FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

 

MODELLO DI STATUTO TIPICO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA AFFILIATA ALLA FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

 

 

TITOLO I - COSTITUZIONE - OGGETTO - DURATA ED ORGANI

 

Art.  1 - Denominazione e sede - E’ costituita una Associazione denominata “................ Cricket Club” con sede in Via/Piazza...., CAP, Città.

 

Art.  2 - Oggetto - L’Associazione ha per oggetto la formazione, la promozione e la valorizzazione dello sport del Cricket nell’ambito ed in conformità dei regolamenti della Federazione Cricket Italiana e del Comitato Olimpico Italiano. A questo fine si propone la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di cricket, nonché quant’altro conducente al raggiungimento del fine associativo, in esso compreso la partecipazione ai campionati nazionali, a tornei e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento primario e fondamentale di valorizzazione delle energie e potenzialità sportive.

 

L’Associazione potrà di conseguenza ottenere sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere finanziamenti e risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo, come corrispettivo ove occorra, di parte del suo patrimonio. Al fine, pertanto, di realizzare palestre ed impianti sportivi, potrà accedere, ove lo ritenga o sia necessario, al Credito Sportivo fornendo tutte le garanzie che saranno richieste.

 

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni sportive non rientranti nella normale attività dell’Associazione, purchè tali attività non siano in contrasto con l’oggetto sociale.

 

Dall’oggetto sociale è escluso l’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

 

L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, DPR 22 dicembre 1986 n° 917. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali.

 

Art.  3 - Durata - La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art.  4 - Organi dell’Associazione - Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:

 

a)   L’Assemblea;

b)  Il Presidente;

c)   Il Consiglio Direttivo;

d)  Il Collegio dei Sindaci;

e)   Il Collegio dei Probiviri.

 

TITOLO II - SOCI

 

Art.  5 - Requisiti - Possono fare parte dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate all’attività dell’Associazione.

 

Nell’Associazione i soci si distinguono in:

 

a)   Soci fondatori

b)  Soci ordinari;

c)   Soci benemeriti;

d)  Soci onorari.

 

Sono soci fondatori coloro i quali danno vita all’Associazione.

 

Sono soci ordinari, ivi compresi gli atleti, tutti coloro che risultano in regola con quanto previsto all’art. 7 del presente Statuto.

 

Sono soci benemeriti coloro che, al fine di fornire un più solido sostegno all’Associazione, s’impegnano a pagare una quota associativa annuale d’importo maggiorato.

 

Sono soci onorari coloro che sono nominati a tale ruolo dal Consiglio Direttivo in considerazione di particolari benemerenze, venendo, quindi, dispensati dal pagamento della quota associativa.

 

Art.  6 - Iscrizione - Chi intende divenire socio dell’Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo domanda firmata d’ammissione. La presentazione della domanda presuppone la conoscenza e l’accettazione del presente Statuto.

 

Art.  7 - Doveri del socio - Il socio è tenuto:

 

a)   a corrispondere la quota d’iscrizione annuale il cui importo ed i cui termini di versamento sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

 

b)  all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione.

 

Art.  8 - Diritti del socio - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l’approvazione e le modifiche al presente Statuto, ad eventuali regolamenti integrativi e per la nomina degli organi direttivi.

 

Art.  9 - Recesso del socio - Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

 

Art. 10 - Esclusione del socio - L’esclusione dall’Associazione è pronunziata dal Collegio dei Probiviri contro il socio:

 

a)   che pur dopo formale sollecitazione o diffida, si renda moroso nel versamento delle quote associative o nell’adempimento delle obbligazioni di cui alla lettera b del precedente art. 7;

 

b)  che in qualunque modo arrechi un danno materiale o morale all’Associazione, o compia atti contrari alle finalità della stessa.

 

L’esclusione potrà essere pronunciata solo avverso un socio che abbia precedentemente ricevuto dal Collegio dei Probiviri stesso una ammonizione.

 

TITOLO III - L’ASSEMBLEA

 

Art. 11 - Composizione - L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo della Associazione. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci aventi diritto al voto (compresi o esclusi i soci onorari) ed in regola con il pagamento della quota annuale.

 

Hanno diritto di voto in Assemblea solo i soci maggiorenni.

 

I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega da altri soci, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, salvo nei casi di approvazione di bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.

 

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio.

 

E’ preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei Probiviri in corso d’esecuzione.

 

Art. 12 - Competenze dell’Assemblea ordinaria - L’Assemblea ordinaria delibera:

 

a)   l’approvazione annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell’Associazione;

 

b)  l’elezione di tutti gli organi istituzionali dell’Associazione;

 

c)   sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Art. 13 - Competenze dell’Assemblea straordinaria - L’Assemblea straordinaria:

 

a)   elegge, con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente, l’intero Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Sindaci venuti a mancare per qualsivoglia motivo;

 

b)  delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana;

c)   delibera sullo scioglimento dell’Associazione;

 

d)  delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea - L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno.

 

L’Assemblea straordinaria può essere convocata:

 

a)   su iniziativa del Presidente dell’Associazione;

 

b)  su richiesta di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;

 

c)   su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo

 

Nelle ipotesi (b) e (c) il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale della richiesta. Successivamente, l’Assemblea dovrà tenersi entro 60 (giorni) dalla convocazione.

 

Art. 15 - Costituzione dell’Assemblea - L’Assemblea dei soci può essere riunita in sessione ordinaria o in sessione straordinaria.

 

In sessione ordinaria o straordinaria, l’Assemblea, elettiva e non elettiva, si considera costituita con l’intervento, diretto o in delega, in prima convocazione, di almeno due terzi degli iscritti e, in seconda, di almeno la metà più uno degli iscritti.

 

Art. 16 - Verbalizzazione dell’Assemblea - L’Assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti al termine dell’Assemblea dal Presidente della Assemblea e dal Segretario.

 

Art. 17 - Delibere assembleari - L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

 

Le delibere dell’Assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati, fuorchè per il caso di scioglimento dell’Associazione in cui è richiesta una maggioranza di quattro quinti degli aventi diritto al voto.

 

TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

 

Art. 18 - Elezione delle cariche sociali- L’assemblea dei soci elegge, con votazione successiva e separata:

 

a)   il Presidente dell’Associazione;

b)  il Consiglio Direttivo;

c)   il Collegio dei Sindaci;

d)  il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 19 - Il Presidente dell’Associazione - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in particolare nei confronti della Federazione Cricket Italiana, disponendo della firma sociale.

 

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in toto o solo in parte, al Vicepresidente nonché conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

 

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente assunte dal Vicepresidente.

 

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di consiglieri determinato a discrezione della A.S.A. eletto dall’Assemblea dei soci.

 

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione

 

La durata del Consiglio Direttivo è di 4 (quattro anni) in coincidenza con il ciclo olimpico.

 

Il Consiglio Direttivo è riconfermabile nella carica.

 

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica ,impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell’intero Consiglio Direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all’integrazione del Consiglio Direttivo chiamando a far parte dello stesso i membri che nell’ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purchè abbiano riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo risultato eletto.

 

Nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del Consiglio Direttivo di cui al comma precedente, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora l’Assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo, dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni e tenuta nei successivi 30 (trenta) giorni l’Assemblea straordinaria per le elezioni integrative.

 

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

 

Art. 21 - Il Vicepresidente dell’Associazione - Il Vicepresidente svolge le mansioni del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest’ultimo.

 

Art. 22 - Il Segretario - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell’Associazione e dirige l’amministrazione sociale.

 

Art. 23 - Il Tesoriere - Il Tesoriere sovrintende alla contabilità ,s’incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri, provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

 

Art. 24 - Competenza e convocazione del Consiglio Direttivo - Al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione e l’organizzazione interna dell’Associazione.

 

Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce l’ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento da versarsi annualmente entro il 31 marzo o, in caso, di adesione successiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del Presidente o di almeno due terzi dei consiglieri.

 

Il Consiglio Direttivo funge anche da organo di secondo grado di giustizia avverso le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri.

 

Art. 25 - Delibere del Consiglio e verbalizzazioni - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza semplice dei presenti, non essendo valida la delega in sede di Consiglio Direttivo.

 

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

 

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

 

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal Presidente. Il verbale dovrà essere sottoscritto al termine della riunione dal segretario verbalizzante e dal Presidente.

 

Art. 26 - Il Collegio dei Sindaci - Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo amministrativo dell’Associazione, composto da almeno due membri effettivi e un supplenti eletti dall’Assemblea.

 

Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.

 

Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno due volte l’anno e tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Per l’eventuale integrazione del Collegio dei Sindaci vale quanto stabilito all’art. 20 del presente Statuto relativamente al Consiglio Direttivo.

 

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri - Il Collegio dei Probiviri è l’organo di giustizia di primo grado dell’Associazione, composto da almeno due membri effettivi e un supplente eletti dall’Assemblea o nominati dal Consiglio Direttivo.

 

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.

 

Il Collegio dei Probiviri si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno in relazione a quanto stabilito all’art. 10 del presente Statuto e per tutti gli altri motivi collegati al concorde andamento dell’Associazione.

 

Per l’eventuale integrazione del Collegio dei Sindaci vale quanto stabilito all’art. 20 del presente Statuto relativamente al Consiglio Direttivo (se eletto) oppure (se nominato) provvede il Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

TITOLO V - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

 

Art. 28 - Patrimonio - Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

 

a)   dal fondo iniziale versato in parte uguale dai soci fondatori;

 

b)  da beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell’Associazione,

 

c)   da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

 

a)   quote sociali;

 

b)  ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

 

c)   da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

 

Art. 29 - Esercizio sociale - L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre. Alla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo.

 

Art. 30 - Bilancio - Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

 

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 31 - Scioglimento dell’Associazione - Per dare luogo allo scioglimento dell’Associazione, necessita una Assemblea straordinaria con la presenza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

 

Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo.

 

Art. 32 - Regolamento - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di emettere di emettere un regolamento, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.

 

Art. 33 - Rinvio - Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.