FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
MODELLO DI
STATUTO TIPICO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA AFFILIATA ALLA FEDERAZIONE CRICKET
ITALIANA
TITOLO I -
COSTITUZIONE - OGGETTO - DURATA ED ORGANI
Art. 1 - Denominazione e sede - E’ costituita una
Associazione denominata “................ Cricket Club” con sede in
Via/Piazza...., CAP, Città.
Art. 2 - Oggetto - L’Associazione ha per
oggetto la formazione, la promozione e la valorizzazione dello sport del
Cricket nell’ambito ed in conformità dei regolamenti della Federazione Cricket
Italiana e del Comitato Olimpico Italiano. A questo fine si propone la
formazione, la preparazione e la gestione di squadre di cricket, nonché
quant’altro conducente al raggiungimento del fine associativo, in esso compreso
la partecipazione ai campionati nazionali, a tornei e manifestazioni, anche
internazionali, intesi come strumento primario e fondamentale di valorizzazione
delle energie e potenzialità sportive.
L’Associazione potrà di conseguenza ottenere
sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti, da
garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere
finanziamenti e risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello
scopo, disponendo, come corrispettivo ove occorra, di parte del suo patrimonio.
Al fine, pertanto, di realizzare palestre ed impianti sportivi, potrà accedere,
ove lo ritenga o sia necessario, al Credito Sportivo fornendo tutte le garanzie
che saranno richieste.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare,
anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni
sportive non rientranti nella normale attività dell’Associazione, purchè tali
attività non siano in contrasto con l’oggetto sociale.
Dall’oggetto sociale è escluso l’esercizio di qualsiasi
attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque
ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L’Associazione non ha scopo di lucro e deve
considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto
dal comma 4, art. 87, DPR 22 dicembre 1986 n° 917. Gli eventuali utili
conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento delle finalità
istituzionali.
Art. 3 - Durata - La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 - Organi dell’Associazione - Gli organi
dell’Associazione sono i seguenti:
a)
L’Assemblea;
b) Il Presidente;
c)
Il
Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Sindaci;
e)
Il
Collegio dei Probiviri.
TITOLO II -
SOCI
Art. 5 - Requisiti - Possono fare parte
dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate all’attività
dell’Associazione.
Nell’Associazione i soci si distinguono in:
a)
Soci
fondatori
b) Soci ordinari;
c)
Soci
benemeriti;
d) Soci onorari.
Sono soci fondatori coloro i quali danno vita
all’Associazione.
Sono soci ordinari, ivi compresi gli atleti, tutti
coloro che risultano in regola con quanto previsto all’art. 7 del presente
Statuto.
Sono soci benemeriti coloro che, al fine di fornire
un più solido sostegno all’Associazione, s’impegnano a pagare una quota
associativa annuale d’importo maggiorato.
Sono soci onorari coloro che sono nominati a tale
ruolo dal Consiglio Direttivo in considerazione di particolari benemerenze,
venendo, quindi, dispensati dal pagamento della quota associativa.
Art. 6 - Iscrizione - Chi intende divenire
socio dell’Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo domanda firmata
d’ammissione. La presentazione della domanda presuppone la conoscenza e
l’accettazione del presente Statuto.
Art. 7 - Doveri del socio - Il socio è tenuto:
a)
a
corrispondere la quota d’iscrizione annuale il cui importo ed i cui termini di
versamento sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) all’osservanza del presente
Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi dell’Associazione.
Art. 8 - Diritti del socio - Tutti i soci maggiorenni
hanno diritto a partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso
l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l’approvazione e le modifiche
al presente Statuto, ad eventuali regolamenti integrativi e per la nomina degli
organi direttivi.
Art. 9 - Recesso del socio - Il socio può recedere
dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo almeno 60
(sessanta) giorni prima della scadenza del termine per il pagamento della quota
annuale.
Art. 10 -
Esclusione del socio - L’esclusione dall’Associazione è pronunziata dal Collegio dei
Probiviri contro il socio:
a)
che
pur dopo formale sollecitazione o diffida, si renda moroso nel versamento delle
quote associative o nell’adempimento delle obbligazioni di cui alla lettera b
del precedente art. 7;
b) che in qualunque modo
arrechi un danno materiale o morale all’Associazione, o compia atti contrari
alle finalità della stessa.
L’esclusione potrà essere pronunciata solo avverso
un socio che abbia precedentemente ricevuto dal Collegio dei Probiviri stesso
una ammonizione.
TITOLO III -
L’ASSEMBLEA
Art. 11 -
Composizione
- L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo della
Associazione. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci aventi diritto al
voto (compresi o esclusi i soci onorari) ed in regola con il pagamento della
quota annuale.
Hanno diritto di voto in Assemblea solo i soci
maggiorenni.
I soci possono anche farsi rappresentare mediante
delega da altri soci, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, salvo nei casi
di approvazione di bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilità dei
consiglieri.
Ogni socio può rappresentare, con delega scritta,
solo un altro socio.
E’ preclusa la presenza in Assemblea a chiunque
risulti colpito da provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei
Probiviri in corso d’esecuzione.
Art. 12 -
Competenze dell’Assemblea ordinaria - L’Assemblea ordinaria delibera:
a)
l’approvazione
annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell’Associazione;
b) l’elezione di tutti gli
organi istituzionali dell’Associazione;
c)
sugli
altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 13 -
Competenze dell’Assemblea straordinaria - L’Assemblea straordinaria:
a)
elegge,
con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto
di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il
Presidente, l’intero Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri di esso o del
Collegio dei Sindaci venuti a mancare per qualsivoglia motivo;
b) delibera sulle proposte di
modifica del presente Statuto da sottoporre per l’approvazione al Consiglio
Federale della Federazione Cricket Italiana;
c)
delibera
sullo scioglimento dell’Associazione;
d) delibera sugli altri
argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 14 -
Convocazione dell’Assemblea - L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione
su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, l’ora, la sede e
l’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata:
a)
su
iniziativa del Presidente dell’Associazione;
b) su richiesta di almeno la
metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
c)
su
richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti il Consiglio
Direttivo
Nelle ipotesi (b) e (c) il Presidente ha l’obbligo
di convocare l’Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento
formale della richiesta. Successivamente, l’Assemblea dovrà tenersi entro 60
(giorni) dalla convocazione.
Art. 15 -
Costituzione dell’Assemblea - L’Assemblea dei soci può essere riunita in sessione ordinaria o in
sessione straordinaria.
In sessione ordinaria o straordinaria, l’Assemblea,
elettiva e non elettiva, si considera costituita con l’intervento, diretto o in
delega, in prima convocazione, di almeno due terzi degli iscritti e, in
seconda, di almeno la metà più uno degli iscritti.
Art. 16 -
Verbalizzazione dell’Assemblea - L’Assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge
tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a
redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere
sottoscritti al termine dell’Assemblea dal Presidente della Assemblea e dal
Segretario.
Art. 17 -
Delibere assembleari - L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o
rappresentati.
Le delibere dell’Assemblea straordinaria richiedono
il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati, fuorchè per
il caso di scioglimento dell’Associazione in cui è richiesta una maggioranza di
quattro quinti degli aventi diritto al voto.
TITOLO IV -
CARICHE SOCIALI
Art. 18 -
Elezione delle cariche sociali- L’assemblea dei soci elegge, con votazione
successiva e separata:
a)
il
Presidente dell’Associazione;
b) il Consiglio Direttivo;
c)
il
Collegio dei Sindaci;
d) il Collegio dei Probiviri.
Art. 19 - Il
Presidente dell’Associazione - Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria ed
amministrativa ed in particolare nei confronti della Federazione Cricket
Italiana, disponendo della firma sociale.
Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio
Direttivo, può delegare i propri poteri, in toto o solo in parte, al
Vicepresidente nonché conferire sia a soci che a terzi procure speciali per
determinati atti o categorie di atti.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del
Presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente assunte dal Vicepresidente.
Art. 20 - Il
Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di consiglieri
determinato a discrezione della A.S.A. eletto dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il
Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione
La durata del Consiglio Direttivo è di 4 (quattro
anni) in coincidenza con il ciclo olimpico.
Il Consiglio Direttivo è riconfermabile nella
carica.
In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione
della carica ,impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica
di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell’intero
Consiglio Direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei
consiglieri, si procede all’integrazione del Consiglio Direttivo chiamando a
far parte dello stesso i membri che nell’ultima elezione risultino i primi dei
non eletti, purchè abbiano riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo
risultato eletto.
Nel caso non sia possibile procedere al sistema di
integrazione del Consiglio Direttivo di cui al comma precedente, si procederà a
nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora l’Assemblea utile sia stata
celebrata di recente e sia compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo,
dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni e tenuta nei successivi 30
(trenta) giorni l’Assemblea straordinaria per le elezioni integrative.
I consiglieri svolgono la loro attività a titolo
gratuito.
Art. 21 - Il
Vicepresidente dell’Associazione - Il Vicepresidente svolge le mansioni del
Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest’ultimo.
Art. 22 - Il
Segretario
- Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento
dell’Associazione e dirige l’amministrazione sociale.
Art. 23 - Il
Tesoriere -
Il Tesoriere sovrintende alla contabilità ,s’incarica della riscossione delle
entrate e della tenuta dei libri, provvede alla conservazione delle attività
sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le
veci.
Art. 24 -
Competenza e convocazione del Consiglio Direttivo - Al Consiglio Direttivo
compete l’amministrazione e l’organizzazione interna dell’Associazione.
Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce
l’ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento da versarsi
annualmente entro il 31 marzo o, in caso, di adesione successiva, entro 30
(trenta) giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro
volte l’anno ed ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente la
gestione sociale su iniziativa del Presidente o di almeno due terzi dei
consiglieri.
Il Consiglio Direttivo funge anche da organo di
secondo grado di giustizia avverso le decisioni prese dal Collegio dei
Probiviri.
Art. 25 -
Delibere del Consiglio e verbalizzazioni - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo
avvengono a maggioranza semplice dei presenti, non essendo valida la delega in
sede di Consiglio Direttivo.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi
presiede la riunione.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in
presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere
redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato di
volta in volta dal Presidente. Il verbale dovrà essere sottoscritto al termine
della riunione dal segretario verbalizzante e dal Presidente.
Art. 26 - Il
Collegio dei Sindaci - Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo amministrativo
dell’Associazione, composto da almeno due membri effettivi e un supplenti
eletti dall’Assemblea.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni
in coincidenza con il ciclo olimpico.
Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno due volte
l’anno e tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve assistere alle riunioni
del Consiglio Direttivo.
Per l’eventuale integrazione del Collegio dei
Sindaci vale quanto stabilito all’art. 20 del presente Statuto relativamente al
Consiglio Direttivo.
Art. 27 - Il
Collegio dei Probiviri - Il Collegio dei Probiviri è l’organo di giustizia di primo grado
dell’Associazione, composto da almeno due membri effettivi e un supplente
eletti dall’Assemblea o nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro
anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce tutte le volte
che lo ritiene opportuno in relazione a quanto stabilito all’art. 10 del
presente Statuto e per tutti gli altri motivi collegati al concorde andamento
dell’Associazione.
Per l’eventuale integrazione del Collegio dei
Sindaci vale quanto stabilito all’art. 20 del presente Statuto relativamente al
Consiglio Direttivo (se eletto) oppure (se nominato) provvede il Consiglio
Direttivo.
TITOLO V -
PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 28 -
Patrimonio -
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
dal
fondo iniziale versato in parte uguale dai soci fondatori;
b) da beni di qualsiasi genere
che diverranno proprietà dell’Associazione,
c)
da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a)
quote
sociali;
b) ogni altra entrata che
concorra ad incrementare l’attivo sociale;
c)
da
eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
Art. 29 -
Esercizio sociale - L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude ogni anno
al 31 (trentuno) dicembre. Alla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo
provvede alla stesura del bilancio consuntivo.
Art. 30 -
Bilancio -
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve
convocare l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo.
TITOLO VI -
SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 31 -
Scioglimento dell’Associazione - Per dare luogo
allo scioglimento dell’Associazione, necessita una Assemblea straordinaria
con la presenza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto sia in
prima che in seconda convocazione.
Lo scioglimento deve essere approvato con una
maggioranza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. Con la
stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e
verrà stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo.
Art. 32 -
Regolamento
- Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di emettere di emettere un regolamento,
ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.
Art. 33 -
Rinvio -
Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto, valgono le disposizioni
del Codice Civile.