO III

DELLE IMPUGNAZIONI IN MATERIA DISCIPLINARE

 

Art.20)    Interessati e mezzi di impugnazione

Art.21)    Appello con procedura ordinaria

Art.22)    Appello con procedura d'urgenza

Art.23)    Revocazione

 

TITOLO IV

DELLE IMPUGNAZIONI IM MATERIA DI TRASFERIMENTI

 

Art.24)    Interessati e mezzi di impugnazione consentiti
Art.25)    Appello

 

TITOLO V

ARBITRATO

 

Art.26)    Clausola compromissoria
Art.27)    Collegio Arbitrale

 

TITOLO I

DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

 

Art.1 - Nozione di impugnazione

1.        L’impugnazione è un mezzo volto ad ottenere una pronuncia, che faccia giusta applicazione delle norme statutarie e regolamentari, in ordine allo svolgimento e al risultato di una gara ovvero in ordine ad una determinata sutuazione definita da precedente pronuncia o atto di un organo della F.Cr.I..

 

Art.2 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento all’oggetto

 

1.        Le impugnazioni consentite nell'ordinamento della F.Cr.I. si distinguono in:

                a) Impugnazioni tecniche;

                b) Impugnazioni in materia disciplinare;

                c) Impugnazioni in materia di trasferimenti.

2.        Le impugnazioni tecniche riguardano lo svolgimento o l'esito di una gara e possono riferirsi esclusivamente a:

                                   i.          irregolarità del campo di gioco;

                                  ii.          posizione irregolare in gara di atleta o allenatore o dirigente accompagnatore;

                                iii.          incidenti avvenuti in occasione di gara.

3.        Le impugnazioni in materia disciplinare riguardano tutti i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi giudicanti a norma del Regolamento di Disciplina.

4.        Le impugnazioni in materia di trasferimenti riguardano le decisioni adottate dal Consiglio Federale sulle opposizioni presentate dai sodalizi in merito alle domande di scioglimento del vincolo.

 

Art.3 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento al grado: reclami, appelli.

 

1.        I mezzi di impugnazione si distinguono in:

                a) reclami;

                b) appelli;

2.        Il reclamo è una impugnativa di primo grado, non diretta contro un provvedimento di organo di giustizia sportiva.

3.        L'appello è una impugnativa di secondo grado, diretta a promuovere il riesame di un provvedimento di organo giustizia sportiva.

 

Art.4 - Soggetti interessati e legittimati

 

1.        Può proporre impugnativa esclusivamente chi vi abbia interesse diretto con riferimento al provvedimento impugnato e alla questione dedotta.

2.        Per ogni specie di impugnativa la norma stabilisce chi può proporla e in quali limiti.

3.        I sodalizi sono legittimati a proporre impugnazioni per fatti o contro provvedimenti che li riguardino direttamente nonchè contro provvedimenti disciplinari che riguardano direttamente i loro organizzati, i quali pertanto, non hanno diritto di impugnativa personale salvo le eccezioni di cui appresso.

4.        Hanno diritto di impugnativa personale i dirigenti federali, i dirigenti dei sodalizi e gli ufficiali di gara.

5.        Gli atleti e gli allenatori possono sempre proporre impugnativa personale contro i provvedimenti di squalifica a tempo e di ritiro della tessera federale anche ove sia proposta impugnazione da parte del sodalizio di appartenenza.

 

Art.5 - Organi di giustizia federale

 

1.        Sono organi di giustizia federale, secondo la competenza stabilita nelle norme relative a ciascuna specie di impugnazione:

a)       il Presidente Federale;

b)       il Consiglio Federale;

c)       la Commissione Disciplinare;

d)       la Commissione Giudicante;

e)       il Giudice Unico;

f)        il Procuratore Federale.

 

Art.6 – Formalità ordinarie per la proposizione delle impugnazioni

 

1.        Salvo disposizioni particolari i mezzi di impugnazione devono:

a)       essere diretti all’organo competente a decidere l’impugnazione, con sottoscrizione autografa del legale rappresentante del sodalizio interessato, o di chi legittimato a sostituirlo, ovvero della persona direttamente interessata, a mezzo raccomandata, consegnata alla posta entro il termine fissato per ciascuno di essi;

b)       essere inviati entro il termine stesso, in copia conforme a mezzo raccomandata ai diretti controinteressati;

c)       riportare gli estremi dell’attoo del provvedimento ovvero indicare la gara che si intende impugnare e l’esposizione, sia pure sommaria, di tutti i motivi di impugnazione, sia di fatto che di diritto, con l’indicazione delle norme che si assumono violate;

d)       prevederela deduzione della prescritta tassa;

e)       essere preceduti, nei casi previsti, da riserva o da preannuncio di reclamo.

2.        Per quanto riguarda la disposizione di cui all’art. 6.1 (a), l’impugnazione può essere proposta anche mediante deposito dell’atto presso la sede dell’organo di giustizia sportiva cui è diretta, previa osservanza dell’onere di invio di copia ai controinteressati contestualmente comprovata.

 

Art.7 - Termini ordinari

 

1.        I mezzi di impugnazione, salvo particolari disposizioni, devono essere proposti, a pena di irricevibilità entro e non oltre i seguenti termini:

a)       reclami tecnici: entro il terzo giorno successivo all'effettuazione della gara cui si riferiscono;

b)       appelli: entro sette giorni da quello in cui è pervenuta al sodalizio o alla persona legittimata la comunicazione del provvedimento;

2.        Nel computo del termine non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza e si computa invece il giorno finale.

3.        Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al successivo giorno non festivo.

 

Art.8 - Formalità a termini particolari

 

1.        Le eccezioni ai termini e alle formalità di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono stabilite nelle norme riguardanti le varie specie di impugnazione.

 

Art.9 – Tasse di impugnazione

 

1.        Il Consiglio Federale determina annualmente l’ammontare della tassa dovuta per ciascun mezzo di impugnazione.

2.        La tassa prescritta viene sottratta direttamente dalle cauzioni e dai rimborsi spettanti all’impugnante.

3.        In caso di accoglimento anche parziale dell’impugnativa, la tassa è restituita. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità dell’impugnativa, la tassa viene incamerata.

 

Art.10 - Intervento degli organi che hanno emesso il provvedimento impugnato e dei controinteressati

 

L’organo che ha emesso il provvedimento contro il quale la impugnazione è proposta può rimettere in qualunque momento, anche se non richiesto, le proprie osservazioni sull’organo competente a decidere l’impugnazione.

Il diretto controinteressato, intendendosi per tale il sodalizio o la persona che la previsione normativa espressamente considera tra gli aventi potere di impugnativa in relazione all’oggetto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia dell’impugnazione, può far pervenire all’organo decidente le proprie deduzioni.

 

Art.11 - Irrilevanza dell’impugnazione di secondo ed ultimo grado sull’esecutorietà dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva

 

Gli appelli e i ricorsi non sospendono l’efficacia delle decisioni e dei provvedimenti impugnati i quali sono immediatamente esecutivi eccezion fatta per i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 68 del Reg. di Disciplina.

 

Art.12 - Rinuncia all’impugnazione

 

Chi ha proposto impugnazione può rinuncuìiarvi con dichiarazione diretta, prima che intervenga la decisione, all’organo competente, il quale prendendone atto, dichiara il non luogo a procedere per rinuncia e dispone la restituzione della tassa dedotte le eventuali spese di istruzione.

 

Art.13 - Riunione di impugnazioni

 

Quando, nei casi in cui sussista una pluralità di interessati, siano proposte più impugnazioni contro lo stesso atto o comunque la pronuncia sull'una implichi pronuncia su altre, l'organo competente ne dispone la riunione emettendo un'unica decisione.

 

 

Art.14 - Trattazione e decisione delle impugnative

 

I mezzi di impugnazione validamente proposti sono presi in esame dagli organi competenti e decisi con provvedimenti succintamente motivati, fermo restando il previo compimento di atti istruttori.

 

Sono dichiarati inammissibili i mezzi di impugnazione proposti ad organo incompetente, quelli proposti avverso provvedimenti o decisioni inoppugnabili, quelli proposti da persona o sodalizio che non sia parte interessata.

 

Sono dichiarati irricevibili quelli presentati dopo la scadenza del termine stabilito, quelli non accompagnati dalla prescritta tassa, e con tassa insufficiente, o comunque proposti senza l’osservanza totale delle formalità di cui agli artt. 6 e 9 del presente regolamento o delle altre previste da norme particolari.

 

LA decisione è emanata ed acquista immediata esecutività con la sottoscrizione di tutti i componenti dell’organo di giustizia e, per quanto attiene al C.F., con la sottoscrizione dell’atto a norma dell’art. 51.3 del Regolamento Organico.

 

LA decisione deve essere sempre comunicata con raccomandata a/r al sodalizio o alla persona che ha proposto l’impugnazione nonché al controinteressato, salva diversa disposizione speciale, ed all’organo competente per la sua attuazione, il quale ne curerà la pubblicazione sui comunicati ufficiali di competenza ove si tratti di materia per la quale ciò sia previsto e dovuto.

 

TITOLO II

DELLE IMPUGNAZIONI TECNICHE

 

Art.15 - Sodalizi interessati e mezzi di impugnazione in materia tecnica

 

Il potere di impugnazione compete, per tutte le impugnazioni tecniche, esclusivamente ai due sodalizi che hanno sostenuto o che dovevano sostenere la gara cui il rilievo tecnico si riferisce, semprechè sussista un interesse concreto e attuale all'impugnazione con riferimento al provvedimento richiesto.

I mezzi di impugnazione consentiti sono:

in primo grado, il reclamo;

in secondo grado, l'appello.

 

Art.16 – Ripartizione delle competenze in ordine alle impugnazioni tecniche

 

La competenza in merito alle impugnazioni tecniche è ripartita come segue:

a) reclami - il Giudice unico è competente ai sensi dell’art. 27.2 dello Statuto Federale per i procedimenti disciplinari, reclami inclusi, relativi a gare di campionato od altra manifestazione ufficiale il cui controllo tecnico organizzativo appartenga ad un organo delegato centrale.

b) appelli - le impugnative di secondo grado o appelli rientrano nella competenza della Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 29.5 (a) dello Statuto Federale.

 

Art. 17 - Impugnazioni per irregolarità del campo di gioco

 

I sodalizi che intendono presentare il reclamo per irregolarità del campo di gioco e delle attrezzature relative, debbono far precedere tale reclamo da specifica riserva sottoscritta dal capitano e presentata agli arbitri prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale nel caso che le presunte irregolarità siano sopravvenute durante lo svolgimento della gara.

Gli arbitri debbono provvedere alla presenza dei due capitani, alle constatazioni che si rendano eventualmente necessarie in merito alle riserve presentate prima dell'inizio della gara e durante il suo svolgimento e dare atto sul verbale di gara delle relative conclusioni, nonché degli eventuali provvedimenti adottati.

Qualora, dopo la formulazione delle riserve di cui ai comma precedenti, la gara abbia avuto ugualmente svolgimento, i sodalizi interessati possono, entro 30 minuti dal termine dell'incontro, fare preannuncio scritto di reclamo agli arbitri, precisando la natura delle presunte irregolarità, a firma del capitano.

Il preannuncio di reclamo si ha per non presentato se non è anche, sempre entro il termine suddetto, comunicato al sodalizio avversario.

Gli arbitri devono dare atto nel referto del preannuncio di reclamo, intendendosi esso comunque eseguito nel caso di rifiuto o di assenza della controparte.

Il reclamo deve essere inviato all'organo competente entro il terzo giorno successivo all'effettuazione della gara, con l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 6 e 9 del presente regolamento.

L'accoglimento del reclamo per irregolarità del campo di gioco vale come accertamento di infrazione disciplinare, prevista e punita dal regolamento di disciplina.

Avverso la decisione del Giudice Unico è proponibile l'appello alla Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 29.5 (a) dello Statuto Federale da parte del sodalizio controinteressato qualora il reclamo sia stato accolto e da parte del reclamante se rigettato, ma in questo caso l'ambito dell'impugnativa è circostritto dai motivi dedotti in primo grado, salvo quelli ulteriori che prendono origine dalla stessa decisione.

L'appello alla Commissione Disciplinare va proposto, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 6 e 9 del presente regolamento, entro il termine stabilito per tale mezzo di impugnazione dall'art. 7 del presente regolamento.

 

Art.18 - Impugnazioni per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore

 

Il reclamo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara e trasmesso all'organo competente nel termine e con l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 6 e 9 del presente Regolamento.

 

Nei tornei a concentramento il reclamo, sempre a pena di inammissibilità, deve essere preannunciato al delegato tecnico di campo entro 15 minuti dal termine della gara e nei successivi 15 minuti presentato allo stesso a firma del dirigente accompagnatore o del capitano con l'osservanza delle altre formalità di cui agli artt. 6 e 9 del presente Regolamento.

 

Il delegato tecnico di campo provvede a notificare il reclamo al sodalizio avversario ed a fissargli un termine perentorio per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

 

La decisione del Giudice Unico in merito al reclamo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore è pubblicata sul comunicato ufficiale della manifestazione e l'emanazione di questo vale in ogni caso, anche in mancanza di diretta comunicazione, notifica alle parti interessante.

 

La decisione del delegato tecnico di campo in merito al reclamo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore in un torneo a concentramento è notificata mediante affissione nell'albo della manifestazione ed è inappellabile.

 

Il delegato tecnico di campo provvede a notificare alla Segreteria Federale la tassa da incamerare in caso di rigetto del reclamo.

 

L'accoglimento del reclamo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore vale come accertamento di infrazione disciplinare, prevista e punita dal regolamento di disciplina.

 

Avverso la decisione dell'organo competente è proponibile appello alla Commissione Disciplinare, eccezion fatta per le decisioni del delegato tecnico di campo per i tornei a concentramento.

 

Per l'impugnazione alla Commissione Disciplinare si applicano integralmente le norme di cui all'ottavo e al nono comma dell'art. 17 del presente regolamento.

 

 

Art. 19 - Impugnazioni per incidenti avvenuti in occasione di gare.

 

Si applicano alle impugnazioni per incidenti avvenuti in occasione di gare le disposizioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

 

TITOLO III

DELLE IMPUGNAZIONI IN MATERIA DISCIPLINARE

 

Art. 20 - Interessati e mezzi di impugnazione

 

Il potere di impugnazione in materia disciplinare riguarda tutti i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva di cui agli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del regolamento di disciplina e compete esclusivamente:

a) al sodalizio cui è stata irrogata la punizione;

b) al sodalizio di appartenenza della persona cui è stata irrogata la punizione, il quale pertanto agisce nell'interesse proprio e dell'organizzato;

c) alla persona cui è stata irrogata la punizione disciplinare, nei casi per i quali a norma dell'art. 4 è prevista o ammessa impugnativa personale;

d) al tesserato nei cui confronti è stata ratificata la sanzione disciplinare inflitta dal sodalizio di appartenenza.

 

I mezzi di impugnazione consentiti sono:

l'appello;

la revocazione.

 

 

Art.21 – Appello con procedura ordinaria

 

Avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Unico, è proponibile appello dall’interessato alla Commissione Disciplinare, con l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 6, e 9 del presente Regolamento e del termine perentorio di cui all'art.7 del medesimo.

 

Art.22 - Appello con procedura d'urgenza

 

Limitatamente ai provvedimenti inibitivi della squalifica fino a due giornate o per un periodo non superiore a giorni 15 adottati a carico di atleti nel corso ed in occasione di gare del massimo campionato, escluse le fasi a concentramento, è consentito appello con procedura d'urgenza, sul quale si pronuncia il Presidente della Commissione Disciplinare.

 

L'appello con procedura d'urgenza deve pervenire alla sede della Commissione Disciplinare entro il secondo giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento impugnato, e ne è consentita anche la proposizione per telegramma, telefax o telex ove sia comunque dichiarata con idonea indicazione l'accettazione dell'incameramento della tassa prevista.

 

Il Presidente della Commissione Disciplinare decide l'impugnativa di norma entro il giorno successivo al termine sopra indicato;

 

Diversamente il Presidente della Commissione Disciplinare dichiara inammissibile o irricevibile l'appello ove non rispondente alle speciali formalità previste da questo articolo in relazione all'art.4 del presente Regolamento.

 

In caso di accoglimento anche parziale dell’Appello, il Presidente della Commissione Disciplinare dispone per la restituzione della tassa incamerata.

 

Il Presidente della Commissione Disciplinare, infine, dà comunicazione della sua decisione all'appellante, nel domicilio del medesimo espressamente indicato nell'appello, con qualsiasi mezzo utile ed anche oralmente.

 

Art.23 - Revocazione

 

Le decisioni in materia disciplinare adottate in seguito all'esperimento di tutti i mezzi di gravame previsti possono essere impugante, dinanzi al Collegio dei probiviri o di appello con istanza in revocazione:

a) se effetto di dolo;

b) se fondate su prove riconosciute false;

c) se effetto di errore di fatto risultante dagli atti o documenti del procedimento;

d) se, successivamente sono stati trovati documenti decisivi non potuti produrre o acquisire per causa di forza maggiore o per fatto altrui.

 

L'istanza di revocazione può essere proposta soltanto da chi sia stato parte nel procedimento conclusosi con la decisione revocanda, e sempre con il pagamento della tassa e l'osservanza di tutte le formalità previste per le impugnazioni di competenza della Commissione Disciplinare, computandosi i relativi termini dalla comunicazione della decisione, esclusi i casi relativi all’art. 23. 1 (c), e dal giorno in cui si sia verificato l’evento che da luogo alla revocazione negli altri casi.

 

L'accoglimento dell'istanza, salvo i casi relativi all’art. 23. 1 (c), per il quale deve farsi luogo ad ogni ancora possibile integrazione, opera esclusivamente sugli eventuali effetti pregiudizievoli ancora in atto al momento della sua pronuncia, fermi cioè gli eventi sportivi e federali nel frattempo compiutisi e definiti.

 

TITOLO IV

DELLE IMPUGNAZIONI IM MATERIA DI TRASFERIMENTI

 

Art. 24 - Interessati e mezzi di impugnazione consentiti

1.        Il potere di impugnazione in materia di trasferimenti investe le dicisioni adottate, sulle opposizioni dei sodalizi, in merito alle domande di scioglimento del vincolo avanzate, a norma del Regolamento Organico, dei tesserati dei medesimi e compete esclusivamente nei limiti appresso indicati:

a)           al sodalizio che abbia proposto opposizione, in caso di accoglimento della domanda del tesserato;

b)           al tesserato la cui domanda sia stata respinta in accoglimento dell'opposizione del sodalizio.

2.        E’ consentita l’impugnazione in materia di trasferimenti mediante appello alla Commissione Disciplinare.

 

Art.25 - Appello

1.        Contro i provvedimenti del Consiglio Federale sulle domande di scioglimento del vincolo, adottati in presenza di opposizione del sodalizio di appartenenza del richiedente proposta a norma dell’art. 18 del Regolamento Organico, è consentito appello dell'interessato alla Commissione Disciplinare, con l'osservanza delle formalità di cui agli art.6 e 9 e nel termine di cui all’art.7 del presente Regolamento.

2.        La decisione della Commissione Disciplinare di cui al comma precedente è inappellabile.

 

TITOLO V

ARBITRATO

 

Art.26 - Clausola compromissoria

1.        I provvedimenti adottati dagli Organi della F.Cr.I. hanno piena e definitiva efficacia nell’ambito dell’ordinamento sportivo nei confronti di tutte le A.S.A., i tesserati e, comunque, i soggetti della F.Cr.I.

2.        Gli affiliati, gli aderenti, i tesserati, si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse alla attività espletata nell’ambito della F.Cr.I.

3.        Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto al comma precedente.

4.        Il diniego di autorizzazione alla deroga relativa al punto 26.2 deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivato.

5.        Il Consiglio Federale, entro 30 giorni dalla richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa dandone tempestiva comunicazione all’interessato.

6.        Decorso il termine di 30 giorni di cui al comma precedente, senza che il Consiglio Federale abbia dato alcune comunicazione al richiedente, la deroga si presume concessa.

7.        L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione dai ruoli federali.

 

Art.27 – Collegio Arbitrale

1.        Gli affiliati, gli aderenti ed i tesserati della F.Cr.I. esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia, che possa essere rimessa ad arbitri ai sensi dell’art. 809 c.p.c., che dovesse tra di loro insorgere per qualsivoglia fatto o causa, che sia originata dalla loro attività sportiva o federale e non rientri nella competenza normale degli Organi di Giustizia.

2.        Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due Membri, questi ultimi nominati uno da ciscuna delle parti, che provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i Membri degli Organi di Giustizia.

3.        Gli affiliati, gli aderenti ed i tesserati della F.Cr.I. che intendono risolvere in via arbitrale una controversia devono darne comunicazione alla controparte a mezzo lettera raccomandata a/r inviata in copia alla Segreteria Federale.

4.        La comunicazione deve determinare l’oggetto della controversia e deve contenere l’indicazione delle generalità dell’arbitro prescelto, con l’invito all’altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni.

5.        La controparte, nell’atto di designazione del proprio arbitro, che deve essere parimenti comunicata a mezzo raccomandata a/r inviata per conoscenza alla Segreteria Federale, può integrare l'oggetto della controversia.

6.        In difetto d’accordo tra gli arbitri designati dalle due parti, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale è demandata al Presidente della Commissione Disciplinare che può sceglierlo tra i Membri degli Organi di Giustizia. Al Presidente dello stesso spetta, inoltre, la nomina dell’arbitro di una delle due parti, qualora questa non vi abbia provveduto.

7.        Gli arbitri, purchè così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappelabilmente, con le procedure previste dai Regolamenti di Giustizia e Disciplina. 

8.        Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e per l’esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria Federale, che ne dovrà dare altresì tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

9.        Le spese del procedimento arbitrale sono liquidate nel lodo, e sono a carico delle parti indicate nel medesimo.