FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
Indice
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE
Art. 1 - Composizione della Federazione Cricket
Italiana
Art. 2 -
Organizzazione della F.Cr.I.
Art. 3 -
Requisiti di eleggibilità
Art. 4 -
Candidature
Art. 5 -
Compilazione delle liste
Art. 6 - Documentazione dei requisiti
d'eleggibilità
Art. 7 -
Incompatibilità
Art. 8 - Accertamento delle condizioni
d'ineleggibilità ed incompatibilità
Art. 10 - Durata delle cariche
Art. 11 - Decadenza
Art. 12 - Separazione dei poteri
Art. 13 - Funzionamento degli Orgarli collegiali
Art. 14 - Decentramento
Art. 15 - Attività agonistica
Art. 16 - Generalità
Art. 17 - Norme generali
Art. 18 - Indizione e pubblicità
Art. 19 - Convocazione
Art. 20 - Ordine del giorno e proposte
Art. 21 -
Partecipazione all'Assemblea Nazionale e rappresentanze
Art. 22 - Deleghe
Art. 23 - Elenco
ufficiale delle A.S.A. aventi diritto al voto
Art. 24 - Ricorso
per omessa attribuzione di voto
Art. 25 - Verifica dei poteri
Art. 26 - Apertura
dell'Assemblea Nazionale ed ufficio di Presidenza
Art. 27 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale
Art. 28 -
Votazione e conteggi: Elezioni e scrutini
Art. 29 - Verbale dell'Assemblea Nazionale
Art. 30 - Elezione
Art. 31 - Attribuzioni e compiti
Art. 32 - Composizione ed elezione
Art. 33 - Non
accettazione della carica e dimissioni di uno o più Consiglieri
Art. 34 -
Decadenza del Consiglio Federale
Art. 35 - Riunioni e modalità convocazione
Art. 36 - Segretario del Consiglio Federale
Art. 37 - Pubblicità delle deliberazioni
Art. 38 - Attribuzioni del Consiglio Federale
SEZIONE V- IL VICE -PRESIDENTE
FEDERALE
Art. 39 - Elezione del Vice-Presidente Federale
Art. 40 -
Attribuzioni del Vice-Presidente Federale
SEZIONE VI - IL
CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE
Art. 41 - Elezione e Composizione
Art. 42 - Attribuzioni e deliberazioni
SEZIONE VI - IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 43 - Composizione, elezione e nomina
Art. 44 - Cessazione dalla carica
Art. 45 - Commissioni
Art. 46 -
Requisiti e durata in carica di componenti Commissioni
Art. 47 - Commissioni nazionali
Art. 48 - Commissione Tesseramenti
Art. 49 - Commissione Impianti
Art. 50 - Commissione Promozione
Art. 51 - Commissione Tecnica
Art. 52 - Commissione per l'attività giovanile
Art. 53 - Commissione Medica
Art. 54 - Commissione Federale Atleti
Art. 55 - Commissione Antidoping
SEZIONE III - STRUTTURE
FEDERALI SPECIALIZZATE
Art. 56 - Strutture Federali Specializzate
Art. 57 - Gruppo Italiano Arbitri di Cricket
Art. 58 - Scuola Nazionale Istruttori
Art. 59 - Organi federali periferici
Art. 60 - Mancato o irregolare funzionamento
Art. 61 -
Organi regionali
Art. 62 - Norme di riferimento
Art. 63 - Indizione, pubblicità e convocazione
Art. 64 - Partecipazione e rappresentanza
Art. 65 - Verifica dei poteri
Art. 66 -
Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati regionali
SEZIONE III - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
Art. 67 -
Elezione
Art. 68 - Non accettazione della carica
Art. 69 -
Impedimento temporaneo, definitivo e dimissioni
Art. 70 - Attribuzioni del Presidente Regionale
Art. 71 - Composizione
Art. 72 - Elezione
Art. 73 - Non
accettazione della carica o dimissioni di uno o più Consiglieri
Art. 74 - Attribuzioni del Comitato Regionale
Art. 75 - Funzionamento
Art. 76 - Norme di riferimento
Art. 77 - Sede
Art. 78 - Finalità
Art. 79 - Segretario Federale
Art. 80 - Affiliati ed Aderenti
Art. 81 - Composizione delle A.S.A.
Art. 82 - Diritti delle A.S.A.
Art. 83 - Doveri delle A.S.A.
Art. 84 - Modalità di affiliazione
Art. 85 - Rinnovo dell'affiliazione
Art. 86 -
Accettazione della domanda di affiliazione e rinnovo dell'affiliazione
Art. 87 - Rappresentanza sociale
Art. 88 - Denominazione sociale
Art. 89 -
Cambiamenti di sede, fusioni ed abbinamenti sociali
CESSAZIONE
D'APPARTENENZA ALLA F.CR.I.
Art. 90 - Generalità
Art. 91 - Recesso
Art. 92 - Scioglimento volontario
Art. 93 - Inattività agonistica
Art. 94 - Radiazione
Art. 95 - Mancato rinnovo dell'affiliazione
Art. 96 - Revoca dell'affiliazione
Art. 97 - Vincolo
federale
Art. 98 -
Tesserati
Art. 99 - Obbligatorietà
del tesseramento
Art.100 - Modalità di tesseramento
Art.101 - Tesseramento di atleti stranieri
Art.102 - Esclusività della prestazione atletica
Art.103 - Validità delle tessere federali
Art.104 - Partecipazione all'attività agonistica
Art.105 - Persone cui è inibito il tesseramento
Art.106 - Categorie di tesserati
Art.107 - Tessera Agonistica
Art.108 - Tessera Pre -Agonistica
Art.109 - Tessera Tecnico
Art.110 - Tessera Allenatore
Art.111 - Tessera Arbitrale
Art.112 - Tessera Membro d'onore
Art.113 - Tessera Titolare di cariche federali
Art.114 - Tessera Dirigente A.S.A.
Art.115 - Duplicati
Art.116 - Atleti non regolarmente tesserati
Art. 117 - Suddivisione secondo l'età
Art.118 - Computo dell'età
Art.119 - Generalità
Art.120 - Vincolo e modalità di trasferimento
Art.121 - Vincolo sportivo tra atleta ed A.S.A.
Art.122 - Vincolo degli allenatori di A.S.A.
Art.123 - Vincolo dei dirigenti di A.S.A.
Art.124 - Scioglimento
automatico del vincolo degli atleti
Art.125 -
Cessazione e scioglimento del vincolo degli allenatori
Art.126 -
Procedimenti relativi allo scioglimento del vincolo
Art.127 - Trasferimenti provvisori
Art.128 - Contestazioni e reclami
Art.129 - Entrata in vigore
Art. 1 Composizione
della Federazione Cricket Italiana
1.1 La Federazione Cricket Italiana (F.Cr.I.) è costituita dall'insieme
di tutte le Società, Associazioni ed Organismi sportivi Affiliati, denominati
d'ora in avanti A.S.A.
1.2 L'attività della F.Cr.I. è disciplinata dallo Statuto federale e dai
Regolamenti federali nell'ambito delle direttive impartite dall'I.C.C.
(International Cricket Council) e dall’E.C.C. (European Cricket Council) ed in
armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I.
Art. 2 Organizzazione
della F.Cr.I.
2.1 La F.Cr.I. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli
Organi centrali, periferici e di giustizia, indicati dallo Statuto federale e dal
presente Regolamento organico.
2.2 Per quanto concerne l’elenco degli Organi della F.Cr.I. si rinvia a
quanto stabilito dall' art. 9 dello Statuto federale.
Art. 3 Requisiti
di eleggibilità
3.1 Per quanto concerne i requisiti di eleggibilità si rinvia a quanto
stabilito dall' art. 27 dello Statuto federale.
Art. 4 Candidature
4.1 In tutte le Assemblee federali i voti di preferenza espressi per chi
non sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere attribuiti.
4.2 Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti d’eleggibilità di cui
all’art 27 dello Statuto federale e che intenda concorrere a rivestire cariche
federali elettive, deve porre l propria formale candidatura.
4.3 La candidatura si pone per iscritto, indicando specificatamente le
cariche per le quali ci s'intende candidare e dichiarando, sotto la propria
personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena
l’irricevibilità della candidatura.
4.4 Le candidature per qualsiasi carica centrale devono essere presentate
almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione
dell'Assemblea, ovvero 10 (dieci) giorni prima nella ipotesi prevista di
convocazione di Assemblea Nazionale straordinaria di cui all'art. 11 dello
Statuto Federale.
4.5 Le candidature per le cariche periferiche regionali devono essere
presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per
l'effettuazione dell'Assemblea.
4.6 Tutte le candidature per le cariche federali centrali devono
pervenire alla Segreteria Federale, a mezzo lettera a mano o tramite
raccomandata o altro mezzo idoneo (telegramma, fax, corriere et cetera). In
ogni caso, fa fede la data del protocollo d’arrivo. Le candidature per le
cariche periferiche devono essere fatte pervenire con le medesime modalità alle
Segreterie di competenza.
4.7 E’ consentito candidarsi per una sola carica federale.
Art. 5 Compilazione
delle liste
5.1 Il giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti, il
Segretario Federale provvede alla compilazione delle liste suddivise per
cariche, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
5.2 Il Segretario Federale provvede a rendere pubbliche le liste predette
con comunicati ufficiali o altri mezzi idonei per darne la maggiore
divulgazione possibile.
5.3 Le liste aggiornate e definitive vengono consegnate al competente
Presidente d’Assemblea il quale da lettura delle liste medesime prima di dare
inizio all’Assemblea.
5.4 Copia delle liste compilate devono essere esposte nella sala del
seggio per tutto il periodo della votazione.
5.5 Le medesime procedure soprariportate devono essere seguite dai
Comitati Regionali in occasione di elezione a cariche regionali.
Art. 6
Documentazione dei requisiti d’eleggibilità
6.1 Entro 15 (quindici) giorni dall’elezione l’interessato deve
depositare presso la Segreteria Federale i documenti comprovanti il possesso
dei requisiti indicati nel precedente art. 3 per l’eleggibilità, o idonee
dichiarazioni sostitutive.
6.2 Coloro che vengono confermati in una carica federale elettiva sono
dispensati dal predetto deposito, fermo restando che nel frattempo non siano
intervenuti mutamenti che ne inficino i requisiti d’eleggibilità.
Art. 7 Incompatibilità
7.1 Per quanto concerne le fattispecie d’incompatibilità si rinvia a
quanto stabilito dall’art. 30 dello Statuto federale.
Art. 8
Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità
8.1 L’accertamento delle condizioni d’ineleggibilità ed incompatibilità
di cui agli artt. 27 e 30 dello Statuto federale e 3 e 7 del presente Regolamento
è di competenza della Commissione d’Appello la quale procede:
a) d’ufficio;
b) su deferimento del Procuratore
Federale, che si attiva anche d’ufficio;
c) su segnalazione di A.S.A. o di
tesserati o di componenti Organi Federali.
8.2 Il soggetto interessato ha il diritto di essere sentito
personalmente.
Art. 9 Opzione
9.1 L’eletto a più cariche federali, entro 15 giorni dal momento in cui è
insorta l’incompatibilità deve optare per una di esse. La dichiarazione di
opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale. Il
mancato esercizio della opzione è causa di decadenza dalla carica assunta
posteriormente.
9.2 In caso di elezione di un Consigliere Federale ad altra carica
incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione avrà luogo
a norma dell’art. 29 dello Statuto Federale.
Art. 10 Durata
delle cariche
10.1 I componenti degli Organi Federali elettivi, centrali e periferici
durano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere rieletti, così
come i componenti degli Organi di Giustizia.
Art. 11
Decadenza
11.1 Per quanto concerne le fattispecie di decadenza si rinvia a quanto
stabilito degli artt. 13.7, 13.8 e 15.13 dello Statuto Federale fermo restando
che le Commissioni nazionali, se non elettive, decadono con la decadenza degli
Organi Federali elettivi che li hanno nominati.
11.2 I singoli componenti degli Organi Federali elettivi decadono:
a) qualora, dopo la loro elezione,
perdano il possesso di uno dei requisiti indicati nell’art. 27 dello Statuto Federale;
b) quando restino assenti per tre
volte consecutive dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte salvo
legittimo impedimento ai sensi dell’art. 15.15 dello Statuto Federale.
11.3 La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall’Organo di appartenenza.
Avverso detta dichiarazione l’interessato può proporre ricorso alla Commissione
d’Appello, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del
provvedimento.
11.4 Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione,
il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla
sostituzione di qualsiasi componente degli stessi, d’ufficio o su proposta del
Presidente della Commissione.
11.5 I dirigenti eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti,
restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o
dell’anno rispettivamente previsto per la durata dell’Organo o organismo
d’appartenenza.
Art. 12
Separazione dei poteri
12.1 Gli Organi di giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono
autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.
12.2 La decadenza del Presidente e del Consiglio Federale, per qualsiasi
motivo, non si estende agli Organi di giustizia ed al Collegio dei Revisori dei
Conti, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico per il
quale sono stati nominati od eletti.
12.3 I componenti degli Organi di giustizia e del Collegio dei Revisori
dei Conti non possono essere rimossi dall’incarico o sostituiti se non per
dimissioni o per dichiarata impossibilità all’ulteriore esercizio delle loro
funzioni.
Art. 13
Funzionamento degli Organi collegiali
13.1 Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal loro
Presidente o da chi ne fa le veci.
13.2 Gli Organi collegiali elettivi devono essere convocati almeno 4
(quattro) volte l’anno secondo quanto stabilito allo art. 15.5 dello Statuto
Federale.
13.3 Perché siano valide le riunioni degli Organi collegiali elettivi
occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica dell’Organo in
questione tra cui il Presidente. Limitatamente al Consiglio Federale, in caso
di assenza del Presidente Federale, ne fa le veci il Vice-Presidente Federale.
13.4 Il voto in sede di Organo collegiale elettivo non è delegabile.
13.5 Le deliberazioni degli Organi collegiali elettivi sono valide se
assunte dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità di
voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
13.6 Le votazioni negli Organi collegiali elettivi avvengono per appello
nominale, salvo che per le elezioni o le nomine, ovvero qualora la natura degli
argomenti lo richieda, nel qual caso si adotta lo scrutinio segreto.
Art. 14
Decentramento
14.1 L’organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità è
decentrata secondo le norme dello Statuto federale e del presente regolamento.
Art. 15 Attività
agonistica
15.1 Svolge attività agonistica la A.S.A. che, nell’ultimo anno agonistico
concluso, abbia partecipato all’attività ufficiale prevista dal calendario
federale.
15.2 La F.Cr.I. è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle
suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione delle A.S.A. alle
stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro
svolgimento.
CAPO I
ORGANI CENTRALI
SEZIONE I – GENERALITA’
Art. 16 Generalità
16.1 Gli Organi centrali della F.Cr.I. hanno le attribuzioni ed esercitano
i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto federale e dal presente
Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per
la disciplina, lo sviluppo e la propaganda del cricket in tutto il territorio
italiano, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
16.2 In conformità delle previsioni statutarie, sono Organi centrali della
Federazione:
a)
l’Assemblea Nazionale (A.N.);
b) il
Presidente Federale (P.F.);
c) Il
Consiglio Federale (C.F.);
d) il
Consiglio di Presidenza (C.d.P.);
e) il
Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.).
SEZIONE II – ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 17 Norme
generali
17.1 Per quanto concerne le norme generali assembleari si rinvia a quanto
stabilito dall’art. 10 dello Statuto federale.
Art. 18 Indizione e
pubblicità
18.1 L’Assemblea Nazionale Ordinaria deve tenersi ogni anno entro e non
oltre il 31 marzo.
18.2 L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente Federale su delibera
del Consiglio Federale che ne fissa la data, l’ora, la sede e l’ordine del
giorno.
18.3 Indipendentemente dall’atto formale della convocazione, la data
dell’Assemblea deve essere resa nota almeno 30 (trenta) giorni prima con
comunicato federale.
Art. 19 Convocazione
19.1 Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare all’Assemblea
Ordinaria devono essere spedite almeno 25 giorni prima della data fissata a
mezzo di lettera raccomandata contenente la data, l’ora, la sede e l’ordine del
giorno ai sensi di quanto previsto all’art. 10.12 dello Statuto federale.
19.2 La convocazione assembleare deve altresì contenere l’elenco delle
A.S.A. aventi diritto al voto e tutti gli argomenti inseriti nell’ordine del
giorno che saranno oggetto di discussione assembleare.
Art. 20 Ordine del giorno e proposte
20.1 L’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale Ordinaria, da tenersi
ogni anno entro e non oltre il 31 marzo, deve obbligatoriamente comprendere:
a) l’approvazione della relazione
tecnico – morale – finanziaria sulla gestione dell’anno precedente presentata
dal Presidente e predisposta unitamente al Consiglio Federale con allegata la
relazione del Collegio dei revisori dei Conti sull’andamento contabile ed
amministrativo;
b) la nomina, su proposta del
Consiglio Federale, del Presidente Onorario e dei Membri d’Onore;
c) l’approvazione del bilancio di
previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo che dovranno
essere trasmessi al C.O.N.I.;
d) la delibera sugli altri argomenti
posti all’ordine del giorno;
e) la composizione della Commissione
Verifica Poteri e l’ora di apertura dei lavori della Commissione stessa;
f) l’elezione alle cariche federali nel
caso di Assemblea ordinaria indetta al termine del ciclo olimpico.
20.2 Ogni quattro anni, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo
alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, l’Assemblea elegge con votazioni
separate e successive:
a) il
Presidente Federale;
b) i
componenti il Consiglio Federale;
c) i componenti il Collegio dei
revisori dei Conti, nel numero di sua spettanza.
20.3 L’elezione delle cariche federali costituisce argomento essenziale
dell’Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per decadenza delle cariche,
nonché per la reintegrazione della composizione numerica del Consiglio Federale
o del Collegio dei Revisori dei Conti.
20.4 La richiesta motivata per la convocazione dell’Assemblea Nazionale
Straordinaria prevista dall’art. 11.1 dello Statuto federale produce effetto
solo se per gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno si formi
concordanza di almeno la metà più uno delle A.S.A. aventi diritto al voto
ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, a meno di espressa
richiesta di Assemblea Nazionale Straordinaria da parte del Presidente
Federale. In tal caso, l’ordine del giorno è predisposto dai proponenti.
20.5 Nel caso di Assemblea Nazionale Ordinaria le A.S.A., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data stabilita per l’Assemblea,
possono far pervenire alla Segreteria federale proposte di carattere generale
per l’inserimento all’ordine del giorno dettagliatamente esposte in una
relazione illustrativa, che sono discrezionalmente esaminate dal Consiglio
Federale ma che, se formulate da almeno la metà più uno delle A.S.A. aventi
diritto al voto, debbono d’ufficio essere inserite nell’ordine del giorno
assembleare.
20.6 Nel caso di inserimento di nuovi argomenti verrà inviata alle A.S.A.
partecipanti almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento
dell’Assemblea l’ordine del giorno definitivo insieme alla relazione tecnico –
morale – finanziaria.
Art. 21
Partecipazione all’Assemblea Nazionale e rappresentanze
21.1 Relativamente alla partecipazione delle A.S.A. all’Assemblea
Nazionale ed i modi di rappresentanza in tale sede delle A.S.A. medesime si
rinvia a quanto disposto dall’art. 10 dello Statuto federale.
21.2 Possono assistere, inoltre, ai lavori all’Assemblea Nazionale i rappresentanti
designati dal C.O.N.I. e, previa autorizzazione del Consiglio Federale, ma
senza diritto di parola, la stampa accreditata, le persone invitate dal
Presidente in riferimento all’attività svolta nell’ambito federale.
21.3 Durante l’Assemblea Nazionale hanno comunque sempre diritto di parola
tutti gli organi dell’Assemblea e il Presidente dell’Assemblea può concedere la
parola a chiunque fra coloro autorizzati ad intervenire.
21.4 Assistono ai lavori all’Assemblea Nazionale gli uffici costituiti per
i procedimenti e per il funzionamento della medesima, gli impiegati della
Segreteria Federale e le persone che debbono fornire chiarimenti richiesti dai
lavori della Assemblea. Per particolari esigenze con riferimento agli argomenti
trattati il Presidente dell’Assemblea Nazionale può disporre l’allontanamento
momentaneo del personale addetto ai servizi.
Art. 22 Deleghe
22.1 Le deleghe di cui agli artt. 10.2 e 10.3 dello Statuto federale
devono risultare da atto scritto del rappresentante legale del sodalizio
recante il nominativo del delegato, utilizzandosi all’uopo i moduli a stampa
predisposti ed inviati dalla segreteria federale.
22.2 Nei casi di incertezza sull’autenticità della sottoscrizione e sulla
legittimazione di chi l’ha rilasciata, la delega può essere accettata dalla
Commissione Verifica Poteri.
Art. 23 Elenco
ufficiale delle A.S.A. aventi diritto al voto
23.1 L’elenco delle A.S.A. aventi diritto al voto è compilato dalla
Segreteria federale e deve essere inviato a tutte le A.S.A., formando parte
integrante dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Nazionale.
Art. 24 Ricorso
per omessa attribuzione di voto
24.1 L’A.S.A. interessata ha facoltà di proporre ricorso per eventuale
omessa attribuzione di voto almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento
dell’Assemblea.
24.2 Il ricorso per omessa attribuzione di voto va presentato alla
Commissione d’Appello.
24.3 La Commissione d’Appello, assunte le necessarie informazioni presso
gli Organi competenti, decide senza indugio inappellabilmente, dandone
comunicazione agli interessati.
24.4 La Segreteria federale può procedere d’ufficio, in caso di errore
materiale.
24.5 La Segreteria federale in base alle decisioni adottate dalla
Commissione d’Appello compila una nota di emendamento all’elenco ufficiale dei
votanti con l’indicazione delle variazioni e dei reclami respinti che viene
immediatamente comunicata alle A.S.A. aventi diritto al voto.
Art. 25 Verifica
dei poteri
25.1 La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione
all’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria e del diritto di voto, nonché
della regolarità delle deleghe, è svolta dai membri della Commissione d’Appello
che costituiscono la Commissione Verifica Poteri.
25.2 La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:
a) verificare la regolarità della
posizione delle A.S.A. presenti in Assemblea;
b) verificare la regolarità delle
deleghe e la corrispondenza dei voti attribuiti ad ogni rappresentante in
possesso di più deleghe, richiedendo ove necessario un documento di riconoscimento;
c) ammettere al voto i
rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
d) risolvere, dopo aver assunto in
via d’urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia assunta in tema di
deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano
correttamente legittimare l’esercizio del diritto di voto.
25.3 La Commissione Verifica Poteri deve essere costituita da almeno 3
(tre) membri, compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
25.4 La Commissione Verifica Poteri è presieduta dal Presidente della
Commissione d’Appello o, in sua assenza, dal membro più anziano per età.
25.5 La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente a
maggioranza.
25.6 La Commissione Verifica Poteri si insedia un’ora prima dell’inizio
dell’Assemblea e resta in attività per l’intera durata dell’Assemblea stessa
procedendo agli aggiornamenti che si rendessero necessari. Più specificamente,
la Commissione Verifica Poteri avrà il compito di accreditare anche gli
eventuali ritardatari i quali, se ammessi, non possono partecipare alle
votazioni in corso ma certamente possono intervenire a quelle successive.
25.7 La Commissione Verifica Poteri deve fare succinta menzione sul
verbale di verifica dei poteri di ogni contestazione che deve consegnare al
Presidente Federale nel momento in cui questi assume la direzione temporanea
dell’Assemblea. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale
conclusivo dal quale debbono risultare:
a) il numero delle A.S.A.
rappresentate in Assemblea;
b) il numero delle A.S.A. aventi
diritto al voto e quelle non aventi diritto al voto;
c) il numero dei voti presenti.
25.8 Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione Verifica Poteri
ed i due scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche
elettive e qualora ciò si verificasse il Consiglio Federale dovrà provvedere
alla nomina immediata dei sostituti.
Art. 26 Apertura dell'Assemblea Nazionale ed ufficio
di Presidenza
26.1 Determinata la composizione definitiva dell’Assemblea Nazionale, Il
Presidente Federale invita l’Assemblea ad eleggere il Presidente dell’Assemblea
ed il Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza.
26.2 Il Presidente dell’Assemblea una volta eletto, accettando l’incarico
dichiara aperti i lavori assembleari.
26.3 Insediatosi, il Presidente dell’Assemblea incarica il Segretario
Federale, o in sua mancanza un suo delegato, della redazione del verbale
assembleare.
26.4 Il Presidente dell’Assemblea procede alla designazione di due
scrutatori, scelti al di fuori dei componenti il Consiglio Federale e del
Collegio dei Revisori dei Conti.
26.5 La elezione del Presidente dell’Assemblea, del Vice Presidente
dell’Assemblea e degli scrutatori può avvenire anche per acclamazione.
Art. 27 Il Presidente
dell'Assemblea Nazionale
27.1 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale dirige i lavori assembleari
assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia,
nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti i punti
all’ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
27.2 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale informa l’Assemblea circa i
dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri, comprese le eventuali
successive variazioni che dovessero avere luogo nel corso dell’Assemblea.
27.3 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale regola le procedure e
stabilisce le forme di votazione per ogni singolo argomento all’ordine del
giorno o per il quale l’Assemblea debba deliberare in sintonia con quanto
stabilito dall’art. 10.15 dello Statuto Federale.
27.4 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale fissa la durata massima ed il
numero degli interventi su ogni singolo argomento all’ordine del giorno.
27.5 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale concede o toglie la parola nei
limiti degli interventi autorizzati e ammissibili per la loro pertinenza con
l’ordine del giorno e per il buono e corretto andamento della discussione e dei
lavori assembleari in genere.
27.6 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale discrezionalmente accetta
mozioni d’ordine.
27.7 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale proclama, in caso di Assemblea
Nazionale elettiva, i risultati delle elezioni e le cariche elette
dall’Assemblea.
27.8 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale dichiara chiusa l’Assemblea,
esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all’ordine
del giorno.
27.9 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale cura la rispondente stesura
del verbale dell’Assemblea Nazionale da parte del Segretario federale e
convalida tutti gli atti ad essa relativi con la propria sottoscrizione unita a
quella del Segretario.
Art. 28 Votazione e
conteggi: Elezioni e scrutini
28.1 Su ciascun argomento inserito nell’ordine del giorno, le votazioni
possono avere inizio solo dopo l’esaurimento della discussione e l’intervento
di tuti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno
di essi.
28.2 Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale vengono adottate mediante
votazione. La votazione può avvenire:
a)
per acclamazione;
b)
per appello nominale;
c)
per alzata di mano e controprova;
d)
per scheda segreta.
Nel caso di elezione di Organi Collegiali va indicato il
numero delle preferenze che non deve essere superiore al numero dei candidati
da eleggere.
28.3 L’elezione delle cariche federali si effettua esclusivamente per scheda
segreta.
28.4 La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all’unanimità e
quando ciò non si verifichi si deve procedere per appello nominale o alzata di
mano e controprova.
28.5 Qualora un terzo delle A.S.A. partecipanti all’Assemblea Nazionale lo
richieda, si deve procedere a votazione per scheda segreta.
28.6 Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del
Presidente dell’Assemblea.
28.7 In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente
dell’Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
28.8 Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al
verbale dell’Assemblea.
28.9 La maggioranza è calcolata tenendo conto dei voti validamente
espressi, escluse le astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio
segreto, le schede bianche e nulle.
28.10 Tutte le votazioni, anche elettive, si intendono approvate a
maggioranza semplice dei voti dei presenti salvo i casi di proposta di modifica
dello Statuto federale e di scioglimento della F.Cr.I. come disposto dagli
artt. 30 e 37 dello Statuto stesso.
Art. 29 Verbale
dell'Assemblea Nazionale
29.1 Il verbale dell'Assemblea Nazionale è redatto dal Segretario
Federale, facendo fede assoluta dei fatti avvenuti nel corso dell'Assemblea
medesima.
29.2 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario
Federale deve essere redatto entro 15 (quindici) giorni dalla data di
svolgimento dell'Assemblea.
29.3 Copia del verbale deve essere trasmessa alla Segreteria Generale del
CONI mentre l'originale deve essere depositato presso la Segreteria federale.
29.4 Hanno facoltà di prendere visione del verbale i legali rappresentanti
di tutte le A.S.A ed i partecipanti all'Assemblea.
Art. 30 Elezione
30.1 Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale con
votazione separata, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
Art. 31 Attribuzioni e compiti
31.1 Per quanto riguarda le attribuzioni ed i compiti del Presidente
Federale si rinvia a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto federale.
31.2 Il Presidente Federale, nell'esercizio dei poteri
di vigilanza, controllo e
coordinamento su tutta la struttura organizzativa federale, ha facoltà di
intervenire con diritto di parola alle riunioni di tutti gli organi collegi
federali, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei
Conti, sia di persona sia a mezzo di propri rappresentanti designati di volta
in volta, e può richiedere relazioni e informative a tutti gli organi ed uffici
federali fatta eccezione per gli Organi di Giustizia.
Art. 32 Composizione ed
elezione
32.1 Il Consiglio Federale è l’organo direttivo e di amministrazione della
F.Cr.I. e dura in carica per l’intero quadriennio olimpico.
32.2 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 6 (sei)
Consiglieri.
Art. 33 Non
accettazione della carica e dimissioni di uno o più Consiglieri
33.1 Per quanto riguarda la non accettazione della carica e le dimissioni
di uno o più Consiglieri si rinvia a quanto stabilito dall’art. 29 dello
Statuto federale.
33.2 Il Consigliere che sia assente, salvo i casi di forza maggiore, per
più di tre riunioni consecutive del Consiglio Federale, decade automaticamente
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15.15 dello Statuto federale.
Art. 34
Decadenza del Consiglio Federale
34.1 Per quanto riguarda le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale si
rinvia a quanto stabilito dall’art. 15.13 dello Statuto federale.
Art. 35 Riunioni e modalità convocazione
35.1 Per quanto riguarda le riunioni e modalità di convocazione del
Consiglio Federale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 15 dello Statuto
federale. In casi di estrema urgenza, il Consiglio Federale può essere
convocato anche a mezzo telegramma con un preavviso di giorni 3 (tre).
35.2 Alle riunioni del Consiglio Federale, cui partecipa senza diritto di
voto il Segretario Federale, con il compito di redigere i verbali e
sottoscriverli unitamente a chi presiede la riunione, deve essere invitato
formalmente l’intero Collegio dei Revisori dei Conti nonché il Presidente della
Commissione Federale Atleti.
Art. 36 Segretario del Consiglio Federale
36.1 Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal
Segretario Federale ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e
cura la redazione del verbale.
36.2 Il Segretario Federale partecipa senza diritto di voto, ma con
facoltà di parola, alle riunioni del Consiglio Federale. Tale diritto,
peraltro, non compete al funzionario della segreteria che eventualmente sia
intervenuto in sua sostituzione per esigenze di verbalizzazione.
36.3 Sarà compito del Segretario Federale redigere i verbali delle riunioni
del Consiglio Federale, sottoscrivendoli unitamente a chi presiede la riunione.
36.4 Ciascun verbale di seduta viene approvato dal Consiglio Federale nella
prima seduta successiva.
Art. 37 Pubblicità delle deliberazioni
37.1 Tutte le delibere del Consiglio Federale aventi interesse
organizzativo e regolamentare e comunque attinenti all’ordinamento e alla
disciplina sportiva devono essere rese note a cura della segretario federale
mediante pubblicazione in apposito comunicato ufficiale da inviarsi a tutti i
sodalizi ed a tutti i titolari di cariche cereali entro 15 (quindici) giorni.
Art. 38 Attribuzioni del Consiglio Federale
38.1 Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge nel suo ambito
il Vice-Presidente Federale.
38.2 Le norme regolamentari entrano in vigore con effetti vincolanti per
tutto l’ordinamento sportivo dalla data di approvazione delle stesse da parte
del Presidente del CONI.
38.3 Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente il Segretario
Federale scelto al di fuori dei suoi componenti.
38.4 Il Segretario Federale resta in carica per la durata del Consiglio
Federale.
38.5 Per quanto riguarda tutte le altre attribuzioni del Consiglio Federale
si rinvia a quanto stabilito dall’art. 15.4 dello Statuto federale.
Art. 39 Elezione del
Vice-Presidente Federale
39.1 L’elezione del Vice-Presidente Federale in seno al Consiglio Federale
deve avvenire nella prima riunione del Consiglio Federale successiva
all’Assemblea Nazionale elettiva.
Art. 40
Attribuzioni del Vice-Presidente Federale
40.1 Il Vice-Presidente Federale esercita i propri poteri di supplenza e
sostituzione a norma dell’art. 13, comma 6 – 7, dello Statuto Federale.
40.2 Il Vice-Presidente Federale dura in carica per tutto il quadriennio
olimpico.
SEZIONE VI - IL
CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE
Art. 41 Elezione e
Composizione
41.1 Per quanto riguarda l’elezione e composizione del Consiglio di
Presidenza Federale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 14.1 dello Statuto
federale.
Art. 42 Attribuzioni e
deliberazioni
42.1 Per quanto riguarda le attribuzioni e deliberazioni del Consiglio di
Presidenza Federale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 15, commi da 2 a 6,
dello Statuto federale.
42.2 Data e luogo delle sedute del Consiglio di Presidenza devono essere
comunicate al Collegio dei Revisori dei Conti.
SEZIONE VI - IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 43 Composizione,
elezione e nomina
43.1 Per quanto riguarda composizione. Elezione e nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti si rinvia a quanto stabilito dall’art. 16 dello Statuto
federale.
43.2 Nella proclamazione degli eletti si dovrà tenere conto
dell’iscrizione o meno dei candidati all’Albo dei Revisori contabili,
privilegiando, comunque, quelli in possesso del detto requisito e ciò anche
nell’ipotesi che i suffragi dagli stessi riportati dovessero risultare inferiori
a quelli conseguiti da altri, privi del citato requisito, che precedono in
graduatoria.
Art. 44 Cessazione dalla carica
44.1 Per quanto riguarda il caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi
causa, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei singoli
componenti il Collegio si rinvia a quanto stabilito dall’art. 16, commi da 9 a
11, dello Statuto federale.
Art. 45 Commissioni
45.1 Per l’espletamento dell’attività federale, il Consiglio Federale può
costituire Commissioni con funzioni tecniche e consultive, nominandone
Presidenti e componenti e fissandone compiti e funzioni.
Art. 46 Requisiti e durata in
carica di componenti Commissioni
46.1 Possono essere nominati ai suddetti incarichi solo i tesserati della
Federazione che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne per
delitti dolosi e che non siano stati assoggettati dal CONI o da qualsiasi
Federazione sportiva a squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad
un anno e che non siano dichiarati professionisti in qualsiasi sport.
46.2 I componenti delle Commissioni durano in carica un anno e possono
essere riconfermati.
Art. 47 Commissioni
nazionali
47.1 Le Commissioni nazionali sono composte di tesserati con particolare
competenza nei singoli settori.
47.2 Sono previste le seguenti Commissioni:
a) Commissione Tesseramenti;
b) Commissione Impianti,
c) Commissione Promozione;
d) Commissione Tecnica;
e) Commissione per l'attività giovanile;
f) Commissione Medica;
g) Commissione Federale Atleti;
h) Commissione Antidoping;
47.3 Il Consiglio Federale può sciogliere le Commissioni esistenti o
istituirne di nuove con compiti da stabilire, con particolare riguardo al
settore tecnico eccezion fatta per la Commissione Federale Atleti in quanto
elettiva.
Art. 48 Commissione Tesseramenti
48.1 La Commissione Tesseramenti è composta da un Presidente e da due
componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è
riconfermabile.
48.2 La Commissione ha competenza sulle questioni in merito al
tesseramento, vincolo, nulla-osta, in prima istanza.
48.3 Le decisioni della Commissione Tesseramenti sono impugnabili con
ricorso al Consiglio Federale.
Art. 49 Commissione Impianti
49.1 La Commissione Impianti è composta da un Presidente e da due
componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è
riconfermabile.
49.2 La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio Federale
l’omologazione delle attrezzature e dei materiali degli impianti per l’attività
federale e, se espressamente richiesta, di formulare pareri sulla richiesta di
contributi per la costruzione di nuovi impianti.
Art. 50 Commissione Promozione
50.1 La Commissione Promozione è composta da un Presidente e da due
componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è
riconfermabile.
50.2 La Commissione ha il compito di avanzare al Consiglio Federale
proposte di programmazione ed organizzazione delle attività promozionali della
Federazione, curare la ricerca ed i successivi rapporti con gli sponsor, la
stampa e la televisione.
Art. 51 Commissione Tecnica
51.1 La Commissione Tecnica è composta da un Presidente e da due
componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è
riconfermabile.
51.2 La Commissione ha i seguenti compiti:
a) provveder, facendo le relative
proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali modifiche ai
regolamenti delle gare;
b) provvedere alla stesura formale
delle proposte di norme regolamentari richiesta dal Consiglio Federale ed alla
loro precisa collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la
correttezza dei testi definitivi da sottoporre a deliberazione del Consiglio
Federale e successivamente all’approvazione del CONI, da pubblicare negli Atti
Ufficiali;
c) fornire al Consiglio Federale
proposte di norme regolamentari su materie determinate;
d) suggerire, limitatamente a
questioni meramente tecniche, interpretazioni sulle norme principali e più
controverse, da trasmettere al Consiglio Federale per l’approvazione;
e) coordinare lo svolgimento dei
Campionati e delle altre manifestazioni ufficiali;
f) predisporre annualmente le
classifiche nazionali;
g) compilare il calendario gare da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale.
Art. 52 Commissione per l'attività giovanile
52.1 La Commissione per l’attività giovanile è composta da un Presidente e
da due componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno
ed è riconfermabile.
52.2 La Commissione ha funzioni di programmazione ed organizzazione
dell’attività giovanile.
Art. 53 Commissione Medica
53.1 La Commissione Medica è composta da un Presidente e da due componenti
nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è riconfermabile.
53.2 La Commissione ha compiti di organizzazione del servizio
medico-sportivo federale.
53.3 La Commissione ha i compiti previsti dal Regolamento sanitario.
53.4 In base alle vigenti direttive del CONI in materia di doping, il
Presidente ed i due componenti la Commissione devono essere specialisti di
Medicina dello Sport iscritti quali soci ordinari della Federazione Medico
Sportiva Italiana.
Art. 54 Commissione Federale Atleti
54.1 La Commissione Federale Atleti è composta dal Presidente, dal
Vice-Presidente e da cinque membri, tutti eletti a scrutinio segreto con
votazioni separate e successive.
54.2 Per quanto concerne la Commissione Federale Atleti si rinvia al
Regolamento specifico della medesima.
Art. 55 Commissione Antidoping
55.1 La Commissione Federale Antidoping è composta dal Presidente e da due
componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per un anno ed è
riconfermabile.
55.2 Per tutto quanto concerne la Commissione Federale Antidoping si
rinvia al Regolamento specifico della medesima.
SEZIONE III - STRUTTURE
FEDERALI SPECIALIZZATE
Art. 56 Strutture Federali
Specializzate
56.1 Il Consiglio Federale può istituire strutture federali per esigenze
di specifici settori dell’organizzazione federale ai quali è riconosciuta
funzione ausiliaria degli Organi Federali.
56.2 Sono previste le seguenti strutture specializzate:
a) il
Gruppo Italiano Arbitri di Cricket;
b) la Scuola Nazionale Istruttori.
Art. 57 Gruppo Italiano Arbitri di Cricket
57.1 Il Gruppo Italiano Arbitri di Cricket (GIAC) ha le funzioni fissate
dal proprio Regolamento interno deliberato dal Consiglio Federale ed approvato
dal CONI.
57.2 Il GIAC esplica la sua funzione in piena autonomia essendo
organizzato in uno specifico settore per l’attuazione dei propri compiti
istituzionali.
57.3 Il GIAC ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare gli
arbitri di cricket e di provvedere, per loro mezzo, all’esatta applicazione dei
regolamenti tecnici e delle relative norme federali.
Art. 58 Scuola Nazionale Istruttori
58.1 La Scuola Nazionale Istruttori ha le prerogative ed i compiti fissati
dal Regolamento dei Tecnici federali deliberato dal Consiglio Federale ed
approvato dal CONI.
58.2 La Scuola Nazionale Istruttori ha il compito di organizzare e
sovrintendere tutte le attività ed i corsi tesi alla formazione ed
all’aggiornamento degli istruttori federali.
Art. 59 Organi federali
periferici
59.1 Gli Organi federali periferici hanno la funzione di assicurare la
gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.
59.2 Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto
federale e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai
principi enunciati per gli Organi centrali.
59.3 Sono Organi federali periferici della F.Cr.I. gli organi regionali,
ivi compresi quelli delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano.
59.4 Non è consentita l’istituzione di alcun Organo periferico non
espressamente previsto dallo Statuto federale.
Art. 60 Mancato o irregolare funzionamento
60.1 In caso di accertate gravi irregolarità di gestione o di
funzionamento di un Organo Regionale, il Consiglio Federale può provvedere come
segue:
a) in caso di gravi irregolarità di
gestione o gravi carenze di funzionamento per il Comitato Regionale si rinvia a
quanto stabilito all’art. 15 lett. H dello Statuto Federale;
b) in caso di mancato funzionamento
del Delegato Regionale, questi viene revocato dal Consiglio Federale che nomina
in sostituzione un nuovo Delegato.
Art. 61 Organi regionali
61.1 Gli Organi Regionali sono:
a) l’Assemblea Regionale;
b) il Presidente del Comitato
Regionale;
c) il Comitato Regionale.
61.2 Qualora in una regione siano presenti meno di 10 ASA con diritto di
voto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Regionale così come previsto
dall’art. 22 dello Statuto Federale.
Art. 62 Norme di
riferimento
62.1 L’Assemblea Regionale è disciplinata dall’art. 19 dello Statuto
Federale e dalle norme relative all’Assemblea Nazionale previste nel presente
Regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei
successivi articoli. Pertanto l’Assemblea Regionale va celebrata annualmente
entro e non oltre il 31 marzo.
Art. 63 Indizione, pubblicità e convocazione
63.1 Per quanto riguarda indizione, pubblicità e convocazione
dell’Assemblea Regionale si rinvia a quanto stabilito all’art. 19 dello
Statuto Federale.
63.2 L’avviso di convocazione dell’Assemblea Regionale deve essere spedito
a mezzo raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.
Art. 64 Partecipazione e rappresentanza
64.1 Per quanto riguarda partecipazione e rappresentanza in occasione dell’Assemblea
Regionale si rinvia a quanto stabilito all’art. 19 dello Statuto
Federale.
Art. 65 Verifica dei poteri
65.1 La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Comitato Regionale.
Nelle Assemblee elettive i candidati alle cariche regionali non possono far
parte né della Commissione Verifica Poteri né svolgere le funzioni di
scrutatori.
65.2 La Commissione Verifica Poteri opera
e svolge i propri compiti secondo quanto previsto dall’art. 25 del
presente Regolamento.
65.3 La data di convocazione dell’Assemblea Regionale ed il relativo
ordine del giorno devono essere tempestivamente comunicati al Presidente della
F.Cr.I.
Art. 66
Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati regionali
66.1 Nel caso di nuova costituzione di un Comitato Regionale, l’Assemblea
Regionale è convocata dal Presidente Federale a mezzo di lettera
raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e
contenente l’ordine del giorno.
66.2 All’espletamento delle procedure di cui al comma precedente provvede
la Segreteria Federale nel rispetto di quanto stabilito.
66.3 Se la costituzione del nuovo Comitato Regionale non coincide con
l’inizio del quadriennio olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino
al termine del quadriennio in corso.
SEZIONE III - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
Art. 67
Elezione
67.1 Per quanto riguarda partecipazione l’elezione del Presidente del
Comitato Regionale si rinvia a quanto stabilito all’art. 20 dello
Statuto Federale.
Art. 68 Non accettazione della carica
68.1 Per quanto concerne l’ipotesi di non accettazione della carica da
parte del Presidente del Comitato Regionale si rinvia a quanto previsto
dall’art. 29 dello Statuto federale con le conseguenze di cui all’art. 13 commi
7 – 8 dello Statuto federale.
Art. 69
Impedimento temporaneo, definitivo e dimissioni
69.1 Per quanto concerne l’ipotesi di impedimento temporaneo, definitivo o
dimissioni del Presidente del Comitato Regionale si rinvia a quanto
stabilito all’art. 20.6 dello Statuto federale.
Art. 70 Attribuzioni del Presidente Regionale
70.1 Per quanto riguarda le attribuzioni del Presidente del Comitato
Regionale si rinvia a quanto stabilito dall’art. 20 dello Statuto
federale.
70.2 Al termine dell’incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente
del Comitato Regionale è tenuto a consegnare entro 10 giorni dal verificarsi
dell’evento, a chi lo sostituisce documenti e beni d’appartenenza del Comitato,
in suo possesso con redazione d’apposito verbale di consegna.
Art. 71 Composizione
71.1 Il Comitato Regionale è composto da quattro membri compreso il
Presidente, eletti dall’Assemblea Regionale, che restano in carica per la
durata del quadriennio olimpico salvo i casi di decadenza anticipata.
Art. 72 Elezione
72.1 I componenti del Comitato Regionale sono eletti dall’Assemblea
Regionale delle A.S.A.
72.2 L’elezione dei Consiglieri del Comitato Regionale avviene con
votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente,
secondo le norme che disciplinano l’elezione dei componenti del Consiglio
Federale.
Art. 73 Non accettazione della
carica o dimissioni di uno o più Consiglieri
73.1 Per quanto riguarda la non accettazione della carica o le dimissioni
di uno o più Consiglieri si rinvia alle norme statutarie relative al Consiglio
Federale ed in particolar modo alle disposizioni di cui all’art. 29 dello
Statuto Federale.
Art. 74 Attribuzioni del Comitato Regionale
74.1 Per quanto concerne le attribuzioni del Comitato Regionale si
rinvia a quanto previsto dall’art. 21.3 dello Statuto federale.
Art. 75 Funzionamento
75.1 Nella sua prima riunione il Comitato Regionale elegge il
Vice-Presidente Regionale ed il Segretario Regionale.
75.2 Il Comitato Regionale si riunisce periodicamente, comunque non meno
di quattro volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente Regionale o la
maggioranza dei Consiglieri lo ritenga opportuno.
75.3 La convocazione della riunione del Comitato Regionale dovrà
essere notificata per iscritto ai Consiglieri con almeno 7 (sette) giorni
d’anticipo oppure in casi di estrema urgenza con le stesse modalità di cui
all’art. 35.1 del presente Regolamento.
75.4 Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario, il verbale da
trasmettersi in copia alla Segreteria federale entro e non oltre dieci giorni
dallo svolgimento della riunione e di cui viene data lettura nella riunione
successiva.
75.5 La sede del Comitato Regionale è nella città capoluogo della
regione, se non diversamente deliberato dal Consiglio Federale.
Art. 76 Norme di
riferimento
76.1 La durata dell’incarico e le attribuzioni dei Delegati Regionali sono
stabilite dall’art. 22 dello Statuto federale.
76.2 I Delegati Regionali fungono da referenti del Consiglio Federale sul
territorio con lo specifico compito di:
a) contribuire nell’ambito della
propria Regione alla realizzazione dei fini di cui all’art. 1 dello Statuto
federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni
sportive e per l’assistenza a quelle già esistenti, siano esse affiliate o
aderenti;
b) informare tempestivamente il
Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell’attività sportiva
realizzabile nella Regione;
c) intervenire nell’interesse della
F.Cr.I. e degli affiliati ed aderenti presso l’Organizzazione Periferica del
CONI e le autorità locali;
d) osservare ed applicare le norme
federali, attuare per quanto di competenza i provvedimenti del Presidente della
Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle
del Consiglio di Presidenza.
76.3 I Delegati Regionali sono nominati dal Consiglio Federale, ai sensi
dell’art. 22.1 dello Statuto federale, per assicurare la promozione e lo
svolgimento delle attività federali con l’incarico di addivenire alla
costituzione del Comitato Regionale.
76.4 L’incarico di Delegato Regionale ha durata annuale ed è
riconfermabile.
76.5 I Delegati Regionali a fine anno devono presentare una
dettagliata relazione circa l’esito del loro mandato per consentire al
Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i
provvedimenti necessari.
Art. 77 Sede
77.1 La sede della Delegazione Regionale viene deliberata dal
Consiglio Federale su proposta del Delegato stesso.
Art. 78 Finalità
78.1 Per quanto riguarda la Segreteria federale si rinvia a quanto
stabilito dall’art. 18 dello Statuto Federale.
Art. 79 Segretario Federale
79.1 Per quanto riguarda il Segretario Federale si rinvia a quanto
stabilito dall’art. 18 dello Statuto Federale.
Art. 80 Affiliati ed
Aderenti
80.1 Per quanto concerne Affiliati ed Aderenti si rinvia a quanto previsto
dall’art. 3 dello Statuto Federale.
Art. 81 Composizione delle A.S.A.
81.1 Le A.S.A. che costituiscono la F.Cr.I. sono composte dalle seguenti
categorie:
a)
atleti;
b)
allenatori;
c) dirigenti;
d)
soci delle A.S.A.;
e) arbitri;
f) tecnici.
81.2 Gli atleti non devono essere professionisti secondo la nozione di
dilettantismo sportivo accettata dall’ordinamento del C.O.N.I.
81.3 I soggetti di cui al primo comma acquistano la qualità di tesserati
attraverso il procedimento di tesseramento regolato dall’art. 98 del presente
Regolamento, ed essendo, comunque, il loro rapporto di tesseramento mediato
dall’appartenenza al rispettivo sodalizio, questo pertanto, si può instaurare
solo tramite il sodalizio per il quale operano.
Art. 82 Diritti delle A.S.A.
82.1 Per quanto concerne i diritti delle A.S.A. si rinvia a quanto
previsto dall’art. 4 dello Statuto Federale.
Art. 83 Doveri delle A.S.A.
83.1 Per quanto concerne i doveri delle A.S.A. si rinvia a quanto previsto
dall’art. 6 dello Statuto Federale.
Art. 84 Modalità di
affiliazione
84.1 La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale
e deve essere compilata sugli appositi moduli predisposti ed inviati ai
richiedenti dalla Segreteria federale, con l’osservanza delle istruzioni
diramate dalla Segreteria medesima e deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del sodalizio richiedente con la specifica e contestuale
dichiarazione di assoggettamento incondizionata alla clausola compromissoria
prevista dall’art. 36 dello Statuto federale.
84.2 La domanda deve essere corredata dallo statuto del sodalizio in copia
autenticata e deve essere inoltrata alla Segreteria federale accompagnata dai
seguenti documenti ed attestazioni:
a) atto
costitutivo;
b) elenco dei dirigenti in carica con
la specificazione dei singoli incarichi ricoperti nonché copia del verbale che
ha proceduto all’elezione dei medesimi;
c) ricevute comprovanti l’avvenuto
versamento delle quote d’affiliazione e di tesseramento;
d) elenco
nominativo dei soci tesserati F.Cr.I.;
e) descrizione di eventuali impianti
a disposizione.
84.3 In base alla vigente normativa del CONI in materia di doping è
requisito indispensabile per l’accoglimento
della richiesta di affiliazione la presenza nella Associazione
affilianda di almeno un medico che faccia parte della Federazione Medico
Sportiva Italiana.
84.4 Ai fini dell’affiliazione l’anno sportivo va dal 1 gennaio al 31
dicembre.
Art. 85 Rinnovo dell'affiliazione
85.1 Le A.S.A. devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione
in base a quanto stabilito dall’art. 7.1 dello Statuto federale.
85.2 Il rinnovo dell’affiliazione viene effettuato inviando, nei
prescritti, alla Segreteria federale:
a) l’apposito modulo debitamente
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante;
b) il pagamento, o la dimostrazione
del pagamento, della quota stabilita dal Consiglio Federale per il rinnovo
dell’affiliazione;
c) lo Statuto dell’A.S.A. richiedente
il rinnovo, nel caso siano intervenute variazioni al testo medesimo. In tal
caso dovrà essere allegato il verbale dell’Assemblea che ha approvato le suddette
variazioni statutarie;
d) il verbale dell’ultima Assemblea
dell’A.S.A. richiedente il rinnovo, nel caso siano intervenute variazioni nella
composizione del Consiglio Direttivo;
e) le quote di tesseramento;
f) l’elenco nominativo dei soci.
Art. 86 Accettazione della domanda
d’affiliazione e rinnovo dell'affiliazione
86.1 L’accettazione della domanda di affiliazione e di rinnovo
dell’affiliazione è competenza del Consiglio Federale.
86.2 Dell’avvenuta accettazione della domanda di prima affiliazione la
Segreteria federale da notizia sugli Atti ufficiali e direttamente
all’interessato ed al Comitato Regionale di competenza.
86.3 In caso di accoglimento della domanda di prima affiliazione, previo
riconoscimento ai fini sportivi della Associazione richiedente con conseguente
approvazione da parte del Consiglio Federale di statuto, regolamenti interni e
relative variazioni, l’affiliazione decorrerà dalla data della relativa
delibera.
86.4 La mancata accettazione della domanda di affiliazione o di rinnovo dell’affiliazione
è comunicata all’interessato con la relativa motivazione unitamente alla
restituzione delle somme versate dall’interessato medesimo.
Art. 87 Rappresentanza sociale
87.1 La rappresentanza sociale dell’A.S.A. nei confronti della F.Cr.I. spetta
al Presidente dell’A.S.A. o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto
da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino
regolarmente tesserati come Dirigenti per l’anno in corso.
Art. 88 Denominazione sociale
88.1 Le A.S.A. possono liberamente scegliere la propria denominazione,
purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative
concernenti il buon costume e l’ordine pubblico.
88.2 La F.Cr.I. può non accettare domande di affiliazione da parte di enti
che abbiano denominazione identica a quella di un’altra A.S.A.
Art. 89 Cambiamenti di sede,
fusioni ed abbinamenti sociali
89.1 Sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Federale in
applicazione dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo federale tutte
le modifiche statutarie delle A.S.A. con particolare riguardo a:
a) le modifiche statutarie attinenti
al cambiamento di sede;
b) le modifiche statutarie attinenti
al cambiamento di sede;
89.2 Nel caso di fusione tra due o più A.S.A. devono essere inviate alla
Segreteria federale, in copia autenticata, le deliberazioni dei competenti
organi sociali dei sodalizi che vengono a cessare per effetto della fusione
nonché l’atto costitutivo e lo Statuto dell’A.S.A. che sorge dalla fusione medesima.
In caso di fusione per incorporazione, l’atto costitutivo e lo statuto restano
quelli della A.S.A. incorporante.
89.3 L’A.S.A. risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli
obblighi dei sodalizi estinti, e resta affiliato con la migliore posizione
sportiva posseduta dai sodalizi medesimi.
89.4 In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti
sportivi dell’A.S.A. incorporante.
89.5 Non sono ammissibili cambiamenti di sede e fusioni tra A.S.A. una
volta iniziata l’attività ufficiale.
89.6 In caso di fusione, ma non di incorporazione, l’A.S.A. risultante
dalla fusione deve portare a conoscenza immediata di tutti i propri tesserati
l’intervenuta approvazione della fusione da parte del Consiglio Federale, e
ciascun interessato ha termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dal
momento della comunicazione per tesserarsi con altra A.S.A.
CESSAZIONE
D'APPARTENENZA ALLA F.CR.I.
Art. 90 Generalità
90.1 L’affiliazione di un’A.S.A. alla F.Cr.I: cessa:
a) per recesso;
b) per scioglimento volontario;
c) per inattività agonistica
protrattasi per un anno federale;
d) per radiazione, determinata da
gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e
dagli stessi comminata;
e) per mancato rinnovo dell’affiliazione
annuale;
f) per revoca dell’affiliazione da
aprte del Consiglio Federale.
90.2 La cessazione d’appartenenza alla F.Cr.I. comporta la perdita di ogni
diritto nei confronti della stessa.
90.3 I provvedimenti di cui alla lettera b) e c) seguono ad accertamento
del Consiglio Federale, mentre la radiazione rientra tra le sanzioni
disciplinari previste dal regolamento di Giustizia e Disciplina.
90.4 A tutti i casi di cessazione dell’affiliazione consegue di diritto la
cessazione dal vincolo di tesseramento nei confronti dell’A.S.A. che cessa di
far parte della F.Cr.I.
Art. 91 Recesso
91.1 Le A.S.A. possono richiedere il recesso d’appartenenza alla F.Cr.I.
inviando richiesta scritta alla Segreteria federale.
Art. 92 Scioglimento volontario
92.1 Le A.S.A. che procedono al proprio scioglimento devono comunicarlo
tempestivamente alla Segreteria federale inviando il verbale dell’Assemblea che
ha deliberato lo scioglimento. La Segreteria federale procederà a formalizzare
la cessazione d’appartenenza alla F.Cr.I. stessa.
Art. 93 Inattività agonistica
93.1 Le A.S.A. che non partecipano per un anno sportivo federale
all’attività agonistica ufficiale perdono automaticamente la qualifica di
A.S.A. e cessano di appartenere alla F.Cr.I.
Art. 94 Radiazione
94.1 La radiazione viene comminata in tutti i casi di gravi infrazioni
all’ordinamento giuridico sportivo.
Art. 95 Mancato rinnovo dell'affiliazione
95.1 Le A.S.A. che non avranno ottemperato entro il 31 gennaio alle
disposizioni relative all’art. 85 del presente Regolamento verranno sospese da
ogni attività federale.
95.2 Qualora le A.S.A. medesime non ottemperassero alle suddette
disposizioni entro il 31 marzo il loro rapporto con la F.Cr.I. decadrà
automaticamente.
95.3 Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivarrà ad
una nuova affiliazione e di conseguenza sarà subordinata all’osservanza ex novo
delle relative procedure.
Art. 96 Revoca dell'affiliazione
96.1 Le A.S.A. che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti prescritti
per ottenere l’affiliazione, verranno sottoposte a revoca dell’affiliazione
stessa da parte del Consiglio Federale.
Art. 97 Vincolo federale
97.1 Il tesseramento è l’atto che lega una persona alla F.Cr.I. in un rapporto
giuridico sportivo.
97.2 Escluse le cariche per le quali la durata del tesseramento è
espressamente prevista dallo Statuto federale, il tesseramento ha validità
annuale.
97.3 Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti
federali, è tenuto al rispetto delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle
decisioni degli Organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e
regolamentari delle A.S.A. di eventuale
appartenenza.
97.4 Il tesserato ha diritto:
a) di partecipare all’attività
federale attraverso l’A.S.A. d’appartenenza;
b) indossare la divisa sportiva
della propria A.S.A. e, se selezionati per l’attività ufficiale, quella
federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.Cr.I. in materia;
c) di concorrere se in possesso dei
requisiti prescritti, alle cariche federali.
Art. 98 Tesserati
98.1 Per tutto quanto concerne lo status di tesserato federale si rinvia a
quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto Federale.
Art. 99
Obbligatorietà del tesseramento
99.1 Tutti i soci delle A.S.A. debbono essere tesserati alla F.Cr.I.
tramite l’A.S.A. di appartenenza.
Art.100 Modalità di tesseramento
100.1 Il tesseramento degli atleti e dei dirigenti delle A.S.A. va
richiesto annualmente dal legale rappresentante utilizzando gli appositi moduli
e comunque con l’osservanza delle formalità all’uopo stabilite e richieste
dalla Segreteria federale. Il tesseramento si intende perfezionato con
l’accoglimento della domanda.
100.2 Ai sensi delle vigenti direttive CONI in materia, gli atleti che
richiedano il tesseramento dovranno sottoscrivere contestualmente alla
richiesta di tesseramento medesimo, la loro accettazione a rendersi sempre
disponibili ai controlli anti-doping nei tempi e modi stabiliti dalla F.Cr.I. e
dal CONI. Copia di tale impegnativa sarà conservata negli archivi della A.S.A.
d’appartenenza dell’atleta ed inviata alla F.Cr.I. su richiesta di
quest’ultima.
100.3 Il tesseramento degli arbitri, dei tecnici e degli allenatori avviene
in conformità con quanto previsto dall’art. 5, commi 4 – 5, dello Statuto
Federale.
100.4 E’ vietato firmare più di una richiesta di tesseramento.
100.5 La tessera federale è rilasciata dalla Segreteria federale.
100.6 E’ fissato annualmente al 31 marzo il termine ordinario, entro il
quale deve procedersi al tesseramento, o al rinnovo del tesseramento, ed al
versamento della relativa tassa.
100.7 L’inosservanza del termine non esclude il tesseramento a sanatoria,
nel qual caso andrà corrisposta una soprattassa di tesseramento fissata
all’uopo dal Consiglio Federale.
Art.101 Tesseramento di atleti stranieri
101.1 Si può far luogo da parte delle A.S.A. a tesseramento di atleti di
nazionalità straniera, purché dilettanti, non sottoposti a misure disciplinari
di sospensione della Federazione di provenienza.
101.2 E’ fissato ad otto il numero di atleti stranieri che possono essere
tesserati per una A.S.A. di cui non più di quattro schierabili in campo e, tra
questi, non più di tre aventi cittadinanza esterna alla C.E.E.
101.3 Gli atleti minorenni, nati in Italia ma non in possesso di
cittadinanza italiana, sono da considerarsi italiani a tutti gli effetti in
presenza documentata di richiesta di cittadinanza in corso da parte di chi ne
detiene la patria potestà.
Art.102 Esclusività della prestazione atletica
102.1 L’atleta tesserato per una A.S.A. non può svolgere attività
agonistica per altra A.S.A.
Art.103 Validità delle tessere federali
103.1 Le tessere federali sono valide dalla data del rilascio fino al 31
dicembre successivo.
103.2 La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualunque momento
dell’anno, compatibilmente con le disposizioni specifiche del Consiglio
Federale, sempre che l’A.S.A. richiedente sia regolarmente affiliata ed abbia
già provveduto al rinnovo della affiliazione per l’anno in corso.
Art.104 Partecipazione all'attività agonistica
104.1 Per partecipare all’attività agonistica, l’A.S.A. di appartenenza
dell’interessato deve essere in possesso ed esibire la tessera agonistica
all’Ufficiale di gara preposto.
104.2 Chi non è in grado di esibire la tessera agonistica, pur essendone
titolare, può essere ammesso all’attività agonistica previa dichiarazione
scritta da parte del capitano della squadra con versamento all’Ufficiale di
gara preposto della tassa sub-judice annualmente stabilita dal Consiglio
Federale.
Art.105 Persone cui è inibito il tesseramento
105.1 Le A.S.A. non possono tesserare persone cui è inibito il tesseramento
ai sensi dell’art. 8.3 c) dello Statuto federale.
105.2 L’inosservanza del comma precedente configura l’illecito
disciplinare.
Art.106 Categorie di
tesserati
106.1 I tesserati della F.Cr.I. si
distinguono in:
a) atleti agonistici;
b) atleti pre-agonistici;
c) tecnici;
d) allenatori;
e) arbitri;
f) membri d'onore;
g) titolari di cariche federali;
h) dirigenti delle A.S.A.
Art.107 Tessera Agonistica
107.1 La tessera agonistica viene prodotta dalla Segreteria federale in
duplice copia, una rilasciata all’A.S.A. d’appartenenza del tesserato, l’altra
rimanendo in possesso della F.Cr.I.
107.2 La tessera agonistica deve essere richiesta alla F.Cr.I. dall’A.S.A.
d’appartenenza del tesserando, facendo pervenire alla Segreteria federale, nei
modi e termini previsti annualmente dal Consiglio Federale:
a) l’apposito modulo debitamente
compilato con la firma dell’atleta o di chi ne detiene la patria potestà, per i
richiedenti minorenni;
b) la tassa di tesseramento fissata
dal Consiglio Federale, comprensiva del premio assicurativo obbligatorio;
c) il certificato d’idoneità
sanitaria agonistica;
d) quant’altro espressamente
richiesto, di anno in anno, dal Consiglio Federale.
107.3 La tessera agonistica viene rilasciata soltanto agli atleti
rientranti nei termini d’età stabiliti dal Consiglio Federale ossia aventi
compiuto il quattordicesimo anno d’età.
Art.108 Tessera Pre –Agonistica
108.1 La tessera pre-agonistica viene prodotta dalla Segreteria federale in
duplice copia, una rilasciata all’A.S.A. d’appartenenza del tesserato, l’altra
rimanendo in possesso della F.Cr.I.
108.2 La tessera pre-agonistica deve essere richiesta alla F.Cr.I.
dall’A.S.A. d’appartenenza del tesserando, facendo pervenire alla Segreteria
federale, nei modi e termini previsti annualmente dal Consiglio Federale:
a) l’apposito modulo debitamente
compilato con la firma di chi detiene la patria potestà del richiedente;
b) la tassa di tesseramento fissata
dal Consiglio Federale, comprensiva del premio assicurativo obbligatorio;
c) il certificato di sana e robusta
costituzione;
d) quant’altro espressamente
richiesto, di anno in anno, dal Consiglio Federale.
108.3 La tessera pre-agonistica viene rilasciata soltanto agli atleti che
hanno compiuto il nono anno d’età.
108.4 La tessera pre-agonistica può venire modificata in agonistica, fermi
restando i requisiti d’età di cui all’art. 107 comma 3 del presente
Regolamento, con l’adempimento da parte dell’A.S.A. e del richiedente di quanto
stabilito all’art. 107, comma 2 – 3, del presente Regolamento.
Art.109 Tessera Tecnico
109.1 La tessera di Tecnico Federale sarà rilasciata a coloro che sono in
possesso di tale qualifica, avendola conseguita nei modi e termini previsti dal
Consiglio Federale e dal Regolamento del Corpo Allenatori approvato dal CONI.
Art.110 Tessera Allenatore
110.1 La tessera di Allenatore Federale sarà rilasciata a coloro che sono
in possesso di tale qualifica, avendola conseguita nei modi e termini previsti
dal Consiglio Federale e dal Regolamento del Corpo Allenatori approvato dal
CONI.
Art.111 Tessera Arbitrale
111.1 La tessera di Arbitro Federale sarà rilasciata a coloro che sono in
possesso di tale qualifica, avendola conseguita nei modi e termini previsti dal
Consiglio Federale e dal Regolamento del Gruppo Italiano Arbitri di Cricket
debitamente approvato dal CONI.
Art.112 Tessera Membro d'onore
112.1 I membri d’onore, compreso il Presidente Onorario, acquistano la
posizione di tesserati solo per il fatto di essere investiti delle rispettive
cariche dall’Assemblea.
Art.113 Tessera Titolare di cariche federali
113.1 I titolari di cariche federali acquistano la posizione di tesserati
solo per il fatto di essere investiti delle rispettive cariche.
Art.114 Tessera Dirigente A.S.A.
114.1 La F.Cr.I. provvederà a rilasciare la tessera di Dirigente
obbligatoriamente al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo
dell’A.S.A. indicati nel modulo di affiliazione o rinnovo dell’affiliazione.
Art.115 Duplicati
115.1 Qualora per una causa qualsiasi venga smarrita o distrutta una
tessera, il titolare può richiedere il rilascio di un duplicato.
115.2 Il duplicato deve essere richiesto alla F.Cr.I. previo il versamento
della tassa prevista stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
Art.116 Atleti non regolarmente tesserati
116.1 Gli atleti che parteciperanno a gare ufficiali senza aver espletato
correttamente le formalità di tesseramento e/o inducendo il proprio capitano a
rilasciare, dichiarazioni liberatorie false, saranno soggetti d’una inchiesta
da parte della Procura Federale nei modi e termini previsti dal Regolamento di
Giustizia e Disciplina.
116.2 L’inchiesta e l’eventuale procedimento disciplinare di cui al comma
precedente riguarderà anche il capitano che ha rilasciato dichiarazioni fase.
Art. 117 Suddivisione
secondo l'età
117.1 Gli atleti tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nelle
seguenti categorie:
a) Under 13, coloro che hanno
compiuto 9 anni ma non ancora 14 al 1 gennaio dell’anno di tesseramento;
b) Under 15, coloro che hanno
compiuto 11 anni ma non ancora 16 al 1 gennaio dell’anno di tesseramento;
c) Under 17, coloro che hanno
compiuto 13 anni ma non ancora 18 al 1 gennaio dell’anno di tesseramento;
d) Under 19, coloro che hanno
compiuto 15 anni ma non ancora 20 al 1 gennaio dell’anno di tesseramento;
e) ordinari, coloro che hanno
compiuto almeno 14 anni al 1 gennaio dell’anno di tesseramento;
f) veterani Over 50, coloro che hanno
compiuto 50 anni al 1 gennaio dell’anno di tesseramento.
Art.118 Computo dell'età
118.1 Per tutti i settori il computo dell’età viene riferito al 1 gennaio
dell’anno per il quale si richiede il tesseramento.
Art.119 Generalità
119.1 La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati
agonistici e, limitatamente ai casi ritenuti dal Consiglio Federale di forza
maggiore, quali motivi di studio o familiari e cambi di residenza, i tesserati
pre-agonistici.
Art.120 Vincolo e modalità di trasferimento
120.1 Ogni tesserato è libero di svolgere attività agonistica per un’altra
A.S.A. nell’anno successivo a meno che egli ricada in quanto previsto dall’art.
121.2 del presente Regolamento.
120.2 Per i tesserati minorenni, la richiesta di trasferimento dovrà essere
firmata da chi ne detiene la patria potestà.
Art.121 Vincolo sportivo tra atleta ed A.S.A.
121.1 L’atleta tesserato per un’A.S.A. è vincolato alla A.S.A. stessa per
la durata dell’anno sportivo per il quale è in vigore il tesseramento.
121.2 L’atleta e l’A.S.A. possono, tuttavia, di comune accordo stabilire un
periodo di vincolo maggiore a cadenza annuale fino ad un massimo di quattro
anni mediante accordo scritto che acquista efficacia con il deposito di una
copia presso la Segreteria federale.
Art.122 Vincolo degli allenatori di A.S.A.
122.1 L’allenatore di un’A.S.A. è vincolato a prestare la propria attività
per la stessa A.S.A. per l’intero anno sportivo.
Art.123 Vincolo dei dirigenti di A.S.A.
123.1 Il dirigente di un’A.S.A. è vincolato a prestare la propria attività
per la stessa A.S.A. per un quadriennio olimpico.
Art.124
Scioglimento automatico del vincolo degli atleti
124.1 Il vincolo sportivo di cui all’art. 121.2 del presente Regolamento è
automaticamente sciolto, a domanda dell’atleta, con facoltà del medesimo di
tesserarsi per altra A.S.A.:
a) per omessa o
rinunciata iscrizione dell’A.S.A. al campionato di competenza;
b) per inattività
agonistica determinata da scelta della A.S.A. o scelta volontaria dell’atleta.
Quest’ultima opera solo se comunicata alla A.S.A. di appartenenza ed alla
F.Cr.I. almeno due mesi prima dell’inizio dell’attività agonistica relativa all’anno
sportivo;
c) per cambio di
residenza risultante da certificato anagrafico, o autocertificazione, o per
documentate ragioni di lavoro o di studio, quando venga a rendersi impossibile
o troppo onerosa l’attività sportiva con l’A.S.A. di appartenenza;
d) per rinuncia
espressa dell’A.S.A.
124.2 Per particolari motivi di interesse sportivo o apprezzabili
situazioni di conflitto fra atleta ed A.S.A., o in considerazione di seri
interessi personali dell’atleta il Consiglio Federale può sempre disporre lo
scioglimento del vincolo pluriennale previsto dall’art. 121.2 del presente
Regolamento.
124.3 La cessazione del vincolo avviene poi in tutti i casi di cessazione
d’appartenenza dell’A.S.A. alla F.Cr.I.
Art.125
Cessazione e scioglimento del vincolo degli allenatori
125.1 Le disposizioni di cui all’art. precedente si applicano anche al
vincolo tra allenatori ed A.S.A..
Art.126
Procedimenti relativi allo scioglimento del vincolo
126.1 L’A.S.A. cui viene fatta richiesta di scioglimento del vincolo può
proporre opposizione motivata nel termine perentorio di cinque giorni dalla
data di ricevimento della copia della domanda.
126.2 La mancata opposizione determina l’accoglimento della domanda
validamente proposta e la decisione non è soggetta ad impugnazione.
126.3 In caso di opposizione della A.S.A. cui viene fatta richiesta di
scioglimento del vincolo la decisione in merito allo scioglimento anticipato
del vincolo viene demandata alla Commissione Tesseramenti.
Art.127 Trasferimenti
provvisori
127.1 L’atleta o l’allenatore che debba prestare servizio militare di leva
o equiparato in provincia diversa da quella ove ha sede la A.S.A.
d’appartenenza può essere trasferito provvisoriamente presso un sodalizio
avente sede nella provincia in cui presta il servizio o, in mancanza, presso un
sodalizio di provincia confinante.
127.2 Il trasferimento di cui sopra, che comunque non può superare la
durata di due anni sportivi, viene concesso con provvedimento del Consiglio
Federale su richiesta della A.S.A. interessata corredata da dichiarazione di
consenso del tesserato e da documento rilasciato dall’autorità presso la quale
l’atleta o allenatore medesimo presta servizio.
127.3 L’A.S.A. d’appartenenza, al quale deve essere inviata copia della
richiesta di trasferimento, dovrà trasmettere alla Segreteria federale il
cartellino del tesserato.
Art.128 Contestazioni e
reclami
128.1 Tutte le questioni inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti, ai
nulla-osta, alle cessazioni e scioglimenti dei vincoli sono competenza della
Commissione Tesseramenti.
128.2 avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti è proponibile
ricorso al Consiglio Federale.
Art.129 Entrata in vigore
129.1 Il presente Regolamento Organico entra in vigore alla data di
approvazione da parte del Presidente del C.O.N.I..