Art.2)
Distinzione
delle impugnazioni con riferimento all’oggetto
Art.3)
Distinzione
delle impugnazioni con riferimento al grado: reclami, appelli
Art.4)
Soggetti
interessati e legittimati
Art.5)
Organi
di giustizia federale
Art.6)
Formalità
ordinarie per la proposizione delle impugnazioni
Art.7)
Termini
ordinari
Art.8)
Formalità
a termini particolari
Art.9)
Tasse
di impugnazione
Art.10)
Intervento
degli organi che hanno emesso il provvedimento impugnato e dei
controinteressati
Art.11)
Irrilevanza
dell’impugnazione di secondo ed ultimo grado sull’esecutorietà dei
provvedimenti degli organi di giustizia sportiva
Art.12)
Rinuncia
all’impugnazione
Art.13)
Riunione
di impugnazioni
Art.14)
Trattazione
e decisione delle impugnative
Art.15) Sodalizi interessati e mezzi di
impugnazione in materia tecnica
Art.16) Ripartizione delle competenze in ordine
alle impugnazioni tecniche
Art.17) Impugnazioni per irregolarità del campo
di gioco
Art.18) Impugnazioni per posizione irregolare di
atleta, allenatore o accompagnatore
Art.19) Impugnazione per incidenti avvenuti in
occasione di gare
Art.20) Interessati e mezzi di impugnazione
Art.21) Appello con procedura ordinaria
Art.22) Appello con procedura d'urgenza
TITOLO
IV
DELLE
IMPUGNAZIONI IM MATERIA DI TRASFERIMENTI
TITOLO V
ARBITRATO
Art.1 - Nozione di
impugnazione
1.
L’impugnazione
è un mezzo volto ad ottenere una pronuncia, che faccia giusta applicazione
delle norme statutarie e regolamentari, in ordine allo svolgimento e al
risultato di una gara ovvero in ordine ad una determinata sutuazione definita
da precedente pronuncia o atto di un organo della F.Cr.I..
Art.2 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento
all’oggetto
1.
Le
impugnazioni consentite nell'ordinamento della F.Cr.I. si distinguono in:
a)
Impugnazioni tecniche;
b)
Impugnazioni in materia disciplinare;
c)
Impugnazioni in materia di trasferimenti.
2.
Le
impugnazioni tecniche riguardano lo svolgimento o l'esito di una gara e possono
riferirsi esclusivamente a:
i.
irregolarità
del campo di gioco;
ii.
posizione
irregolare in gara di atleta o allenatore o dirigente accompagnatore;
iii.
incidenti
avvenuti in occasione di gara.
3.
Le
impugnazioni in materia disciplinare riguardano tutti i provvedimenti
disciplinari adottati dagli organi giudicanti a norma del Regolamento di
Disciplina.
4.
Le
impugnazioni in materia di trasferimenti riguardano le decisioni adottate dal
Consiglio Federale sulle opposizioni presentate dai sodalizi in merito alle
domande di scioglimento del vincolo.
Art.3 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento
al grado: reclami, appelli.
1.
I mezzi di impugnazione
si distinguono in:
a)
reclami;
b)
appelli;
2.
Il reclamo
è una impugnativa di primo grado, non diretta contro un provvedimento di organo
di giustizia sportiva.
3.
L'appello è
una impugnativa di secondo grado, diretta a promuovere il riesame di un provvedimento
di organo giustizia sportiva.
Art.4 - Soggetti
interessati e legittimati
1.
Può
proporre impugnativa esclusivamente chi vi abbia interesse diretto con
riferimento al provvedimento impugnato e alla questione dedotta.
2.
Per ogni
specie di impugnativa la norma stabilisce chi può proporla e in quali limiti.
3.
I sodalizi
sono legittimati a proporre impugnazioni per fatti o contro provvedimenti che
li riguardino direttamente nonchè contro provvedimenti disciplinari che
riguardano direttamente i loro organizzati, i quali pertanto, non hanno diritto
di impugnativa personale salvo le eccezioni di cui appresso.
4.
Hanno
diritto di impugnativa personale i dirigenti federali, i dirigenti dei sodalizi
e gli ufficiali di gara.
5.
Gli atleti
e gli allenatori possono sempre proporre impugnativa personale contro i
provvedimenti di squalifica a tempo e di ritiro della tessera federale anche
ove sia proposta impugnazione da parte del sodalizio di appartenenza.
Art.5 - Organi di giustizia
federale
1.
Sono organi
di giustizia federale, secondo la competenza stabilita nelle norme relative a
ciascuna specie di impugnazione:
a)
il
Presidente Federale;
b)
il
Consiglio Federale;
c)
la
Commissione Disciplinare;
d)
la
Commissione Giudicante;
e)
il Giudice
Unico;
f)
il
Procuratore Federale.
Art.6 – Formalità ordinarie per la proposizione delle
impugnazioni
1.
Salvo
disposizioni particolari i mezzi di impugnazione devono:
a)
essere
diretti all’organo competente a decidere l’impugnazione, con sottoscrizione
autografa del legale rappresentante del sodalizio interessato, o di chi
legittimato a sostituirlo, ovvero della persona direttamente interessata, a
mezzo raccomandata, consegnata alla posta entro il termine fissato per ciascuno
di essi;
b)
essere
inviati entro il termine stesso, in copia conforme a mezzo raccomandata ai
diretti controinteressati;
c)
riportare
gli estremi dell’attoo del provvedimento ovvero indicare la gara che si intende
impugnare e l’esposizione, sia pure sommaria, di tutti i motivi di
impugnazione, sia di fatto che di diritto, con l’indicazione delle norme che si
assumono violate;
d)
prevederela
deduzione della prescritta tassa;
e)
essere
preceduti, nei casi previsti, da riserva o da preannuncio di reclamo.
Art.7 - Termini ordinari
1.
I mezzi di
impugnazione, salvo particolari disposizioni, devono essere proposti, a pena di
irricevibilità entro e non oltre i seguenti termini:
a)
reclami
tecnici: entro il terzo giorno successivo all'effettuazione della gara cui si
riferiscono;
b)
appelli:
entro sette giorni da quello in cui è pervenuta al sodalizio o alla persona
legittimata la comunicazione del provvedimento;
2.
Nel computo del termine
non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza e si computa
invece il giorno finale.
3.
Il termine
che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al successivo giorno non
festivo.
Art.8 - Formalità a termini
particolari
1.
Le
eccezioni ai termini e alle formalità di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono
stabilite nelle norme riguardanti le varie specie di impugnazione.
Art.9 – Tasse di
impugnazione
1.
Il
Consiglio Federale determina annualmente l’ammontare della tassa dovuta per
ciascun mezzo di impugnazione.
2.
La tassa
prescritta viene sottratta direttamente dalle cauzioni e dai rimborsi spettanti
all’impugnante.
3.
In caso di
accoglimento anche parziale dell’impugnativa, la tassa è restituita. In caso di
rigetto o dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità dell’impugnativa,
la tassa viene incamerata.
Art.10 - Intervento degli
organi che hanno emesso il provvedimento impugnato e dei controinteressati
L’organo che ha emesso il provvedimento
contro il quale la impugnazione è proposta può rimettere in qualunque momento,
anche se non richiesto, le proprie osservazioni sull’organo competente a
decidere l’impugnazione.
Il diretto controinteressato,
intendendosi per tale il sodalizio o la persona che la previsione normativa
espressamente considera tra gli aventi potere di impugnativa in relazione
all’oggetto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia
dell’impugnazione, può far pervenire all’organo decidente le proprie deduzioni.
Art.11 - Irrilevanza
dell’impugnazione di secondo ed ultimo grado sull’esecutorietà dei
provvedimenti degli organi di giustizia sportiva
Gli appelli e i ricorsi non sospendono l’efficacia
delle decisioni e dei provvedimenti impugnati i quali sono immediatamente
esecutivi eccezion fatta per i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 68
del Reg. di Disciplina.
Art.12 - Rinuncia all’impugnazione
Chi ha proposto impugnazione può
rinuncuìiarvi con dichiarazione diretta, prima che intervenga la decisione,
all’organo competente, il quale prendendone atto, dichiara il non luogo a
procedere per rinuncia e dispone la restituzione della tassa dedotte le
eventuali spese di istruzione.
Art.13 - Riunione di impugnazioni
Quando, nei casi in cui sussista una
pluralità di interessati, siano proposte più impugnazioni contro lo stesso atto
o comunque la pronuncia sull'una implichi pronuncia su altre, l'organo
competente ne dispone la riunione emettendo un'unica decisione.
Art.14 - Trattazione e
decisione delle impugnative
I mezzi di impugnazione validamente
proposti sono presi in esame dagli organi competenti e decisi con provvedimenti
succintamente motivati, fermo restando il previo compimento di atti istruttori.
Sono dichiarati inammissibili i mezzi di
impugnazione proposti ad organo incompetente, quelli proposti avverso
provvedimenti o decisioni inoppugnabili, quelli proposti da persona o sodalizio
che non sia parte interessata.
Sono dichiarati irricevibili quelli
presentati dopo la scadenza del termine stabilito, quelli non accompagnati
dalla prescritta tassa, e con tassa insufficiente, o comunque proposti senza
l’osservanza totale delle formalità di cui agli artt. 6 e 9 del presente
regolamento o delle altre previste da norme particolari.
LA decisione è emanata ed acquista
immediata esecutività con la sottoscrizione di tutti i componenti dell’organo
di giustizia e, per quanto attiene al C.F., con la sottoscrizione dell’atto a
norma dell’art. 51.3 del Regolamento Organico.
LA decisione deve essere sempre
comunicata con raccomandata a/r al sodalizio o alla persona che ha proposto
l’impugnazione nonché al controinteressato, salva diversa disposizione
speciale, ed all’organo competente per la sua attuazione, il quale ne curerà la
pubblicazione sui comunicati ufficiali di competenza ove si tratti di materia
per la quale ciò sia previsto e dovuto.
TITOLO II
DELLE IMPUGNAZIONI TECNICHE
Art.15 - Sodalizi
interessati e mezzi di impugnazione in materia tecnica
Il potere di impugnazione compete, per
tutte le impugnazioni tecniche, esclusivamente ai due sodalizi che hanno
sostenuto o che dovevano sostenere la gara cui il rilievo tecnico si riferisce,
semprechè sussista un interesse concreto e attuale all'impugnazione con riferimento
al provvedimento richiesto.
I mezzi di impugnazione consentiti sono:
in primo grado, il reclamo;
in secondo grado, l'appello.
Art.16 – Ripartizione
delle competenze in ordine alle impugnazioni tecniche
La competenza in merito alle impugnazioni
tecniche è ripartita come segue:
a) reclami - il Giudice unico è
competente ai sensi dell’art. 27.2 dello Statuto Federale per i procedimenti
disciplinari, reclami inclusi, relativi a gare di campionato od altra
manifestazione ufficiale il cui controllo tecnico organizzativo appartenga ad
un organo delegato centrale.
b) appelli - le impugnative di secondo
grado o appelli rientrano nella competenza della Commissione Disciplinare ai
sensi dell’art. 29.5 (a) dello Statuto Federale.
Art.
17 - Impugnazioni per irregolarità del campo di gioco
I sodalizi che intendono presentare il
reclamo per irregolarità del campo di gioco e delle attrezzature relative,
debbono far precedere tale reclamo da specifica riserva sottoscritta dal
capitano e presentata agli arbitri prima dell'inizio della gara, ovvero da
specifica riserva verbale nel caso che le presunte irregolarità siano
sopravvenute durante lo svolgimento della gara.
Gli arbitri debbono provvedere alla
presenza dei due capitani, alle constatazioni che si rendano eventualmente
necessarie in merito alle riserve presentate prima dell'inizio della gara e
durante il suo svolgimento e dare atto sul verbale di gara delle relative
conclusioni, nonché degli eventuali provvedimenti adottati.
Qualora, dopo la formulazione delle
riserve di cui ai comma precedenti, la gara abbia avuto ugualmente svolgimento,
i sodalizi interessati possono, entro 30 minuti dal termine dell'incontro, fare
preannuncio scritto di reclamo agli arbitri, precisando la natura delle
presunte irregolarità, a firma del capitano.
Il preannuncio di reclamo si ha per non
presentato se non è anche, sempre entro il termine suddetto, comunicato al
sodalizio avversario.
Gli arbitri devono dare atto nel referto
del preannuncio di reclamo, intendendosi esso comunque eseguito nel caso di
rifiuto o di assenza della controparte.
Il reclamo deve essere inviato all'organo
competente entro il terzo giorno successivo all'effettuazione della gara, con
l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 6 e 9 del presente regolamento.
L'accoglimento del reclamo per
irregolarità del campo di gioco vale come accertamento di infrazione
disciplinare, prevista e punita dal regolamento di disciplina.
Avverso la decisione del Giudice Unico è
proponibile l'appello alla Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 29.5 (a)
dello Statuto Federale da parte del sodalizio controinteressato qualora il
reclamo sia stato accolto e da parte del reclamante se rigettato, ma in questo
caso l'ambito dell'impugnativa è circostritto dai motivi dedotti in primo
grado, salvo quelli ulteriori che prendono origine dalla stessa decisione.
L'appello alla Commissione Disciplinare
va proposto, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 6 e 9 del
presente regolamento, entro il termine stabilito per tale mezzo di impugnazione
dall'art. 7 del presente regolamento.
Art.18
- Impugnazioni per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore
Il reclamo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore
deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno
successivo allo svolgimento della gara e trasmesso all'organo competente nel
termine e con l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 6 e 9 del presente
Regolamento.
Nei tornei a concentramento il reclamo,
sempre a pena di inammissibilità, deve essere preannunciato al delegato tecnico
di campo entro 15 minuti dal termine della gara e nei successivi 15 minuti
presentato allo stesso a firma del dirigente accompagnatore o del capitano con
l'osservanza delle altre formalità di cui agli artt. 6 e 9 del presente
Regolamento.
Il delegato tecnico di campo provvede a
notificare il reclamo al sodalizio avversario ed a fissargli un termine
perentorio per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
La decisione del Giudice Unico in merito
al reclamo per posizione irregolare di
atleta, allenatore o accompagnatore è pubblicata sul comunicato
ufficiale della manifestazione e l'emanazione di questo vale in ogni caso,
anche in mancanza di diretta comunicazione, notifica alle parti interessante.
La decisione del delegato tecnico di
campo in merito al reclamo per posizione
irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore in un torneo a
concentramento è notificata mediante affissione nell'albo della manifestazione
ed è inappellabile.
Il delegato tecnico di campo provvede a
notificare alla Segreteria Federale la tassa da incamerare in caso di rigetto
del reclamo.
L'accoglimento del reclamo per posizione
irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore vale come accertamento di infrazione
disciplinare, prevista e punita dal regolamento di disciplina.
Avverso la decisione dell'organo
competente è proponibile appello alla Commissione Disciplinare, eccezion fatta
per le decisioni del delegato tecnico di campo per i tornei a concentramento.
Per l'impugnazione alla Commissione
Disciplinare si applicano integralmente le norme di cui all'ottavo e al nono
comma dell'art. 17 del presente regolamento.
Art.
19 - Impugnazioni per incidenti avvenuti in occasione di gare.
Si applicano alle impugnazioni per
incidenti avvenuti in occasione di gare le disposizioni di cui all'art. 18 del
presente Regolamento.
TITOLO III
DELLE IMPUGNAZIONI IN MATERIA
DISCIPLINARE
Art.
20 - Interessati e mezzi di impugnazione
Il potere di impugnazione in materia disciplinare
riguarda tutti i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva di cui agli
artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del regolamento di disciplina e compete
esclusivamente:
a) al sodalizio cui è stata irrogata la
punizione;
b) al sodalizio di appartenenza della
persona cui è stata irrogata la punizione, il quale pertanto agisce
nell'interesse proprio e dell'organizzato;
c) alla persona cui è stata irrogata la
punizione disciplinare, nei casi per i quali a norma dell'art. 4 è prevista o
ammessa impugnativa personale;
d) al tesserato nei cui confronti è stata
ratificata la sanzione disciplinare inflitta dal sodalizio di appartenenza.
I mezzi di impugnazione consentiti sono:
l'appello;
la revocazione.
Art.21
– Appello con procedura ordinaria
Avverso i provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Unico, è proponibile appello dall’interessato alla
Commissione Disciplinare, con l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 6,
e 9 del presente Regolamento e del termine perentorio di cui all'art.7 del
medesimo.
Art.22
- Appello con procedura d'urgenza
Limitatamente ai provvedimenti inibitivi
della squalifica fino a due giornate o per un periodo non superiore a giorni 15
adottati a carico di atleti nel corso ed in occasione di gare del massimo
campionato, escluse le fasi a concentramento, è consentito appello con
procedura d'urgenza, sul quale si pronuncia il Presidente della Commissione
Disciplinare.
L'appello con procedura d'urgenza deve
pervenire alla sede della Commissione Disciplinare entro il secondo giorno
successivo a quello della comunicazione del provvedimento impugnato, e ne è
consentita anche la proposizione per telegramma, telefax o telex ove sia
comunque dichiarata con idonea indicazione l'accettazione dell'incameramento
della tassa prevista.
Il Presidente della Commissione
Disciplinare decide l'impugnativa di norma entro il giorno successivo al
termine sopra indicato;
Diversamente
il Presidente della Commissione Disciplinare dichiara inammissibile o
irricevibile l'appello ove non rispondente alle speciali formalità previste da
questo articolo in relazione all'art.4 del presente Regolamento.
In caso di accoglimento anche parziale dell’Appello,
il Presidente della Commissione Disciplinare dispone per la restituzione della
tassa incamerata.
Il Presidente della Commissione
Disciplinare, infine, dà comunicazione della sua decisione all'appellante, nel
domicilio del medesimo espressamente indicato nell'appello, con qualsiasi mezzo
utile ed anche oralmente.
Art.23
- Revocazione
Le decisioni in materia disciplinare
adottate in seguito all'esperimento di tutti i mezzi di gravame previsti
possono essere impugante, dinanzi al Collegio dei probiviri o di appello con
istanza in revocazione:
a) se effetto di dolo;
b) se fondate su prove riconosciute
false;
c) se effetto di errore di fatto
risultante dagli atti o documenti del procedimento;
d) se, successivamente sono stati trovati
documenti decisivi non potuti produrre o acquisire per causa di forza maggiore
o per fatto altrui.
L'istanza di revocazione può essere
proposta soltanto da chi sia stato parte nel procedimento conclusosi con la
decisione revocanda, e sempre con il pagamento della tassa e l'osservanza di
tutte le formalità previste per le impugnazioni di competenza della Commissione
Disciplinare, computandosi i relativi termini dalla comunicazione della
decisione, esclusi i casi relativi all’art. 23. 1 (c), e dal giorno in cui si
sia verificato l’evento che da luogo alla revocazione negli altri casi.
L'accoglimento dell'istanza, salvo i casi
relativi all’art. 23. 1 (c), per il quale deve farsi luogo ad ogni ancora
possibile integrazione, opera esclusivamente sugli eventuali effetti
pregiudizievoli ancora in atto al momento della sua pronuncia, fermi cioè gli
eventi sportivi e federali nel frattempo compiutisi e definiti.
TITOLO IV
DELLE
IMPUGNAZIONI IM MATERIA DI TRASFERIMENTI
Art. 24 - Interessati e
mezzi di impugnazione consentiti
1.
Il potere
di impugnazione in materia di trasferimenti investe le dicisioni adottate,
sulle opposizioni dei sodalizi, in merito alle domande di scioglimento del
vincolo avanzate, a norma del Regolamento Organico, dei tesserati dei medesimi
e compete esclusivamente nei limiti appresso indicati:
a)
al
sodalizio che abbia proposto opposizione, in caso di accoglimento della domanda
del tesserato;
b)
al
tesserato la cui domanda sia stata respinta in accoglimento dell'opposizione
del sodalizio.
2.
E’
consentita l’impugnazione in materia di trasferimenti mediante appello alla
Commissione Disciplinare.
Art.25 - Appello
1.
Contro i
provvedimenti del Consiglio Federale sulle domande di scioglimento del vincolo,
adottati in presenza di opposizione del sodalizio di appartenenza del
richiedente proposta a norma dell’art. 18 del Regolamento Organico, è
consentito appello dell'interessato alla Commissione Disciplinare, con
l'osservanza delle formalità di cui agli art.6 e 9 e nel termine di cui
all’art.7 del presente Regolamento.
2.
La
decisione della Commissione Disciplinare di cui al comma precedente è
inappellabile.
TITOLO
V
ARBITRATO
Art.26 - Clausola
compromissoria
1.
I
provvedimenti adottati dagli Organi della F.Cr.I. hanno piena e definitiva
efficacia nell’ambito dell’ordinamento sportivo nei confronti di tutte le
A.S.A., i tesserati e, comunque, i soggetti della F.Cr.I.
2.
Gli
affiliati, gli aderenti, i tesserati, si impegnano a non adire altre Autorità
che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi
natura, connesse alla attività espletata nell’ambito della F.Cr.I.
3.
Il
Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere
deroghe a quanto disposto al comma precedente.
4.
Il diniego
di autorizzazione alla deroga relativa al punto 26.2 deve, in ogni caso, essere
adeguatamente motivato.
5.
Il
Consiglio Federale, entro 30 giorni dalla richiesta di deroga, è comunque
tenuto ad esprimersi sulla stessa dandone tempestiva comunicazione
all’interessato.
6.
Decorso il
termine di 30 giorni di cui al comma precedente, senza che il Consiglio
Federale abbia dato alcune comunicazione al richiedente, la deroga si presume
concessa.
7.
L’inosservanza
della presente clausola compromissoria comporta l’adozione di provvedimenti
disciplinari sino alla radiazione dai ruoli federali.
Art.27 – Collegio Arbitrale
1.
Gli
affiliati, gli aderenti ed i tesserati della F.Cr.I. esplicitamente riconoscono
ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e
qualsiasi controversia, che possa essere rimessa ad arbitri ai sensi dell’art.
809 c.p.c., che dovesse tra di loro insorgere per qualsivoglia fatto o causa,
che sia originata dalla loro attività sportiva o federale e non rientri nella
competenza normale degli Organi di Giustizia.
2.
Il Collegio
Arbitrale è costituito dal Presidente e da due Membri, questi ultimi nominati
uno da ciscuna delle parti, che provvedono alla designazione del Presidente da
scegliersi tra i Membri degli Organi di Giustizia.
3.
Gli
affiliati, gli aderenti ed i tesserati della F.Cr.I. che intendono risolvere in
via arbitrale una controversia devono darne comunicazione alla controparte a
mezzo lettera raccomandata a/r inviata in copia alla Segreteria Federale.
4.
La
comunicazione deve determinare l’oggetto della controversia e deve contenere
l’indicazione delle generalità dell’arbitro prescelto, con l’invito all’altra
parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di 20
giorni.
5.
La
controparte, nell’atto di designazione del proprio arbitro, che deve essere
parimenti comunicata a mezzo raccomandata a/r inviata per conoscenza alla
Segreteria Federale, può integrare l'oggetto della controversia.
6.
In difetto
d’accordo tra gli arbitri designati dalle due parti, la nomina del Presidente
del Collegio Arbitrale è demandata al Presidente della Commissione Disciplinare
che può sceglierlo tra i Membri degli Organi di Giustizia. Al Presidente dello
stesso spetta, inoltre, la nomina dell’arbitro di una delle due parti, qualora
questa non vi abbia provveduto.
7.
Gli
arbitri, purchè così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali
amichevoli compositori, inappelabilmente, con le procedure previste dai
Regolamenti di Giustizia e Disciplina.
8.
Il lodo
deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente del Collegio
Arbitrale e per l’esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua
sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria Federale, che ne
dovrà dare altresì tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
9.
Le spese
del procedimento arbitrale sono liquidate nel lodo, e sono a carico delle parti
indicate nel medesimo.