FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

 

REGOLAMENTO ORGANICO

 

Indice

 

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

 

PARTE PRIMA

 

NORME GENERAL I

 

Art.   1 - Composizione della Federazione Cricket Italiana

Art.   2 - Organizzazione della F.Cr.I.

Art.   3 - Requisiti di eleggibilità

Art.   4 - Candidature

Art.   5 - Compilazione delle liste

Art.   6 - Documentazione dei requisiti d'eleggibilità

Art.   7 - Incompatibilità

Art.   8 - Accertamento delle condizioni d'ineleggibilità ed incompatibilità

Art.   9 - Opzione

Art. 10 - Durata delle cariche

Art. 11 - Decadenza

Art. 12 - Separazione dei poteri

Art. 13 - Funzionamento degli Orgarli collegiali

Art. 14 - Decentramento

Art. 15 - Attività agonistica

 

PARTE SECONDA

 

ORGANI FEDERALI CENTRALI

 

CAPO I

 

ORGANI CENTRALI

 

SEZIONE I –GENERALITA’

 

Art. 16 - Generalità

 

SEZIONE II - ASSEMBLEA NAZIONALE

 

Art. 17 - Norme generali

Art. 18 - Indizione e pubblicità

Art. 19 - Convocazione

Art. 20 - Ordine del giorno e proposte

Art. 21 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale e rappresentanze

Art. 22 - Deleghe

Art. 23 - Elenco ufficiale delle A.S.A. aventi diritto al voto

Art. 24 - Ricorso per omessa attribuzione di voto

Art. 25 - Verifica dei poteri

Art. 26 - Apertura dell'Assemblea Nazionale ed ufficio di Presidenza

Art. 27 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

Art. 28 - Votazione e conteggi: Elezioni e scrutini

Art. 29 - Verbale dell'Assemblea Nazionale

 

SEZIONE III - IL PRESIDENTE FEDERALE

 

Art. 30 - Elezione

Art. 31 - Attribuzioni e compiti

 

SEZIONE IV - IL CONSIGLIO FEDERALE

 

Art. 32 - Composizione ed elezione

Art. 33 - Non accettazione della carica e dimissioni di uno o più Consiglieri

Art. 34 - Decadenza del Consiglio Federale

Art. 35 - Riunioni e modalità convocazione

Art. 36 - Segretario del Consiglio Federale

Art. 37 - Pubblicità delle deliberazioni

Art. 38 - Attribuzioni del Consiglio Federale

 

SEZIONE V- IL VICE -PRESIDENTE FEDERALE

 

Art. 39 - Elezione del Vice-Presidente Federale

Art. 40 - Attribuzioni del Vice-Presidente Federale

 

SEZIONE VI - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE

 

Art. 41 - Elezione e Composizione

Art. 42 - Attribuzioni e deliberazioni

 

SEZIONE VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Art. 43 - Composizione, elezione e nomina

Art. 44 - Cessazione dalla carica

 

CAPO II

 

COMMISSIONI

 

SEZIONE I – GENERALITÀ

 

Art. 45 - Commissioni

Art. 46 - Requisiti e durata in carica di componenti Commissioni

 

SEZIONE II - COMMISSIONI NAZIONALI

 

Art. 47 - Commissioni nazionali

Art. 48 - Commissione Tesseramenti

Art. 49 - Commissione Impianti

Art. 50 - Commissione Promozione

Art. 51 - Commissione Tecnica

Art. 52 - Commissione per l'attività giovanile

Art. 53 - Commissione Medica

Art. 54 - Commissione Federale Atleti

Art. 55 - Commissione Antidoping

 

SEZIONE III - STRUTTURE FEDERALI SPECIALIZZATE

 

Art. 56 - Strutture Federali Specializzate

Art. 57 - Gruppo Italiano Arbitri di Cricket

Art. 58 - Scuola Nazionale Istruttori

 

PARTE TERZA

 

ORGANI FEDERALI PERIFERICI

 

Art. 59 - Organi federali periferici

Art. 60 - Mancato o irregolare funzionamento

 

CAPO II

 

ORGANI REGIONALI

 

SEZIONE I – GENERALITA’

 

Art. 61 - Organi regionali

 

SEZIONE II – L’ASSEMBLEA REGIONALE

 

Art. 62 - Norme di riferimento

Art. 63 - Indizione, pubblicità e convocazione

Art. 64 - Partecipazione e rappresentanza

Art. 65 - Verifica dei poteri

Art. 66 - Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati regionali

 

SEZIONE III -  IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

 

Art. 67 - Elezione

Art. 68 - Non accettazione della carica

Art. 69 - Impedimento temporaneo, definitivo e dimissioni

Art. 70 - Attribuzioni del Presidente Regionale

 

SEZIONE IV -IL COMITATO REGIONALE

 

Art. 71 - Composizione

Art. 72 - Elezione

Art. 73 - Non accettazione della carica o dimissioni di uno o più Consiglieri

Art. 74 - Attribuzioni del Comitato Regionale

Art. 75 - Funzionamento

 

SEZIONE V - I DELEGATI REGIONALI

 

Art. 76 - Norme di riferimento

Art. 77 - Sede

 

PARTE QUARTA

 

SEGRETERIA FEDERALE

 

Art. 78 - Finalità

Art. 79 - Segretario Federale

 

TITOLO II – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

 

PARTE PRIMA

 

AFFILIAZIONE

 

CAPO I

 

GENERALITÀ

 

Art. 80 - Affiliati ed Aderenti

Art. 81 - Composizione delle A.S.A.

Art. 82 - Diritti delle A.S.A.

Art. 83 - Doveri delle A.S.A.

 

CAPO II

 

AFFILIAZIONE

 

Art. 84 - Modalità di affiliazione

Art. 85 - Rinnovo dell'affiliazione

Art. 86 - Accettazione della domanda di affiliazione e rinnovo dell'affiliazione

Art. 87 - Rappresentanza sociale

Art. 88 - Denominazione sociale

Art. 89 - Cambiamenti di sede, fusioni ed abbinamenti sociali

 

CAPO III

 

CESSAZIONE D'APPARTENENZA ALLA F.CR.I.

 

Art. 90 - Generalità

Art. 91 - Recesso

Art. 92 - Scioglimento volontario

Art. 93 - Inattività agonistica

Art. 94 - Radiazione

Art. 95 - Mancato rinnovo dell'affiliazione

Art. 96 - Revoca dell'affiliazione

 

PARTE SECONDA

 

TESSERAMENTO

 

CAPO I

 

GENERALITÀ

 

Art.  97 - Vincolo federale

Art.  98 - Tesserati

Art.  99 - Obbligatorietà del tesseramento

Art.100 - Modalità di tesseramento

Art.101 - Tesseramento di atleti stranieri

Art.102 - Esclusività della prestazione atletica

Art.103 - Validità delle tessere federali

Art.104 - Partecipazione all'attività agonistica

Art.105 - Persone cui è inibito il tesseramento

 

CAPO II

 

TESSERE

 

Art.106 - Categorie di tesserati

Art.107 - Tessera Agonistica

Art.108 - Tessera Pre -Agonistica

Art.109 - Tessera Tecnico

Art.110 - Tessera Allenatore

Art.111 - Tessera Arbitrale

Art.112 - Tessera Membro d'onore

Art.113 - Tessera Titolare di cariche federali

Art.114 - Tessera Dirigente A.S.A.

Art.115 - Duplicati

Art.116 - Atleti non regolarmente tesserati

 

CAPO III

 

SETTORI DEI TESSERATI

 

Art. 117 - Suddivisione secondo l'età

Art.118 - Computo dell'età

 

CAPO IV

 

TRASFERIMENTI E VINCOLI SPORTIVI

 

Art.119 - Generalità

Art.120 - Vincolo e modalità di trasferimento

Art.121 - Vincolo sportivo tra atleta ed A.S.A.

Art.122 - Vincolo degli allenatori di A.S.A.

Art.123 - Vincolo dei dirigenti di A.S.A.

Art.124 - Scioglimento automatico del vincolo degli atleti

Art.125 - Cessazione e scioglimento del vincolo degli allenatori

Art.126 - Procedimenti relativi allo scioglimento del vincolo

Art.127 - Trasferimenti provvisori

Art.128 - Contestazioni e reclami

Art.129 - Entrata in vigore

 

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

 

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

 

Art. 1 Composizione della Federazione Cricket Italiana

1.1 La Federazione Cricket Italiana (F.Cr.I.) è costituita dall'insieme di tutte le Società, Associazioni ed Organismi sportivi Affiliati, denominati d'ora in avanti A.S.A.

1.2 L'attività della F.Cr.I. è disciplinata dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali nell'ambito delle direttive impartite dall'I.C.C. (International Cricket Council) e dall’E.C.C. (European Cricket Council) ed in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I.

 

Art. 2             Organizzazione della F.Cr.I.

2.1 La F.Cr.I. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi centrali, periferici e di giustizia, indicati dallo Statuto federale e dal presente Regolamento organico.

2.2 Per quanto concerne l’elenco degli Organi della F.Cr.I. si rinvia a quanto stabilito dall' art. 9 dello Statuto federale.

 

Art. 3             Requisiti di eleggibilità

3.1 Per quanto concerne i requisiti di eleggibilità si rinvia a quanto stabilito dall' art. 27 dello Statuto federale.

 

Art. 4             Candidature

4.1 In tutte le Assemblee federali i voti di preferenza espressi per chi non sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere attribuiti.

4.2 Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti d’eleggibilità di cui all’art 27 dello Statuto federale e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre l propria formale candidatura.

4.3 La candidatura si pone per iscritto, indicando specificatamente le cariche per le quali ci s'intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l’irricevibilità della candidatura.

4.4 Le candidature per qualsiasi carica centrale devono essere presentate almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, ovvero 10 (dieci) giorni prima nella ipotesi prevista di convocazione di Assemblea Nazionale straordinaria di cui all'art. 11 dello Statuto Federale.

4.5 Le candidature per le cariche periferiche regionali devono essere presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

4.6 Tutte le candidature per le cariche federali centrali devono pervenire alla Segreteria Federale, a mezzo lettera a mano o tramite raccomandata o altro mezzo idoneo (telegramma, fax, corriere et cetera). In ogni caso, fa fede la data del protocollo d’arrivo. Le candidature per le cariche periferiche devono essere fatte pervenire con le medesime modalità alle Segreterie di competenza.

4.7 E’ consentito candidarsi per una sola carica federale.

 

Art. 5             Compilazione delle liste

5.1 Il giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti, il Segretario Federale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.

5.2 Il Segretario Federale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.

5.3 Le liste aggiornate e definitive vengono consegnate al competente Presidente d’Assemblea il quale da lettura delle liste medesime prima di dare inizio all’Assemblea.

5.4 Copia delle liste compilate devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

5.5 Le medesime procedure soprariportate devono essere seguite dai Comitati Regionali in occasione di elezione a cariche regionali.

 

Art. 6 Documentazione dei requisiti d’eleggibilità

6.1 Entro 15 (quindici) giorni dall’elezione l’interessato deve depositare presso la Segreteria Federale i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 3 per l’eleggibilità, o idonee dichiarazioni sostitutive.

6.2 Coloro che vengono confermati in una carica federale elettiva sono dispensati dal predetto deposito, fermo restando che nel frattempo non siano intervenuti mutamenti che ne inficino i requisiti d’eleggibilità.

 

Art. 7             Incompatibilità

7.1 Per quanto concerne le fattispecie d’incompatibilità si rinvia a quanto stabilito dall’art. 30 dello Statuto federale.

 

Art. 8 Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità

8.1 L’accertamento delle condizioni d’ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 27 e 30 dello Statuto federale e 3 e 7 del presente Regolamento è di competenza della Commissione d’Appello la quale procede:

a) d’ufficio;

b) su deferimento del Procuratore Federale, che si attiva anche d’ufficio;

c) su segnalazione di A.S.A. o di tesserati o di componenti Organi Federali.

8.2 Il soggetto interessato ha il diritto di essere sentito personalmente.

 

Art. 9 Opzione

9.1 L’eletto a più cariche federali, entro 15 giorni dal momento in cui è insorta l’incompatibilità deve optare per una di esse. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale. Il mancato esercizio della opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

9.2 In caso di elezione di un Consigliere Federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione avrà luogo a norma dell’art. 29 dello Statuto Federale.

 

Art. 10 Durata delle cariche

10.1 I componenti degli Organi Federali elettivi, centrali e periferici durano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere rieletti, così come i componenti degli Organi di Giustizia.

 

Art. 11 Decadenza

11.1 Per quanto concerne le fattispecie di decadenza si rinvia a quanto stabilito degli artt. 13.7, 13.8 e 15.13 dello Statuto Federale fermo restando che le Commissioni nazionali, se non elettive, decadono con la decadenza degli Organi Federali elettivi che li hanno nominati.

11.2 I singoli componenti degli Organi Federali elettivi decadono:

a) qualora, dopo la loro elezione, perdano il possesso di uno dei requisiti indicati nell’art. 27 dello Statuto Federale;

b) quando restino assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte salvo legittimo impedimento ai sensi dell’art. 15.15 dello Statuto Federale.

11.3 La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall’Organo di appartenenza. Avverso detta dichiarazione l’interessato può proporre ricorso alla Commissione d’Appello, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

11.4 Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi, d’ufficio o su proposta del Presidente della Commissione.

11.5 I dirigenti eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o dell’anno rispettivamente previsto per la durata dell’Organo o organismo d’appartenenza.

 

Art. 12 Separazione dei poteri

12.1 Gli Organi di giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.

12.2 La decadenza del Presidente e del Consiglio Federale, per qualsiasi motivo, non si estende agli Organi di giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico per il quale sono stati nominati od eletti.

12.3 I componenti degli Organi di giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere rimossi dall’incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all’ulteriore esercizio delle loro funzioni.

 

Art. 13 Funzionamento degli Organi collegiali

13.1 Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.

13.2 Gli Organi collegiali elettivi devono essere convocati almeno 4 (quattro) volte l’anno secondo quanto stabilito allo art. 15.5 dello Statuto Federale.

13.3 Perché siano valide le riunioni degli Organi collegiali elettivi occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica dell’Organo in questione tra cui il Presidente. Limitatamente al Consiglio Federale, in caso di assenza del Presidente Federale, ne fa le veci il Vice-Presidente Federale.

13.4 Il voto in sede di Organo collegiale elettivo non è delegabile.

13.5 Le deliberazioni degli Organi collegiali elettivi sono valide se assunte dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

13.6 Le votazioni negli Organi collegiali elettivi avvengono per appello nominale, salvo che per le elezioni o le nomine, ovvero qualora la natura degli argomenti lo richieda, nel qual caso si adotta lo scrutinio segreto.

 

Art. 14 Decentramento

14.1 L’organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità è decentrata secondo le norme dello Statuto federale e del presente regolamento.

 

Art. 15 Attività agonistica

15.1 Svolge attività agonistica la A.S.A. che, nell’ultimo anno agonistico concluso, abbia partecipato all’attività ufficiale prevista dal calendario federale.

15.2 La F.Cr.I. è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione delle A.S.A. alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento. 

 

 

PARTE SECONDA – ORGANI FEDERALI CENTRALI

 

CAPO I

 

ORGANI CENTRALI

 

SEZIONE I – GENERALITA’

 

Art. 16 Generalità

16.1 Gli Organi centrali della F.Cr.I. hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto federale e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la propaganda del cricket in tutto il territorio italiano, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

16.2 In conformità delle previsioni statutarie, sono Organi centrali della Federazione:

         a) l’Assemblea Nazionale (A.N.);

         b) il Presidente Federale (P.F.);

         c) Il Consiglio Federale (C.F.);

         d) il Consiglio di Presidenza (C.d.P.);

         e) il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.).

 

SEZIONE II – ASSEMBLEA NAZIONALE

 

Art. 17 Norme generali

17.1 Per quanto concerne le norme generali assembleari si rinvia a quanto stabilito dall’art. 10 dello Statuto federale.

 

Art. 18 Indizione e pubblicità

18.1 L’Assemblea Nazionale Ordinaria deve tenersi ogni anno entro e non oltre il 31 marzo.

18.2 L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente Federale su delibera del Consiglio Federale che ne fissa la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno.

18.3 Indipendentemente dall’atto formale della convocazione, la data dell’Assemblea deve essere resa nota almeno 30 (trenta) giorni prima con comunicato federale.

 

Art. 19 Convocazione

19.1 Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare all’Assemblea Ordinaria devono essere spedite almeno 25 giorni prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata contenente la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno ai sensi di quanto previsto all’art. 10.12 dello Statuto federale.

19.2 La convocazione assembleare deve altresì contenere l’elenco delle A.S.A. aventi diritto al voto e tutti gli argomenti inseriti nell’ordine del giorno che saranno oggetto di discussione assembleare.

 

Art. 20 Ordine del giorno e proposte

20.1 L’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale Ordinaria, da tenersi ogni anno entro e non oltre il 31 marzo, deve obbligatoriamente comprendere:

a) l’approvazione della relazione tecnico – morale – finanziaria sulla gestione dell’anno precedente presentata dal Presidente e predisposta unitamente al Consiglio Federale con allegata la relazione del Collegio dei revisori dei Conti sull’andamento contabile ed amministrativo;

b) la nomina, su proposta del Consiglio Federale, del Presidente Onorario e dei Membri d’Onore;

c) l’approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo che dovranno essere trasmessi al C.O.N.I.;

d) la delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno;

e) la composizione della Commissione Verifica Poteri e l’ora di apertura dei lavori della Commissione stessa;

f) l’elezione alle cariche federali nel caso di Assemblea ordinaria indetta al termine del ciclo olimpico.

20.2 Ogni quattro anni, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, l’Assemblea elegge con votazioni separate e successive:

         a) il Presidente Federale;

         b) i componenti il Consiglio Federale;

c) i componenti il Collegio dei revisori dei Conti, nel numero di sua spettanza.

20.3 L’elezione delle cariche federali costituisce argomento essenziale dell’Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per decadenza delle cariche, nonché per la reintegrazione della composizione numerica del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.4 La richiesta motivata per la convocazione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria prevista dall’art. 11.1 dello Statuto federale produce effetto solo se per gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno si formi concordanza di almeno la metà più uno delle A.S.A. aventi diritto al voto ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, a meno di espressa richiesta di Assemblea Nazionale Straordinaria da parte del Presidente Federale. In tal caso, l’ordine del giorno è predisposto dai proponenti.

20.5 Nel caso di Assemblea Nazionale Ordinaria le A.S.A., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data stabilita per l’Assemblea, possono far pervenire alla Segreteria federale proposte di carattere generale per l’inserimento all’ordine del giorno dettagliatamente esposte in una relazione illustrativa, che sono discrezionalmente esaminate dal Consiglio Federale ma che, se formulate da almeno la metà più uno delle A.S.A. aventi diritto al voto, debbono d’ufficio essere inserite nell’ordine del giorno assembleare.

20.6 Nel caso di inserimento di nuovi argomenti verrà inviata alle A.S.A. partecipanti almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea l’ordine del giorno definitivo insieme alla relazione tecnico – morale – finanziaria.

 

Art. 21 Partecipazione all’Assemblea Nazionale e rappresentanze

21.1 Relativamente alla partecipazione delle A.S.A. all’Assemblea Nazionale ed i modi di rappresentanza in tale sede delle A.S.A. medesime si rinvia a quanto disposto dall’art. 10 dello Statuto federale.

21.2 Possono assistere, inoltre, ai lavori all’Assemblea Nazionale i rappresentanti designati dal C.O.N.I. e, previa autorizzazione del Consiglio Federale, ma senza diritto di parola, la stampa accreditata, le persone invitate dal Presidente in riferimento all’attività svolta nell’ambito federale.

21.3 Durante l’Assemblea Nazionale hanno comunque sempre diritto di parola tutti gli organi dell’Assemblea e il Presidente dell’Assemblea può concedere la parola a chiunque fra coloro autorizzati ad intervenire.

21.4 Assistono ai lavori all’Assemblea Nazionale gli uffici costituiti per i procedimenti e per il funzionamento della medesima, gli impiegati della Segreteria Federale e le persone che debbono fornire chiarimenti richiesti dai lavori della Assemblea. Per particolari esigenze con riferimento agli argomenti trattati il Presidente dell’Assemblea Nazionale può disporre l’allontanamento momentaneo del personale addetto ai servizi.

 

Art. 22 Deleghe

22.1 Le deleghe di cui agli artt. 10.2 e 10.3 dello Statuto federale devono risultare da atto scritto del rappresentante legale del sodalizio recante il nominativo del delegato, utilizzandosi all’uopo i moduli a stampa predisposti ed inviati dalla segreteria federale.

22.2 Nei casi di incertezza sull’autenticità della sottoscrizione e sulla legittimazione di chi l’ha rilasciata, la delega può essere accettata dalla Commissione Verifica Poteri.

 

Art. 23 Elenco ufficiale delle A.S.A. aventi diritto al voto

23.1 L’elenco delle A.S.A. aventi diritto al voto è compilato dalla Segreteria federale e deve essere inviato a tutte le A.S.A., formando parte integrante dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Nazionale.

 

Art. 24 Ricorso per omessa attribuzione di voto

24.1 L’A.S.A. interessata ha facoltà di proporre ricorso per eventuale omessa attribuzione di voto almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.

24.2 Il ricorso per omessa attribuzione di voto va presentato alla Commissione d’Appello.

24.3 La Commissione d’Appello, assunte le necessarie informazioni presso gli Organi competenti, decide senza indugio inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

24.4 La Segreteria federale può procedere d’ufficio, in caso di errore materiale.

24.5 La Segreteria federale in base alle decisioni adottate dalla Commissione d’Appello compila una nota di emendamento all’elenco ufficiale dei votanti con l’indicazione delle variazioni e dei reclami respinti che viene immediatamente comunicata alle A.S.A. aventi diritto al voto.

 

Art. 25 Verifica dei poteri

25.1 La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria e del diritto di voto, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta dai membri della Commissione d’Appello che costituiscono la Commissione Verifica Poteri.

25.2 La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:

a) verificare la regolarità della posizione delle A.S.A. presenti in Assemblea;

b) verificare la regolarità delle deleghe e la corrispondenza dei voti attribuiti ad ogni rappresentante in possesso di più deleghe, richiedendo ove necessario un documento di riconoscimento;

c) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;

d) risolvere, dopo aver assunto in via d’urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia assunta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l’esercizio del diritto di voto.

25.3 La Commissione Verifica Poteri deve essere costituita da almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

25.4 La Commissione Verifica Poteri è presieduta dal Presidente della Commissione d’Appello o, in sua assenza, dal membro più anziano per età.

25.5 La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente a maggioranza.

25.6 La Commissione Verifica Poteri si insedia un’ora prima dell’inizio dell’Assemblea e resta in attività per l’intera durata dell’Assemblea stessa procedendo agli aggiornamenti che si rendessero necessari. Più specificamente, la Commissione Verifica Poteri avrà il compito di accreditare anche gli eventuali ritardatari i quali, se ammessi, non possono partecipare alle votazioni in corso ma certamente possono intervenire a quelle successive.

25.7 La Commissione Verifica Poteri deve fare succinta menzione sul verbale di verifica dei poteri di ogni contestazione che deve consegnare al Presidente Federale nel momento in cui questi assume la direzione temporanea dell’Assemblea. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare:

a) il numero delle A.S.A. rappresentate in Assemblea;

b) il numero delle A.S.A. aventi diritto al voto e quelle non aventi diritto al voto;

c) il numero dei voti presenti.

25.8 Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione Verifica Poteri ed i due scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive e qualora ciò si verificasse il Consiglio Federale dovrà provvedere alla nomina immediata dei sostituti.

 

Art. 26 Apertura dell'Assemblea Nazionale ed ufficio di Presidenza

26.1 Determinata la composizione definitiva dell’Assemblea Nazionale, Il Presidente Federale invita l’Assemblea ad eleggere il Presidente dell’Assemblea ed il Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza.

26.2 Il Presidente dell’Assemblea una volta eletto, accettando l’incarico dichiara aperti i lavori assembleari.

26.3 Insediatosi, il Presidente dell’Assemblea incarica il Segretario Federale, o in sua mancanza un suo delegato, della redazione del verbale assembleare.

26.4 Il Presidente dell’Assemblea procede alla designazione di due scrutatori, scelti al di fuori dei componenti il Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

26.5 La elezione del Presidente dell’Assemblea, del Vice Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori può avvenire anche per acclamazione.

 

Art. 27 Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

27.1 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.

27.2 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale informa l’Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri, comprese le eventuali successive variazioni che dovessero avere luogo nel corso dell’Assemblea.

27.3 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale regola le procedure e stabilisce le forme di votazione per ogni singolo argomento all’ordine del giorno o per il quale l’Assemblea debba deliberare in sintonia con quanto stabilito dall’art. 10.15 dello Statuto Federale.

27.4 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale fissa la durata massima ed il numero degli interventi su ogni singolo argomento all’ordine del giorno.

27.5 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale concede o toglie la parola nei limiti degli interventi autorizzati e ammissibili per la loro pertinenza con l’ordine del giorno e per il buono e corretto andamento della discussione e dei lavori assembleari in genere.

27.6 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale discrezionalmente accetta mozioni d’ordine.

27.7 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale proclama, in caso di Assemblea Nazionale elettiva, i risultati delle elezioni e le cariche elette dall’Assemblea.

27.8 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale dichiara chiusa l’Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

27.9 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale cura la rispondente stesura del verbale dell’Assemblea Nazionale da parte del Segretario federale e convalida tutti gli atti ad essa relativi con la propria sottoscrizione unita a quella del Segretario.

 

Art. 28 Votazione e conteggi: Elezioni e scrutini

28.1 Su ciascun argomento inserito nell’ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l’esaurimento della discussione e l’intervento di tuti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

28.2 Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale vengono adottate mediante votazione. La votazione può avvenire:

         a) per acclamazione;

         b) per appello nominale;

         c) per alzata di mano e controprova;

         d) per scheda segreta.

Nel caso di elezione di Organi Collegiali va indicato il numero delle preferenze che non deve essere superiore al numero dei candidati da eleggere.

28.3 L’elezione delle cariche federali si effettua esclusivamente per scheda segreta.

28.4 La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all’unanimità e quando ciò non si verifichi si deve procedere per appello nominale o alzata di mano e controprova.

28.5 Qualora un terzo delle A.S.A. partecipanti all’Assemblea Nazionale lo richieda, si deve procedere a votazione per scheda segreta.

28.6 Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell’Assemblea.

28.7 In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell’Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.

28.8 Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell’Assemblea.

28.9 La maggioranza è calcolata tenendo conto dei voti validamente espressi, escluse le astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

28.10 Tutte le votazioni, anche elettive, si intendono approvate a maggioranza semplice dei voti dei presenti salvo i casi di proposta di modifica dello Statuto federale e di scioglimento della F.Cr.I. come disposto dagli artt. 30 e 37 dello Statuto stesso.

Art. 29 Verbale dell'Assemblea Nazionale

29.1 Il verbale dell'Assemblea Nazionale è redatto dal Segretario Federale, facendo fede assoluta dei fatti avvenuti nel corso dell'Assemblea medesima.

29.2 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Federale deve essere redatto entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

29.3 Copia del verbale deve essere trasmessa alla Segreteria Generale del CONI mentre l'originale deve essere depositato presso la Segreteria federale.

29.4 Hanno facoltà di prendere visione del verbale i legali rappresentanti di tutte le A.S.A ed i partecipanti all'Assemblea.

 

SEZIONE III - IL PRESIDENTE FEDERALE

 

Art. 30 Elezione

30.1 Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale con votazione separata, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

 

Art. 31 Attribuzioni e compiti

31.1 Per quanto riguarda le attribuzioni ed i compiti del Presidente Federale si rinvia a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto federale.

31.2 Il Presidente Federale, nell'esercizio dei poteri

di vigilanza, controllo e coordinamento su tutta la struttura organizzativa federale, ha facoltà di intervenire con diritto di parola alle riunioni di tutti gli organi collegi federali, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti, sia di persona sia a mezzo di propri rappresentanti designati di volta in volta, e può richiedere relazioni e informative a tutti gli organi ed uffici federali fatta eccezione per gli Organi di Giustizia.

 

SEZIONE IV - IL CONSIGLIO FEDERALE

 

Art. 32 Composizione ed elezione

32.1 Il Consiglio Federale è l’organo direttivo e di amministrazione della F.Cr.I. e dura in carica per l’intero quadriennio olimpico.

32.2 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 6 (sei) Consiglieri.

 

Art. 33 Non accettazione della carica e dimissioni di uno o più Consiglieri

33.1 Per quanto riguarda la non accettazione della carica e le dimissioni di uno o più Consiglieri si rinvia a quanto stabilito dall’art. 29 dello Statuto federale.

33.2 Il Consigliere che sia assente, salvo i casi di forza maggiore, per più di tre riunioni consecutive del Consiglio Federale, decade automaticamente ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15.15 dello Statuto federale.

 

Art. 34 Decadenza del Consiglio Federale

34.1 Per quanto riguarda le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 15.13 dello Statuto federale.

 

Art. 35 Riunioni e modalità convocazione

35.1 Per quanto riguarda le riunioni e modalità di convocazione del Consiglio Federale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 15 dello Statuto federale. In casi di estrema urgenza, il Consiglio Federale può essere convocato anche a mezzo telegramma con un preavviso di giorni 3 (tre).

35.2 Alle riunioni del Consiglio Federale, cui partecipa senza diritto di voto il Segretario Federale, con il compito di redigere i verbali e sottoscriverli unitamente a chi presiede la riunione, deve essere invitato formalmente l’intero Collegio dei Revisori dei Conti nonché il Presidente della Commissione Federale Atleti.

 

Art. 36 Segretario del Consiglio Federale

36.1 Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Federale ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.

36.2 Il Segretario Federale partecipa senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, alle riunioni del Consiglio Federale. Tale diritto, peraltro, non compete al funzionario della segreteria che eventualmente sia intervenuto in sua sostituzione per esigenze di verbalizzazione.

36.3 Sarà compito del Segretario Federale redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Federale, sottoscrivendoli unitamente a chi presiede la riunione.

36.4 Ciascun verbale di seduta viene approvato dal Consiglio Federale nella prima seduta successiva.

 

Art. 37 Pubblicità delle deliberazioni

37.1 Tutte le delibere del Consiglio Federale aventi interesse organizzativo e regolamentare e comunque attinenti all’ordinamento e alla disciplina sportiva devono essere rese note a cura della segretario federale mediante pubblicazione in apposito comunicato ufficiale da inviarsi a tutti i sodalizi ed a tutti i titolari di cariche cereali entro 15 (quindici) giorni.

 

Art. 38 Attribuzioni del Consiglio Federale

38.1 Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge nel suo ambito il Vice-Presidente Federale.

38.2 Le norme regolamentari entrano in vigore con effetti vincolanti per tutto l’ordinamento sportivo dalla data di approvazione delle stesse da parte del Presidente del CONI.

38.3 Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente il Segretario Federale scelto al di fuori dei suoi componenti.

38.4 Il Segretario Federale resta in carica per la durata del Consiglio Federale.

38.5 Per quanto riguarda tutte le altre attribuzioni del Consiglio Federale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 15.4 dello Statuto federale.

 

SEZIONE V- IL VICE -PRESIDENTE FEDERALE

 

Art. 39 Elezione del Vice-Presidente Federale

39.1 L’elezione del Vice-Presidente Federale in seno al Consiglio Federale deve avvenire nella prima riunione del Consiglio Federale successiva all’Assemblea Nazionale elettiva.

 

Art. 40 Attribuzioni del Vice-Presidente Federale

40.1 Il Vice-Presidente Federale esercita i propri poteri di supplenza e sostituzione a norma dell’art. 13, comma 6 – 7, dello Statuto Federale.

40.2 Il Vice-Presidente Federale dura in carica per tutto il quadriennio olimpico.

 

SEZIONE VI - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE

 

Art. 41 Elezione e Composizione

41.1 Per quanto riguarda l’elezione e composizione del Consiglio di Presidenza Federale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 14.1 dello Statuto federale.

 

Art. 42 Attribuzioni e deliberazioni

42.1 Per quanto riguarda le attribuzioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza Federale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 15, commi da 2 a 6, dello Statuto federale.

42.2 Data e luogo delle sedute del Consiglio di Presidenza devono essere comunicate al Collegio dei Revisori dei Conti.

 

SEZIONE VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Art. 43 Composizione, elezione e nomina

43.1 Per quanto riguarda composizione. Elezione e nomina del Collegio dei Revisori dei Conti si rinvia a quanto stabilito dall’art. 16 dello Statuto federale.

43.2 Nella proclamazione degli eletti si dovrà tenere conto dell’iscrizione o meno dei candidati all’Albo dei Revisori contabili, privilegiando, comunque, quelli in possesso del detto requisito e ciò anche nell’ipotesi che i suffragi dagli stessi riportati dovessero risultare inferiori a quelli conseguiti da altri, privi del citato requisito, che precedono in graduatoria.

 

Art. 44 Cessazione dalla carica

44.1 Per quanto riguarda il caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei singoli componenti il Collegio si rinvia a quanto stabilito dall’art. 16, commi da 9 a 11, dello Statuto federale.

 
CAPO II

 

COMMISSIONI

 

SEZIONE I – GENERALITÀ

 

Art. 45 Commissioni

45.1 Per l’espletamento dell’attività federale, il Consiglio Federale può costituire Commissioni con funzioni tecniche e consultive, nominandone Presidenti e componenti e fissandone compiti e funzioni.

 

Art. 46 Requisiti e durata in carica di componenti Commissioni

46.1 Possono essere nominati ai suddetti incarichi solo i tesserati della Federazione che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne per delitti dolosi e che non siano stati assoggettati dal CONI o da qualsiasi Federazione sportiva a squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno e che non siano dichiarati professionisti in qualsiasi sport.

46.2 I componenti delle Commissioni durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

 

SEZIONE II - COMMISSIONI NAZIONALI

 

Art. 47 Commissioni nazionali

47.1 Le Commissioni nazionali sono composte di tesserati con particolare competenza nei singoli settori.

47.2 Sono previste le seguenti Commissioni:

a) Commissione Tesseramenti;

b) Commissione Impianti,

c) Commissione Promozione;

d) Commissione Tecnica;

e) Commissione per l'attività giovanile;

f) Commissione Medica;

g) Commissione Federale Atleti;

h) Commissione Antidoping;

47.3 Il Consiglio Federale può sciogliere le Commissioni esistenti o istituirne di nuove con compiti da stabilire, con particolare riguardo al settore tecnico eccezion fatta per la Commissione Federale Atleti in quanto elettiva.

 

Art. 48 Commissione Tesseramenti

48.1 La Commissione Tesseramenti è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è riconfermabile.

48.2 La Commissione ha competenza sulle questioni in merito al tesseramento, vincolo, nulla-osta, in prima istanza.

48.3 Le decisioni della Commissione Tesseramenti sono impugnabili con ricorso al Consiglio Federale.

 

Art. 49 Commissione Impianti

49.1 La Commissione Impianti è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è riconfermabile.

49.2 La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio Federale l’omologazione delle attrezzature e dei materiali degli impianti per l’attività federale e, se espressamente richiesta, di formulare pareri sulla richiesta di contributi per la costruzione di nuovi impianti.

Art. 50 Commissione Promozione

50.1 La Commissione Promozione è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è riconfermabile.

50.2 La Commissione ha il compito di avanzare al Consiglio Federale proposte di programmazione ed organizzazione delle attività promozionali della Federazione, curare la ricerca ed i successivi rapporti con gli sponsor, la stampa e la televisione.

 

Art. 51 Commissione Tecnica

51.1 La Commissione Tecnica è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è riconfermabile.

51.2 La Commissione ha i seguenti compiti:

a) provveder, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali modifiche ai regolamenti delle gare;

b) provvedere alla stesura formale delle proposte di norme regolamentari richiesta dal Consiglio Federale ed alla loro precisa collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la correttezza dei testi definitivi da sottoporre a deliberazione del Consiglio Federale e successivamente all’approvazione del CONI, da pubblicare negli Atti Ufficiali;

c) fornire al Consiglio Federale proposte di norme regolamentari su materie determinate;

d) suggerire, limitatamente a questioni meramente tecniche, interpretazioni sulle norme principali e più controverse, da trasmettere al Consiglio Federale per l’approvazione;

e) coordinare lo svolgimento dei Campionati e delle altre manifestazioni ufficiali;

f) predisporre annualmente le classifiche nazionali;

g) compilare il calendario gare da sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale.

 

Art. 52 Commissione per l'attività giovanile

52.1 La Commissione per l’attività giovanile è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è riconfermabile.

52.2 La Commissione ha funzioni di programmazione ed organizzazione dell’attività giovanile.

 

Art. 53 Commissione Medica

53.1 La Commissione Medica è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è riconfermabile.

53.2 La Commissione ha compiti di organizzazione del servizio medico-sportivo federale.

53.3 La Commissione ha i compiti previsti dal Regolamento sanitario.

53.4 In base alle vigenti direttive del CONI in materia di doping, il Presidente ed i due componenti la Commissione devono essere specialisti di Medicina dello Sport iscritti quali soci ordinari della Federazione Medico Sportiva Italiana.

 

Art. 54 Commissione Federale Atleti

54.1 La Commissione Federale Atleti è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e da cinque membri, tutti eletti a scrutinio segreto con votazioni separate e successive.

54.2 Per quanto concerne la Commissione Federale Atleti si rinvia al Regolamento specifico della medesima.

 

Art. 55 Commissione Antidoping

55.1 La Commissione Federale Antidoping è composta dal Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è riconfermabile.

55.2 Per tutto quanto concerne la Commissione Federale Antidoping si rinvia al Regolamento specifico della medesima.

 

SEZIONE III - STRUTTURE FEDERALI SPECIALIZZATE

 

Art. 56 Strutture Federali Specializzate

56.1 Il Consiglio Federale può istituire strutture federali per esigenze di specifici settori dell’organizzazione federale ai quali è riconosciuta funzione ausiliaria degli Organi Federali.

56.2 Sono previste le seguenti strutture specializzate:

         a) il Gruppo Italiano Arbitri di Cricket;

b) la Scuola Nazionale Istruttori.

 

Art. 57 Gruppo Italiano Arbitri di Cricket

57.1 Il Gruppo Italiano Arbitri di Cricket (GIAC) ha le funzioni fissate dal proprio Regolamento interno deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI.

57.2 Il GIAC esplica la sua funzione in piena autonomia essendo organizzato in uno specifico settore per l’attuazione dei propri compiti istituzionali.

57.3 Il GIAC ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare gli arbitri di cricket e di provvedere, per loro mezzo, all’esatta applicazione dei regolamenti tecnici e delle relative norme federali.

 

Art. 58 Scuola Nazionale Istruttori

58.1 La Scuola Nazionale Istruttori ha le prerogative ed i compiti fissati dal Regolamento dei Tecnici federali deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI.

58.2 La Scuola Nazionale Istruttori ha il compito di organizzare e sovrintendere tutte le attività ed i corsi tesi alla formazione ed all’aggiornamento degli istruttori federali.

 

PARTE TERZA

 

ORGANI FEDERALI PERIFERICI

 

Art. 59 Organi federali periferici

59.1 Gli Organi federali periferici hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.

59.2 Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto federale e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.

59.3 Sono Organi federali periferici della F.Cr.I. gli organi regionali, ivi compresi quelli delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano.

59.4 Non è consentita l’istituzione di alcun Organo periferico non espressamente previsto dallo Statuto federale.

 

Art. 60 Mancato o irregolare funzionamento

60.1 In caso di accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento di un Organo Regionale, il Consiglio Federale può provvedere come segue:

a) in caso di gravi irregolarità di gestione o gravi carenze di funzionamento per il Comitato Regionale si rinvia a quanto stabilito all’art. 15 lett. H dello Statuto Federale;

b) in caso di mancato funzionamento del Delegato Regionale, questi viene revocato dal Consiglio Federale che nomina in sostituzione un nuovo Delegato.

 

CAPO II

 

ORGANI REGIONALI

 

SEZIONE I – GENERALITA’

 

Art. 61 Organi regionali

61.1 Gli Organi Regionali sono:

a) l’Assemblea Regionale;

b) il Presidente del Comitato Regionale;

c) il Comitato Regionale.

61.2 Qualora in una regione siano presenti meno di 10 ASA con diritto di voto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Regionale così come previsto dall’art. 22 dello Statuto Federale.

 

SEZIONE II – L’ASSEMBLEA REGIONALE

 

Art. 62 Norme di riferimento

62.1 L’Assemblea Regionale è disciplinata dall’art. 19 dello Statuto Federale e dalle norme relative all’Assemblea Nazionale previste nel presente Regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli. Pertanto l’Assemblea Regionale va celebrata annualmente entro e non oltre il 31 marzo.

 

Art. 63 Indizione, pubblicità e convocazione

63.1 Per quanto riguarda indizione, pubblicità e convocazione dell’Assemblea Regionale si rinvia a quanto stabilito all’art. 19 dello Statuto Federale.

63.2 L’avviso di convocazione dell’Assemblea Regionale deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

 

Art. 64 Partecipazione e rappresentanza

64.1 Per quanto riguarda partecipazione e rappresentanza in occasione dell’Assemblea Regionale si rinvia a quanto stabilito all’art. 19 dello Statuto Federale.

 

Art. 65 Verifica dei poteri

65.1 La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Comitato Regionale. Nelle Assemblee elettive i candidati alle cariche regionali non possono far parte né della Commissione Verifica Poteri né svolgere le funzioni di scrutatori.

65.2 La Commissione Verifica Poteri opera  e svolge i propri compiti secondo quanto previsto dall’art. 25 del presente Regolamento.

65.3 La data di convocazione dell’Assemblea Regionale ed il relativo ordine del giorno devono essere tempestivamente comunicati al Presidente della F.Cr.I.

 

Art. 66 Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati regionali

66.1 Nel caso di nuova costituzione di un Comitato Regionale, l’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Federale a mezzo di lettera raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e contenente l’ordine del giorno.

66.2 All’espletamento delle procedure di cui al comma precedente provvede la Segreteria Federale nel rispetto di quanto stabilito.

66.3 Se la costituzione del nuovo Comitato Regionale non coincide con l’inizio del quadriennio olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine del quadriennio in corso.

 

SEZIONE III -  IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

 

Art. 67 Elezione

67.1 Per quanto riguarda partecipazione l’elezione del Presidente del Comitato Regionale si rinvia a quanto stabilito all’art. 20 dello Statuto Federale.

 

Art. 68 Non accettazione della carica

68.1 Per quanto concerne l’ipotesi di non accettazione della carica da parte del Presidente del Comitato Regionale si rinvia a quanto previsto dall’art. 29 dello Statuto federale con le conseguenze di cui all’art. 13 commi 7 – 8 dello Statuto federale.

 

Art. 69 Impedimento temporaneo, definitivo e dimissioni

69.1 Per quanto concerne l’ipotesi di impedimento temporaneo, definitivo o dimissioni del Presidente del Comitato Regionale si rinvia a quanto stabilito all’art. 20.6 dello Statuto federale.

 

Art. 70 Attribuzioni del Presidente Regionale

70.1 Per quanto riguarda le attribuzioni del Presidente del Comitato Regionale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 20 dello Statuto federale.

70.2 Al termine dell’incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, a chi lo sostituisce documenti e beni d’appartenenza del Comitato, in suo possesso con redazione d’apposito verbale di consegna.

 

SEZIONE IV -IL COMITATO REGIONALE

 

Art. 71 Composizione

71.1 Il Comitato Regionale è composto da quattro membri compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea Regionale, che restano in carica per la durata del quadriennio olimpico salvo i casi di decadenza anticipata.

 

Art. 72 Elezione

72.1 I componenti del Comitato Regionale sono eletti dall’Assemblea Regionale delle A.S.A.

72.2 L’elezione dei Consiglieri del Comitato Regionale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, secondo le norme che disciplinano l’elezione dei componenti del Consiglio Federale.

 

Art. 73 Non accettazione della carica o dimissioni di uno o più Consiglieri

73.1 Per quanto riguarda la non accettazione della carica o le dimissioni di uno o più Consiglieri si rinvia alle norme statutarie relative al Consiglio Federale ed in particolar modo alle disposizioni di cui all’art. 29 dello Statuto Federale.

 

Art. 74 Attribuzioni del Comitato Regionale

74.1 Per quanto concerne le attribuzioni del Comitato Regionale si rinvia a quanto previsto dall’art. 21.3 dello Statuto federale.

 

Art. 75 Funzionamento

75.1 Nella sua prima riunione il Comitato Regionale elegge il Vice-Presidente Regionale ed il Segretario Regionale.

75.2 Il Comitato Regionale si riunisce periodicamente, comunque non meno di quattro volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente Regionale o la maggioranza dei Consiglieri lo ritenga opportuno.

75.3 La convocazione della riunione del Comitato Regionale dovrà essere notificata per iscritto ai Consiglieri con almeno 7 (sette) giorni d’anticipo oppure in casi di estrema urgenza con le stesse modalità di cui all’art. 35.1 del presente Regolamento.

75.4 Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario, il verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria federale entro e non oltre dieci giorni dallo svolgimento della riunione e di cui viene data lettura nella riunione successiva.

75.5 La sede del Comitato Regionale è nella città capoluogo della regione, se non diversamente deliberato dal Consiglio Federale.

 

SEZIONE V - I DELEGATI REGIONALI

 

Art. 76 Norme di riferimento

76.1 La durata dell’incarico e le attribuzioni dei Delegati Regionali sono stabilite dall’art. 22 dello Statuto federale.

76.2 I Delegati Regionali fungono da referenti del Consiglio Federale sul territorio con lo specifico compito di:

a) contribuire nell’ambito della propria Regione alla realizzazione dei fini di cui all’art. 1 dello Statuto federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni sportive e per l’assistenza a quelle già esistenti, siano esse affiliate o aderenti;

b) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell’attività sportiva realizzabile nella Regione;

c) intervenire nell’interesse della F.Cr.I. e degli affiliati ed aderenti presso l’Organizzazione Periferica del CONI e le autorità locali;

d) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio di Presidenza.

76.3 I Delegati Regionali sono nominati dal Consiglio Federale, ai sensi dell’art. 22.1 dello Statuto federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali con l’incarico di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale.

76.4 L’incarico di Delegato Regionale ha durata annuale ed è riconfermabile.

76.5 I Delegati Regionali a fine anno devono presentare una dettagliata relazione circa l’esito del loro mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

 

Art. 77 Sede

77.1 La sede della Delegazione Regionale viene deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Delegato stesso.

 

PARTE QUARTA

 

SEGRETERIA FEDERALE

 

Art. 78 Finalità

78.1 Per quanto riguarda la Segreteria federale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 18 dello Statuto Federale.

 

Art. 79 Segretario Federale

79.1 Per quanto riguarda il Segretario Federale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 18 dello Statuto Federale.

 

TITOLO II – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

 

PARTE PRIMA

 

AFFILIAZIONE

 

CAPO I

 

GENERALITÀ

 

Art. 80 Affiliati ed Aderenti

80.1 Per quanto concerne Affiliati ed Aderenti si rinvia a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto Federale.

 

Art. 81 Composizione delle A.S.A.

81.1 Le A.S.A. che costituiscono la F.Cr.I. sono composte dalle seguenti categorie:

         a) atleti;

         b) allenatori;

         c) dirigenti;

         d) soci delle A.S.A.;

         e) arbitri;

         f) tecnici.

81.2 Gli atleti non devono essere professionisti secondo la nozione di dilettantismo sportivo accettata dall’ordinamento del C.O.N.I.

81.3 I soggetti di cui al primo comma acquistano la qualità di tesserati attraverso il procedimento di tesseramento regolato dall’art. 98 del presente Regolamento, ed essendo, comunque, il loro rapporto di tesseramento mediato dall’appartenenza al rispettivo sodalizio, questo pertanto, si può instaurare solo tramite il sodalizio per il quale operano.

 

Art. 82 Diritti delle A.S.A.

82.1 Per quanto concerne i diritti delle A.S.A. si rinvia a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto Federale.

 

Art. 83 Doveri delle A.S.A.

83.1 Per quanto concerne i doveri delle A.S.A. si rinvia a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto Federale.

 

CAPO II

 

AFFILIAZIONE

 

Art. 84 Modalità di affiliazione

84.1 La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale e deve essere compilata sugli appositi moduli predisposti ed inviati ai richiedenti dalla Segreteria federale, con l’osservanza delle istruzioni diramate dalla Segreteria medesima e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente con la specifica e contestuale dichiarazione di assoggettamento incondizionata alla clausola compromissoria prevista dall’art. 36 dello Statuto federale.

84.2 La domanda deve essere corredata dallo statuto del sodalizio in copia autenticata e deve essere inoltrata alla Segreteria federale accompagnata dai seguenti documenti ed attestazioni:

         a) atto costitutivo;

b) elenco dei dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti nonché copia del verbale che ha proceduto all’elezione dei medesimi;

c) ricevute comprovanti l’avvenuto versamento delle quote d’affiliazione e di tesseramento;

         d) elenco nominativo dei soci tesserati F.Cr.I.;

e) descrizione di eventuali impianti a disposizione.

84.3 In base alla vigente normativa del CONI in materia di doping è requisito indispensabile per l’accoglimento  della richiesta di affiliazione la presenza nella Associazione affilianda di almeno un medico che faccia parte della Federazione Medico Sportiva Italiana.

84.4 Ai fini dell’affiliazione l’anno sportivo va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

 

Art. 85 Rinnovo dell'affiliazione

85.1 Le A.S.A. devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione in base a quanto stabilito dall’art. 7.1 dello Statuto federale.

85.2 Il rinnovo dell’affiliazione viene effettuato inviando, nei prescritti, alla Segreteria federale:

a) l’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante;

b) il pagamento, o la dimostrazione del pagamento, della quota stabilita dal Consiglio Federale per il rinnovo dell’affiliazione;

c) lo Statuto dell’A.S.A. richiedente il rinnovo, nel caso siano intervenute variazioni al testo medesimo. In tal caso dovrà essere allegato il verbale dell’Assemblea che ha approvato le suddette variazioni statutarie;

d) il verbale dell’ultima Assemblea dell’A.S.A. richiedente il rinnovo, nel caso siano intervenute variazioni nella composizione del Consiglio Direttivo;

e) le quote di tesseramento;

f) l’elenco nominativo dei soci.

 

Art. 86 Accettazione della domanda d’affiliazione e rinnovo dell'affiliazione

86.1 L’accettazione della domanda di affiliazione e di rinnovo dell’affiliazione è competenza del Consiglio Federale.

86.2 Dell’avvenuta accettazione della domanda di prima affiliazione la Segreteria federale da notizia sugli Atti ufficiali e direttamente all’interessato ed al Comitato Regionale di competenza.

86.3 In caso di accoglimento della domanda di prima affiliazione, previo riconoscimento ai fini sportivi della Associazione richiedente con conseguente approvazione da parte del Consiglio Federale di statuto, regolamenti interni e relative variazioni, l’affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.

86.4 La mancata accettazione della domanda di affiliazione o di rinnovo dell’affiliazione è comunicata all’interessato con la relativa motivazione unitamente alla restituzione delle somme versate dall’interessato medesimo.

 

Art. 87 Rappresentanza sociale

87.1 La rappresentanza sociale dell’A.S.A. nei confronti della F.Cr.I. spetta al Presidente dell’A.S.A. o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l’anno in corso.

 

Art. 88 Denominazione sociale

88.1 Le A.S.A. possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l’ordine pubblico.

88.2 La F.Cr.I. può non accettare domande di affiliazione da parte di enti che abbiano denominazione identica a quella di un’altra A.S.A.

 

Art. 89 Cambiamenti di sede, fusioni ed abbinamenti sociali

89.1 Sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Federale in applicazione dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo federale tutte le modifiche statutarie delle A.S.A. con particolare riguardo a:

a) le modifiche statutarie attinenti al cambiamento di sede;

b) le modifiche statutarie attinenti al cambiamento di sede;

89.2 Nel caso di fusione tra due o più A.S.A. devono essere inviate alla Segreteria federale, in copia autenticata, le deliberazioni dei competenti organi sociali dei sodalizi che vengono a cessare per effetto della fusione nonché l’atto costitutivo e lo Statuto dell’A.S.A. che sorge dalla fusione medesima. In caso di fusione per incorporazione, l’atto costitutivo e lo statuto restano quelli della A.S.A. incorporante.

89.3 L’A.S.A. risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi dei sodalizi estinti, e resta affiliato con la migliore posizione sportiva posseduta dai sodalizi medesimi.

89.4 In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi dell’A.S.A. incorporante.

89.5 Non sono ammissibili cambiamenti di sede e fusioni tra A.S.A. una volta iniziata l’attività ufficiale.

89.6 In caso di fusione, ma non di incorporazione, l’A.S.A. risultante dalla fusione deve portare a conoscenza immediata di tutti i propri tesserati l’intervenuta approvazione della fusione da parte del Consiglio Federale, e ciascun interessato ha termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dal momento della comunicazione per tesserarsi con altra A.S.A.

 

CAPO III

 

CESSAZIONE D'APPARTENENZA ALLA F.CR.I.

 

Art. 90 Generalità

90.1 L’affiliazione di un’A.S.A. alla F.Cr.I: cessa:

a) per recesso;

b) per scioglimento volontario;

c) per inattività agonistica protrattasi per un anno federale;

d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;

e) per mancato rinnovo dell’affiliazione annuale;

f) per revoca dell’affiliazione da aprte del Consiglio Federale.

90.2 La cessazione d’appartenenza alla F.Cr.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

90.3 I provvedimenti di cui alla lettera b) e c) seguono ad accertamento del Consiglio Federale, mentre la radiazione rientra tra le sanzioni disciplinari previste dal regolamento di Giustizia e Disciplina.

90.4 A tutti i casi di cessazione dell’affiliazione consegue di diritto la cessazione dal vincolo di tesseramento nei confronti dell’A.S.A. che cessa di far parte della F.Cr.I.

 

Art. 91 Recesso

91.1 Le A.S.A. possono richiedere il recesso d’appartenenza alla F.Cr.I. inviando richiesta scritta alla Segreteria federale.

 

Art. 92 Scioglimento volontario

92.1 Le A.S.A. che procedono al proprio scioglimento devono comunicarlo tempestivamente alla Segreteria federale inviando il verbale dell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. La Segreteria federale procederà a formalizzare la cessazione d’appartenenza alla F.Cr.I. stessa.

 

Art. 93 Inattività agonistica

93.1 Le A.S.A. che non partecipano per un anno sportivo federale all’attività agonistica ufficiale perdono automaticamente la qualifica di A.S.A. e cessano di appartenere alla F.Cr.I.

 

Art. 94 Radiazione

94.1 La radiazione viene comminata in tutti i casi di gravi infrazioni all’ordinamento giuridico sportivo.

 

Art. 95 Mancato rinnovo dell'affiliazione

95.1 Le A.S.A. che non avranno ottemperato entro il 31 gennaio alle disposizioni relative all’art. 85 del presente Regolamento verranno sospese da ogni attività federale.

95.2 Qualora le A.S.A. medesime non ottemperassero alle suddette disposizioni entro il 31 marzo il loro rapporto con la F.Cr.I. decadrà automaticamente.

95.3 Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivarrà ad una nuova affiliazione e di conseguenza sarà subordinata all’osservanza ex novo delle relative procedure.

 

Art. 96 Revoca dell'affiliazione

96.1 Le A.S.A. che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti prescritti per ottenere l’affiliazione, verranno sottoposte a revoca dell’affiliazione stessa da parte del Consiglio Federale.

 

PARTE SECONDA

 

TESSERAMENTO

 

CAPO I

 

GENERALITÀ

 

Art.  97 Vincolo federale

97.1 Il tesseramento è l’atto che lega una persona alla F.Cr.I. in un rapporto giuridico sportivo.

97.2 Escluse le cariche per le quali la durata del tesseramento è espressamente prevista dallo Statuto federale, il tesseramento ha validità annuale.

97.3 Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti federali, è tenuto al rispetto delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni degli Organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari delle A.S.A. di  eventuale appartenenza.

97.4 Il tesserato ha diritto:

a) di partecipare all’attività federale attraverso l’A.S.A. d’appartenenza;

b) indossare la divisa sportiva della propria A.S.A. e, se selezionati per l’attività ufficiale, quella federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.Cr.I. in materia;

c) di concorrere se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

 

Art.  98 Tesserati

98.1 Per tutto quanto concerne lo status di tesserato federale si rinvia a quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto Federale.

 

Art.  99 Obbligatorietà del tesseramento

99.1 Tutti i soci delle A.S.A. debbono essere tesserati alla F.Cr.I. tramite l’A.S.A. di appartenenza.

 

Art.100 Modalità di tesseramento

100.1 Il tesseramento degli atleti e dei dirigenti delle A.S.A. va richiesto annualmente dal legale rappresentante utilizzando gli appositi moduli e comunque con l’osservanza delle formalità all’uopo stabilite e richieste dalla Segreteria federale. Il tesseramento si intende perfezionato con l’accoglimento della domanda.  

100.2 Ai sensi delle vigenti direttive CONI in materia, gli atleti che richiedano il tesseramento dovranno sottoscrivere contestualmente alla richiesta di tesseramento medesimo, la loro accettazione a rendersi sempre disponibili ai controlli anti-doping nei tempi e modi stabiliti dalla F.Cr.I. e dal CONI. Copia di tale impegnativa sarà conservata negli archivi della A.S.A. d’appartenenza dell’atleta ed inviata alla F.Cr.I. su richiesta di quest’ultima.

100.3 Il tesseramento degli arbitri, dei tecnici e degli allenatori avviene in conformità con quanto previsto dall’art. 5, commi 4 – 5, dello Statuto Federale.

100.4 E’ vietato firmare più di una richiesta di tesseramento.

100.5 La tessera federale è rilasciata dalla Segreteria federale.

100.6 E’ fissato annualmente al 31 marzo il termine ordinario, entro il quale deve procedersi al tesseramento, o al rinnovo del tesseramento, ed al versamento della relativa tassa.

100.7 L’inosservanza del termine non esclude il tesseramento a sanatoria, nel qual caso andrà corrisposta una soprattassa di tesseramento fissata all’uopo dal Consiglio Federale.

 

Art.101 Tesseramento di atleti stranieri

101.1 Si può far luogo da parte delle A.S.A. a tesseramento di atleti di nazionalità straniera, purché dilettanti, non sottoposti a misure disciplinari di sospensione della Federazione di provenienza.

101.2 E’ fissato ad otto il numero di atleti stranieri che possono essere tesserati per una A.S.A. di cui non più di quattro schierabili in campo e, tra questi, non più di tre aventi cittadinanza esterna alla C.E.E.

101.3 Gli atleti minorenni, nati in Italia ma non in possesso di cittadinanza italiana, sono da considerarsi italiani a tutti gli effetti in presenza documentata di richiesta di cittadinanza in corso da parte di chi ne detiene la patria potestà.

 

Art.102 Esclusività della prestazione atletica

102.1 L’atleta tesserato per una A.S.A. non può svolgere attività agonistica per altra A.S.A.

 

Art.103 Validità delle tessere federali

103.1 Le tessere federali sono valide dalla data del rilascio fino al 31 dicembre successivo.

103.2 La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualunque momento dell’anno, compatibilmente con le disposizioni specifiche del Consiglio Federale, sempre che l’A.S.A. richiedente sia regolarmente affiliata ed abbia già provveduto al rinnovo della affiliazione per l’anno in corso.

 

Art.104 Partecipazione all'attività agonistica

104.1 Per partecipare all’attività agonistica, l’A.S.A. di appartenenza dell’interessato deve essere in possesso ed esibire la tessera agonistica all’Ufficiale di gara preposto.

104.2 Chi non è in grado di esibire la tessera agonistica, pur essendone titolare, può essere ammesso all’attività agonistica previa dichiarazione scritta da parte del capitano della squadra con versamento all’Ufficiale di gara preposto della tassa sub-judice annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

 

Art.105 Persone cui è inibito il tesseramento

105.1 Le A.S.A. non possono tesserare persone cui è inibito il tesseramento ai sensi dell’art. 8.3 c) dello Statuto federale.

105.2 L’inosservanza del comma precedente configura l’illecito disciplinare.

 

CAPO II

 

TESSERE

 

Art.106 Categorie di tesserati

106.1 I tesserati della F.Cr.I. si distinguono in:

a) atleti agonistici;

b) atleti pre-agonistici;

c) tecnici;

d) allenatori;

e) arbitri;

f) membri d'onore;

g) titolari di cariche federali;

h) dirigenti delle A.S.A.

 

Art.107 Tessera Agonistica

107.1 La tessera agonistica viene prodotta dalla Segreteria federale in duplice copia, una rilasciata all’A.S.A. d’appartenenza del tesserato, l’altra rimanendo in possesso della F.Cr.I.

107.2 La tessera agonistica deve essere richiesta alla F.Cr.I. dall’A.S.A. d’appartenenza del tesserando, facendo pervenire alla Segreteria federale, nei modi e termini previsti annualmente dal Consiglio Federale:

a) l’apposito modulo debitamente compilato con la firma dell’atleta o di chi ne detiene la patria potestà, per i richiedenti minorenni;

b) la tassa di tesseramento fissata dal Consiglio Federale, comprensiva del premio assicurativo obbligatorio;

c) il certificato d’idoneità sanitaria agonistica;

d) quant’altro espressamente richiesto, di anno in anno, dal Consiglio Federale.

107.3 La tessera agonistica viene rilasciata soltanto agli atleti rientranti nei termini d’età stabiliti dal Consiglio Federale ossia aventi compiuto il quattordicesimo anno d’età.

 

Art.108 Tessera Pre –Agonistica

108.1 La tessera pre-agonistica viene prodotta dalla Segreteria federale in duplice copia, una rilasciata all’A.S.A. d’appartenenza del tesserato, l’altra rimanendo in possesso della F.Cr.I.

108.2 La tessera pre-agonistica deve essere richiesta alla F.Cr.I. dall’A.S.A. d’appartenenza del tesserando, facendo pervenire alla Segreteria federale, nei modi e termini previsti annualmente dal Consiglio Federale:

a) l’apposito modulo debitamente compilato con la firma di chi detiene la patria potestà del richiedente;

b) la tassa di tesseramento fissata dal Consiglio Federale, comprensiva del premio assicurativo obbligatorio;

c) il certificato di sana e robusta costituzione;

d) quant’altro espressamente richiesto, di anno in anno, dal Consiglio Federale.

108.3 La tessera pre-agonistica viene rilasciata soltanto agli atleti che hanno compiuto il nono anno d’età.

108.4 La tessera pre-agonistica può venire modificata in agonistica, fermi restando i requisiti d’età di cui all’art. 107 comma 3 del presente Regolamento, con l’adempimento da parte dell’A.S.A. e del richiedente di quanto stabilito all’art. 107, comma 2 – 3, del presente Regolamento.

 

Art.109 Tessera Tecnico

109.1 La tessera di Tecnico Federale sarà rilasciata a coloro che sono in possesso di tale qualifica, avendola conseguita nei modi e termini previsti dal Consiglio Federale e dal Regolamento del Corpo Allenatori approvato dal CONI.

 

Art.110 Tessera Allenatore

110.1 La tessera di Allenatore Federale sarà rilasciata a coloro che sono in possesso di tale qualifica, avendola conseguita nei modi e termini previsti dal Consiglio Federale e dal Regolamento del Corpo Allenatori approvato dal CONI.

 

Art.111 Tessera Arbitrale

111.1 La tessera di Arbitro Federale sarà rilasciata a coloro che sono in possesso di tale qualifica, avendola conseguita nei modi e termini previsti dal Consiglio Federale e dal Regolamento del Gruppo Italiano Arbitri di Cricket debitamente approvato dal CONI.

 

Art.112 Tessera Membro d'onore

112.1 I membri d’onore, compreso il Presidente Onorario, acquistano la posizione di tesserati solo per il fatto di essere investiti delle rispettive cariche dall’Assemblea.

 

Art.113 Tessera Titolare di cariche federali

113.1 I titolari di cariche federali acquistano la posizione di tesserati solo per il fatto di essere investiti delle rispettive cariche.

 

Art.114 Tessera Dirigente A.S.A.

114.1 La F.Cr.I. provvederà a rilasciare la tessera di Dirigente obbligatoriamente al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo dell’A.S.A. indicati nel modulo di affiliazione o rinnovo dell’affiliazione.

 

Art.115 Duplicati

115.1 Qualora per una causa qualsiasi venga smarrita o distrutta una tessera, il titolare può richiedere il rilascio di un duplicato.

115.2 Il duplicato deve essere richiesto alla F.Cr.I. previo il versamento della tassa prevista stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

 

Art.116 Atleti non regolarmente tesserati

116.1 Gli atleti che parteciperanno a gare ufficiali senza aver espletato correttamente le formalità di tesseramento e/o inducendo il proprio capitano a rilasciare, dichiarazioni liberatorie false, saranno soggetti d’una inchiesta da parte della Procura Federale nei modi e termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

116.2 L’inchiesta e l’eventuale procedimento disciplinare di cui al comma precedente riguarderà anche il capitano che ha rilasciato dichiarazioni fase.

 

CAPO III

 

SETTORI DEI TESSERATI

 

Art. 117 Suddivisione secondo l'età

117.1 Gli atleti tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Under 13, coloro che hanno compiuto 9 anni ma non ancora 14 al 1 gennaio dell’anno di tesseramento;

b) Under 15, coloro che hanno compiuto 11 anni ma non ancora 16 al 1 gennaio dell’anno di tesseramento;

c) Under 17, coloro che hanno compiuto 13 anni ma non ancora 18 al 1 gennaio dell’anno di tesseramento;

d) Under 19, coloro che hanno compiuto 15 anni ma non ancora 20 al 1 gennaio dell’anno di tesseramento;

e) ordinari, coloro che hanno compiuto almeno 14 anni al 1 gennaio dell’anno di tesseramento;

f) veterani Over 50, coloro che hanno compiuto 50 anni al 1 gennaio dell’anno di tesseramento.

 

Art.118 Computo dell'età

118.1 Per tutti i settori il computo dell’età viene riferito al 1 gennaio dell’anno per il quale si richiede il tesseramento. 

 

CAPO IV

 

TRASFERIMENTI E VINCOLI SPORTIVI

 

Art.119 Generalità

119.1 La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati agonistici e, limitatamente ai casi ritenuti dal Consiglio Federale di forza maggiore, quali motivi di studio o familiari e cambi di residenza, i tesserati pre-agonistici. 

 

Art.120 Vincolo e modalità di trasferimento

120.1 Ogni tesserato è libero di svolgere attività agonistica per un’altra A.S.A. nell’anno successivo a meno che egli ricada in quanto previsto dall’art. 121.2 del presente Regolamento.

120.2 Per i tesserati minorenni, la richiesta di trasferimento dovrà essere firmata da chi ne detiene la patria potestà.

 

Art.121 Vincolo sportivo tra atleta ed A.S.A.

121.1 L’atleta tesserato per un’A.S.A. è vincolato alla A.S.A. stessa per la durata dell’anno sportivo per il quale è in vigore il tesseramento.

121.2 L’atleta e l’A.S.A. possono, tuttavia, di comune accordo stabilire un periodo di vincolo maggiore a cadenza annuale fino ad un massimo di quattro anni mediante accordo scritto che acquista efficacia con il deposito di una copia presso la Segreteria federale. 

 

Art.122 Vincolo degli allenatori di A.S.A.

122.1 L’allenatore di un’A.S.A. è vincolato a prestare la propria attività per la stessa A.S.A. per l’intero anno sportivo.

 

Art.123 Vincolo dei dirigenti di A.S.A.

123.1 Il dirigente di un’A.S.A. è vincolato a prestare la propria attività per la stessa A.S.A. per un quadriennio olimpico.

 

Art.124 Scioglimento automatico del vincolo degli atleti

124.1 Il vincolo sportivo di cui all’art. 121.2 del presente Regolamento è automaticamente sciolto, a domanda dell’atleta, con facoltà del medesimo di tesserarsi per altra A.S.A.:

                     a) per omessa o rinunciata iscrizione dell’A.S.A. al campionato di competenza;

                     b) per inattività agonistica determinata da scelta della A.S.A. o scelta volontaria dell’atleta. Quest’ultima opera solo se comunicata alla A.S.A. di appartenenza ed alla F.Cr.I. almeno due mesi prima dell’inizio dell’attività agonistica relativa all’anno sportivo;

                     c) per cambio di residenza risultante da certificato anagrafico, o autocertificazione, o per documentate ragioni di lavoro o di studio, quando venga a rendersi impossibile o troppo onerosa l’attività sportiva con l’A.S.A. di appartenenza;

                     d) per rinuncia espressa dell’A.S.A.

124.2 Per particolari motivi di interesse sportivo o apprezzabili situazioni di conflitto fra atleta ed A.S.A., o in considerazione di seri interessi personali dell’atleta il Consiglio Federale può sempre disporre lo scioglimento del vincolo pluriennale previsto dall’art. 121.2 del presente Regolamento.

124.3 La cessazione del vincolo avviene poi in tutti i casi di cessazione d’appartenenza dell’A.S.A. alla F.Cr.I.

 

Art.125 Cessazione e scioglimento del vincolo degli allenatori

125.1 Le disposizioni di cui all’art. precedente si applicano anche al vincolo tra allenatori ed A.S.A..

 

Art.126 Procedimenti relativi allo scioglimento del vincolo

126.1 L’A.S.A. cui viene fatta richiesta di scioglimento del vincolo può proporre opposizione motivata nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento della copia della domanda.

126.2 La mancata opposizione determina l’accoglimento della domanda validamente proposta e la decisione non è soggetta ad impugnazione.

126.3 In caso di opposizione della A.S.A. cui viene fatta richiesta di scioglimento del vincolo la decisione in merito allo scioglimento anticipato del vincolo viene demandata alla Commissione Tesseramenti.

 

Art.127 Trasferimenti provvisori

127.1 L’atleta o l’allenatore che debba prestare servizio militare di leva o equiparato in provincia diversa da quella ove ha sede la A.S.A. d’appartenenza può essere trasferito provvisoriamente presso un sodalizio avente sede nella provincia in cui presta il servizio o, in mancanza, presso un sodalizio di provincia confinante.

127.2 Il trasferimento di cui sopra, che comunque non può superare la durata di due anni sportivi, viene concesso con provvedimento del Consiglio Federale su richiesta della A.S.A. interessata corredata da dichiarazione di consenso del tesserato e da documento rilasciato dall’autorità presso la quale l’atleta o allenatore medesimo presta servizio.

127.3 L’A.S.A. d’appartenenza, al quale deve essere inviata copia della richiesta di trasferimento, dovrà trasmettere alla Segreteria federale il cartellino del tesserato.

 

Art.128 Contestazioni e reclami

128.1 Tutte le questioni inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti, ai nulla-osta, alle cessazioni e scioglimenti dei vincoli sono competenza della Commissione Tesseramenti.

128.2 avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti è proponibile ricorso al Consiglio Federale.

 

Art.129 Entrata in vigore

129.1 Il presente Regolamento Organico entra in vigore alla data di approvazione da parte del Presidente del C.O.N.I..